Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Adempimenti dei seggi
Prot. n. 10777/UPE
Viterbo, 22 marzo 2010
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Provincia
LORO
SEDI
Ai Sigg.ri Segretari Comunali
LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 marzo
2010.
Adempimenti inerenti alle fasi di votazione e di scrutinio
In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si pregano le SS.LL. di
richiamare l'attenzione dei sindaci dei rispettivi comuni e, per il loro tramite, dei presidenti di
seggio su alcuni adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio.
INDICE
•a) Divieto di introdurre all'interno delle cabine
elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini.
•b) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti
delle liste e/o dei gruppi di candidati.
•c)
Ammissione al voto di elettori non
deambulanti o portatori di handicap.
•d) Adempimenti del seggio in sede di ammissione
degli elettori alla votazione.
•e) Dati personali trattati da scrutatori e
rappresentanti: limiti e doveri.
•f) Speditezza e regolarità delle operazioni di
voto.
•g) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto.
Comunicazione dei risultati dello scrutinio.
•h)
Trasmissione da parte dei presidenti
di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i
registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.
•i) Orari di
scrutinio.
•l) Osservanza delle norme relative alle operazioni
di spoglio.
•m) Principio di salvaguardia della validità del
voto.
°°°°°°
•a)
Divieto di introdurre all'interno delle
cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini.
Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle
cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare
immagini".
Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda
da 300 a 1.000 euro.
La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire
il fenomeno del cd. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la
prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio
voto.
Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione inviterà l'elettore, all'atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette
apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali - unitamente ai citati
documenti - saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un
apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione.
I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere
in modo visibile, in ogni sezione elettorale, in numero congruo
o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che
richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:
"NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE
CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O
REGISTRARE IMMAGINI.
CHIUNQUE CONTRAVVIENE A QUESTO DIVIETO
E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300
A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO
2008, N. 96".
Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da
parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la
polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di
fuori del seggio.
Per quanto riguarda infine la predisposizione del "registro" di cui al
comma 3 del predetto art. 1, si fa presente che verrà consegnato, unitamente al restante materiale
elettorale, a codesti Comuni, per la successiva distribuzione agli uffici elettorali di
sezione
•b)
Ammissione presso il seggio dei
rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati.
Come è noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste e/o dei
gruppi di candidati per le prossime elezioni, se non presentate entro venerdì 26 marzo al
segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono
essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima dell'inizio della votazione.
Mentre per le elezioni comunali le
designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo
personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art.
32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53),
per quanto riguarda invece le elezioni regionali e provinciali, sono
legittimati ad effettuare le relative designazioni, oltre ai delegati di lista o di gruppo dei
candidati, anche persone da essi autorizzate in forma autentica, cosiddetti subdelegati
(art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23
febbraio 1995, n. 43; art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122).
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rappresentare, in analogia a
quanto già disposto in occasione di precedenti consultazioni, che i presidenti di seggio, in sede
di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati,
debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14
della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non
autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi
subdelegati.
Si evidenzia ulteriormente che le predette designazioni vengono
effettuate nell'interesse delle liste rappresentate, in quanto i rappresentanti designati hanno il
compito di vigilare sulle operazioni di seggio per la tutela degli interessi delle rispettive liste
contro eventuali irregolarità. Peraltro, con riferimento alle elezioni regionali, in base al
vigente sistema elettorale, il prescritto collegamento tra liste provinciali e lista regionale
instaura tra le stesse una stretta connessione che si riflette nella fase di riparto ed
assegnazione dei seggi.
Appare evidente, pertanto, che per tali elezioni gli interessi tutelati
dai rappresentanti di lista travalicano quelli strettamente connessi alla rispettiva designazione
per investire anche quelli delle liste collegate.
Alla luce delle suesposte considerazioni, vogliano le SS.LL invitare i
presidenti degli uffici elettorali di sezione a consentire - nell'ambito dei poteri loro
riconosciuti - che i rappresentanti delle liste provinciali e i rappresentanti della lista
regionale interloquiscano sulle problematiche comuni, purchè le operazioni di seggio proseguano con
speditezza e regolarità.
Resta inteso che, laddove i rappresentanti di lista o di gruppo
impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, gli stessi sono puniti, ai sensi
dell'art. 96, quinto comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa fino a euro 2.065,00.
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di elettorato attivo dei
rappresentanti di lista e di gruppo, nel richiamare il contenuto della circolare n. 21 del 5 marzo
2010, alla lettera a), si ricorda che sulla tessera elettorale deve
essere apposto un solo timbro per attestare l'avvenuta
partecipazione al voto, anche nel caso di svolgimento contestuale, nella stessa data, di più
consultazioni. D'altra parte, il nostro ordinamento non consente l'esercizio del diritto di voto in
più sezioni, anche se per distinte consultazioni.
