Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo


Circolari e Comunicati Ufficio Elettorale Provinciale

 

 Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Adempimenti dei seggi

 
Prot. n. 10777/UPE                                            Viterbo, 22 marzo 2010
                                                                        

       

                                                                  Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
                                                                  della Provincia  
  

                                                                           LORO SEDI   
                                 

                                                                 

                                                                  Ai Sigg.ri Segretari Comunali
                                                                                              LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni regionali ed amministrative nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.
Adempimenti inerenti alle fasi di votazione e di scrutinio

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei sindaci dei rispettivi comuni e, per il loro tramite, dei presidenti di seggio su alcuni adempimenti concernenti le fasi di votazione e di scrutinio.


INDICE


•a)      Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
•b)      Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati.
•c)       Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.
•d)      Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.
•e)       Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.
•f)        Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.
•g)      Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.
•h)      Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.
•i)        Orari di scrutinio.
•l)          Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.
•m)      Principio di salvaguardia della validità del voto.

 

°°°°°°

•a)                 Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Ai sensi del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2008, n. 96, "è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".
Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.
La normativa ha inteso assicurare la genuina espressione della manifestazione di voto e prevenire il fenomeno del cd. "voto di scambio", inibendo all'elettore di acquisire e documentare a terzi la prova tangibile del voto espresso, attraverso la registrazione filmata o fotografica del proprio voto.
Al riguardo, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione inviterà l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali - unitamente ai citati documenti - saranno restituite all'elettore dopo l'espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione dovranno affiggere in modo visibile, in ogni sezione elettorale, in numero congruo o almeno in un esemplare per sezione, un apposito avviso che richiami il divieto stabilito dal predetto decreto legge, del seguente tenore:

"NON SI POSSONO INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI  O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI.

CHIUNQUE CONTRAVVIENE  A QUESTO DIVIETO E' PUNITO CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA 300 A 1.000 EURO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 1° APRILE 2008, N. 49, CONVERTITO DALLA LEGGE 30 MAGGIO 2008, N. 96".

Il rispetto del divieto potrà essere garantito attraverso l'esercizio da parte del presidente dell'ufficio elettorale di sezione dei poteri attribuitigli dall'articolo 46 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

In ogni caso, ai fini del rispetto del divieto, le forze di polizia e la polizia giudiziaria potranno esercitare i normali poteri previsti dalla normativa, anche al di fuori del seggio.

Per quanto riguarda infine la predisposizione del "registro" di cui al comma 3 del predetto art. 1, si fa presente che verrà consegnato, unitamente al restante materiale elettorale, a codesti Comuni, per la successiva distribuzione agli uffici elettorali di sezione

 

•b)                 Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati.

Come è noto, le designazioni dei rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati per le prossime elezioni, se non presentate entro venerdì 26 marzo al segretario del Comune (che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio), possono essere effettuate anche presso il seggio, purchè prima dell'inizio della votazione.

Mentre per le elezioni comunali le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi debbono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960 e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53), per quanto riguarda invece le elezioni regionali e provinciali, sono legittimati ad effettuare le relative designazioni, oltre ai delegati di lista o di gruppo dei candidati, anche persone da essi autorizzate in forma autentica, cosiddetti subdelegati (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43; art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122).

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rappresentare, in analogia a quanto già disposto in occasione di precedenti consultazioni, che i presidenti di seggio, in sede di esame della regolarità delle designazioni dei rappresentanti operate dai suddetti subdelegati, debbono considerare valide tali designazioni (autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90, e successive modificazioni) se accompagnate da una fotocopia, anche non autenticata, della predetta autorizzazione a designare rilasciata dai delegati agli stessi subdelegati.

Si evidenzia ulteriormente che le predette designazioni vengono effettuate nell'interesse delle liste rappresentate, in quanto i rappresentanti designati hanno il compito di vigilare sulle operazioni di seggio per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità. Peraltro, con riferimento alle elezioni regionali, in base al vigente sistema elettorale, il prescritto collegamento tra liste provinciali e lista regionale instaura tra le stesse una stretta connessione che si riflette nella fase di riparto ed assegnazione dei seggi.

Appare evidente, pertanto, che per tali elezioni gli interessi tutelati dai rappresentanti di lista travalicano quelli strettamente connessi alla rispettiva designazione per investire anche quelli delle liste collegate.

Alla luce delle suesposte considerazioni, vogliano le SS.LL invitare i presidenti degli uffici elettorali di sezione a consentire - nell'ambito dei poteri loro riconosciuti - che i rappresentanti delle liste provinciali e i rappresentanti della lista regionale interloquiscano sulle problematiche comuni, purchè le operazioni di seggio proseguano con speditezza e regolarità.

Resta inteso che, laddove i rappresentanti di lista o di gruppo impediscano il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, gli stessi sono puniti, ai sensi dell'art. 96, quinto comma, del testo unico n. 570/1960, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Per quanto concerne l'esercizio del diritto di elettorato attivo dei rappresentanti di lista e di gruppo, nel richiamare il contenuto della circolare n. 21 del 5 marzo 2010, alla lettera a), si ricorda che sulla tessera elettorale deve essere apposto un solo timbro per attestare l'avvenuta partecipazione al voto, anche nel caso di svolgimento contestuale, nella stessa data, di più consultazioni. D'altra parte, il nostro ordinamento non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni, anche se per distinte consultazioni.

Pertanto, nel caso in cui presso il seggio vengano designati rappresentanti di lista per le elezioni regionali e/o provinciali e/o comunali che siano elettori di una provincia o di un comune diversi da quelli di ubicazione del seggio, è opportuno che i presidenti di seggio (prima di ammettere al voto i rappresentanti stessi, ovviamente solo quelli che non abbiano la tessera elettorale già timbrata con la data delle elezioni in svolgimento) li avvertano che, una volta espresso il voto nel seggio in cui svolgono le funzioni di rappresentanti di lista o di gruppo per la/le elezione/i per cui sono elettori, non sarà più possibile per essi votare per le elezioni provinciali e/o comunali presso il seggio nelle cui liste sono iscritti.