Pertanto, nel caso in cui presso il seggio
vengano designati rappresentanti di lista per le elezioni regionali e/o provinciali e/o comunali
che siano elettori di una provincia o di un comune diversi da quelli di ubicazione del seggio, è
opportuno che i presidenti di seggio (prima di ammettere al voto i rappresentanti stessi,
ovviamente solo quelli che non abbiano la tessera elettorale già timbrata con la data delle
elezioni in svolgimento) li avvertano che, una volta espresso il voto nel seggio in cui svolgono le
funzioni di rappresentanti di lista o di gruppo per la/le elezione/i
per cui sono elettori, non sarà più possibile per essi votare per le elezioni provinciali
e/o comunali presso il seggio nelle cui liste sono iscritti.
Ciò vale ovviamente anche per tutte le altre categorie di elettori
(militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, ecc...) cui la
legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da
quelli di rispettiva iscrizione. I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno
richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle sanzioni penali previste dalla
legge (articolo 97, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960) per coloro che esprimono il
proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso
all'interno della sala della votazione.
I presidenti degli
uffici elettorali di sezione vorranno, altresì, ricordare ai predetti elettori che i nominativi
vengono annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi è
presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.
Si prega di voler rappresentare quanto sopra a tutti i presidenti di
seggio fornendo un cortese cenno di assicurazione.
•c)
Ammissione al voto di elettori non
deambulanti o portatori di handicap.
Ferme restando le indicazioni impartite
dalla circolare n. 4232 del 4 febbraio 2010, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei
comuni finalizzati ad agevolare la votazione degli elettori non deambulanti in conformità della
legge 15 gennaio 1991, n. 15, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni relative alla fase di
votazione.
Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un
cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo
sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso
comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in
precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purchè dalla
documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I
nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le
attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì
prendersi nota della relativa ammissione al voto.
L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali,
segua in cabina l'elettore portatore di handicap ove quest'ultimo sia
impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatore prescelto potrà
esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita
annotazione a cura del presidente del seggio.
Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo
comma, del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di
persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da
altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di
tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della
Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere
alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un
corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia
di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso
al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale
sia apposto il sopracennato simbolo o codice;
b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
c) quando esibisca l'apposito certificato elettorale di accompagnamento,
rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.
•d) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli
elettori alla votazione.
Per assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto,
si richiama l'attenzione sugli adempimenti, relativi alle operazioni di voto, descritti nelle
"Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" - pubblicazioni n. 7 (elezioni
regionali) e n. 14 (provinciali e comunali).
In particolare, com'è noto, potranno essere ammessi a votare gli
elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione,
solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra
sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che proverebbe che l'elettore ha già esercitato
il diritto di voto.
Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera
elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un
altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in
dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del
numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del
votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella
sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i
militari, ecc.).
Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori
prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali - attraverso il sistema della "spunta"
numerica progressiva - anche del numero di elettori che - pur avendo avuto annotato il numero della
tessera elettorale nel registro - non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o
a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.
Infine, ove si presenti a votare un elettore
iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del
duplicato, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al
voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si ribadisce, come già precisato in precedenti circolari, che
il presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento
dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o
attestazione, perchè questi ultimi vengono poi sommati ai votanti iscritti nelle liste di
sezione e, quindi, diversamente, il suddetto elettore verrebbe preso in considerazione due
volte.
°°°°°°°
Immediatamente dopo, il presidente consegna
all'elettore la matita copiativa e la/e scheda/e spiegata/e, raccomandandogli, nel caso in cui si
svolga più di un tipo di elezioni, di non sovrapporre le schede al momento dell'espressione del
voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda
sottostante.
Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente
piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.
Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione
della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista
sezionale.
Infine, il presidente restituisce all'elettore il documento
d'identificazione e la tessera elettorale.
Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il
numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale
duplicazione di voto.
Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la
registrazione, si rifiutino di ritirare le schede.
Nel caso, invece, che l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver
ritirato le schede, senza entrare in cabina, le detenga e poi le riconsegni al presidente del
seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'art. 50 del d.P.R. n. 570 del 1960. Pertanto, il
presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di
tali schede.
Nel rammentare che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i
membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici
ufficiali, si raccomanda la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle
istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti
elettorali.
•e) Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti:
limiti e doveri.
E' il caso di richiamare, al riguardo, i contenuti del provvedimento in
data 12 febbraio 2004 ("Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica"),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
nonché dell'ulteriore provvedimento in data 7 settembre 2005 ("Misure in materia di propaganda
elettorale"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12
settembre 2005, da ultimo richiamato nel provvedimento 11 febbraio 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010 ("Misure in
materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa") adottati dal Garante per la
protezione dei dati personali
Con tali provvedimenti sono stati ribaditi i limiti e i divieti al
trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i
rappresentanti delle liste presso i seggi sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla
riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, si ricorda che deve considerarsi illegittima la compilazione da
parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al
voto.
f) Speditezza e
regolarità delle operazioni di voto.
Al fine di assicurare
la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si prega di sensibilizzare i presidenti
degli uffici elettorali di sezione affinchè sia predisposta ogni idonea misura per evitare il
verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con
conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare
svolgimento del procedimento elettorale.
In particolare, si
segnala l'esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da
parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica e senza ritardo.
Al fine di non
intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo
l'annotazione nel verbale delle generalità dell'elettore e del motivo del reclamo o la protesta,
vengano allegati eventuali scritti.
•g) Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto.
Comunicazione dei risultati dello scrutinio.
In attesa che questo Ufficio provveda, come per le precedenti
consultazioni alla spedizione del blocco dei fonogrammi contenenti le comunicazioni durante i
giorni delle votazioni, si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione
delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all'oggetto.
La comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà
essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere
riferita rispettivamente ai seguenti giorni e orari distintamente per
ciascuna consultazione in corso:
-
- domenica 28 marzo (primo giorno di
votazione): ore 12.00,
ore 19,00 e ore 22,00 - notizie sul dato assoluto dei votanti
(solo totale) da trasmettere rispettivamente entro le ore
12.30; entro le ore 19,30 ed
entro le ore 22,30;
-
- lunedì 29 marzo (secondo giorno di
votazione): entro le ore 16,00 saranno trasmessi i dati
definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15.00, distinti in
maschi, femmine e totale.
Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con
assoluta celerità a questa Prefettura per l'ulteriore comunicazione al Ministero
dell'Interno.
Inoltre, vorranno le SS.LL. predisporre
tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio
affluiscano con la richiesta tempestività e continuità da subito, ad iniziare dai primi risultati
pervenuti dalle sezioni.
In ogni caso si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinchè, nell'ambito
della propria autonomia, organizzino un efficace e puntuale sistema di
raccolta dati e di loro immediata trasmissione a questa
Prefettura. Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi elettorali si confida
nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinchè venga garantita la regolarità e
tempestività del procedimento di raccolta dei risultati ufficiosi delle consultazioni.
•h)
Trasmissione da parte dei presidenti di
seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i
registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.
Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere
consegnati al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale - per tutte le consultazioni
contestuali ed esclusivamente per il tramite del comune - i plichi contenenti le liste di
votazione, le schede avanzate, nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione
del numero di tessera elettorale di ogni votante.
Tanto premesso, si raccomanda di dare puntuale attuazione alle direttive
di cui sopra e di vigilare affinchè la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano
effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare
l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi
contenuti, sensibilizzando opportunamente nel contempo i presidenti di seggio sull'importanza dei
suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.
•i) Orari di scrutinio.
Si rammenta che, ai
sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in caso di contemporaneo svolgimento delle
elezioni regionali con elezioni provinciali e comunali, dopo la chiusura delle votazioni ed appena
ultimate le operazioni preliminari allo scrutinio relativamente a tutte le consultazioni svoltesi,
avranno inizio le operazioni di scrutinio, secondo il seguente ordine:
- lo scrutinio per le elezioni regionali ha inizio nella stessa giornata di
lunedì 29 marzo, subito dopo il completamento delle operazioni di cui sopra;
- lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio, invece,
alle ore 8 di martedì 30 marzo 2010, eseguendo prima lo spoglio delle schede per le elezioni
provinciali e, in prosieguo e senza interruzione, lo scrutinio delle schede per le elezioni
comunali;
•l)
Osservanza delle norme relative alle
operazioni di spoglio.
Com'è noto, gli
articoli 63 e 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono tassativamente l'ordine delle
operazioni che il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono seguire
relativamente alle operazioni di spoglio delle schede.
L'aver regolamentato in
maniera così precisa e puntuale l'ordine delle operazioni che devono essere effettuate per ciascuna
scheda elettorale risponde alla esigenza di garantire al massimo grado la regolarità del
procedimento elettorale nella delicatissima fase dello scrutinio, tanto che del compimento e del
risultato di ciascuna operazione di spoglio delle schede deve essere fatta menzione nel
verbale.
Pertanto, si sottolinea
la necessità che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano richiamati alla stretta
osservanza delle predette disposizioni di legge, in modo che durante la
delicata fase dello spoglio le schede elettorali siano scrutinate una alla volta.
In particolare, non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella
precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il
voto (art 68, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960). L'eventuale
inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 96, secondo comma, del
d.P.R. n. 570/1960) come riportato nel manifesto relativo alle
principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio elettorale di sezione (Modello n.
265-AR).
Sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di
voto (scheda bianca) deve essere subito impresso il timbro della sezione.
m) Principio di
salvaguardia della validità del voto.
Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale
di salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n.
570/1960.
Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità dei voti contenuti
nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva
dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il
bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni
tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio
voto.
Atteso il chiaro disposto di legge - evidenziato anche nelle istruzioni
che verranno consegnate a tutti i presidenti di sezione - nonché la costante giurisprudenza in
materia, si forniscono le seguenti indicazioni.
In base al principio del favor voti
il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le
volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e,
dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.
Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la
presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione,
nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d'inosservanza delle regole
sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente
ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la
propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del
voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.
Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome
del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare
il voto.
Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un
determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti,
l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono
vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la
scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.
Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960,
infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo
elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, ivi
compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le
istruzioni per le espressioni del voto.
Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono
esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di
altro genere.
Le SS.LL. vorranno comunicare le presenti direttive ai presidenti di
seggio significando la fondamentale importanza del rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine
di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.
F.TO
IL DIRIGENTE UPE
VICE PREFETTO
(Dott.ssa E. Carelli)
Pubblicato il 23/03/2010