Ciò vale ovviamente anche per tutte le altre categorie di elettori (militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio, ecc...) cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione. I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno richiamare l'attenzione delle predette categorie di elettori sulle sanzioni penali previste dalla legge (articolo 97, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960) per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

         I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno, altresì, ricordare ai predetti elettori che i nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

Si prega di voler rappresentare quanto sopra a tutti i presidenti di seggio fornendo un cortese cenno di assicurazione.

 

•c)                 Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap.

      Ferme restando le indicazioni impartite dalla circolare n. 4232 del 4 febbraio 2010, per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei comuni finalizzati ad agevolare la votazione degli elettori non deambulanti in conformità della legge 15 gennaio 1991, n. 15, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni relative alla fase di votazione.

Il presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

      L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, peraltro, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap ove quest'ultimo sia impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

      L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente del seggio.

      Inoltre, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, le categorie di persone aventi diritto al voto assistito (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) beneficiano di un ampliamento delle modalità di esercizio di tale diritto, potendo scegliere come accompagnatore un elettore di qualsiasi comune della Repubblica e potendo altresì richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

      Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il sopracennato simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando esibisca l'apposito certificato elettorale di accompagnamento, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale.
 

•d)     Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori alla votazione.

Per assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l'attenzione sugli adempimenti, relativi alle operazioni di voto, descritti nelle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione" - pubblicazioni n. 7 (elezioni regionali) e n. 14 (provinciali e comunali).

In particolare, com'è noto, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della tessera elettorale personale, unitamente ad un documento di identificazione, solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data dell'elezione in svolgimento, che proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 d.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato, a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso ovviamente di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali - attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva - anche del numero di elettori che - pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro - non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.

Infine, ove si presenti a votare un elettore iscritto nelle liste elettorali della sezione, ma privo della tessera elettorale o del duplicato, il quale esibisca, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, un attestato sostitutivo della tessera rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, si ribadisce, come già precisato in precedenti circolari, che il presidente non dovrà considerarlo, in sede di accertamento dei votanti, nel numero di coloro che hanno votato in base a sentenza o attestazione, perchè questi ultimi vengono poi sommati ai votanti iscritti nelle liste di sezione e, quindi, diversamente, il suddetto elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

 

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Immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la/e scheda/e spiegata/e, raccomandandogli, nel caso in cui si svolga più di un tipo di elezioni, di non sovrapporre le schede al momento dell'espressione del voto, al fine di evitare che il segno tracciato su una scheda si riproduca sulla scheda sottostante.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna le schede debitamente piegate al presidente, che provvede ad inserirle nelle rispettive urne.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Infine, il presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Non devono essere conteggiati tra i votanti gli elettori che, dopo la registrazione, si rifiutino di ritirare le schede.

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo la registrazione e dopo aver ritirato le schede, senza entrare in cabina, le detenga e poi le riconsegni al presidente del seggio, si configura l'ipotesi prevista nell'art. 50 del d.P.R. n. 570 del 1960. Pertanto, il presidente del seggio dovrà conteggiare l'elettore tra i votanti e dovrà dichiarare la nullità di tali schede.

Nel rammentare che durante l'esercizio delle loro funzioni tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali, si raccomanda la più assoluta cura e attenzione al rispetto delle norme di legge e delle istruzioni ministeriali nonché la massima efficienza e tempestività nel disbrigo degli adempimenti elettorali.

 

•e)      Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti: limiti e doveri.

E' il caso di richiamare, al riguardo, i contenuti del provvedimento in data 12 febbraio 2004 ("Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 nonché dell'ulteriore provvedimento in data 7 settembre 2005 ("Misure in materia di propaganda elettorale"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, da ultimo richiamato nel provvedimento 11 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010 ("Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa") adottati dal Garante per la protezione dei dati personali

Con tali provvedimenti sono stati ribaditi i limiti e i divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto gli scrutatori quanto i rappresentanti delle liste presso i seggi sono tenuti ad osservare, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, si ricorda che deve considerarsi illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto.

 

f) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto.

         Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si prega di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinchè sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

         In particolare, si segnala l'esigenza che eventuali contestazioni, presentate nel corso delle operazioni di voto da parte degli elettori, siano verbalizzate in maniera sintetica  e senza ritardo.

         Al fine di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, si ritiene opportuno che, dopo l'annotazione nel verbale delle generalità dell'elettore e del motivo del reclamo o la protesta, vengano allegati eventuali scritti.

 

•g)     Rilevazioni inerenti alla partecipazione al voto. Comunicazione dei risultati dello scrutinio.

In attesa che questo Ufficio provveda, come per le precedenti consultazioni alla spedizione del blocco dei fonogrammi contenenti le comunicazioni durante i giorni delle votazioni, si reputa opportuno rammentare sinteticamente gli orari di rilevazione delle percentuali dei votanti concernenti le elezioni di cui all'oggetto.

La comunicazione relativa all'affluenza degli elettori alle urne dovrà essere trasmessa sia nel corso della votazione che alla chiusura della votazione medesima ed essere riferita rispettivamente ai seguenti giorni e orari distintamente per ciascuna consultazione in corso:

 

  • - domenica 28 marzo (primo giorno di votazione): ore 12.00, ore 19,00 e ore 22,00 - notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) da trasmettere rispettivamente entro le ore 12.30; entro le ore 19,30 ed entro le ore 22,30;
  • - lunedì 29 marzo (secondo giorno di votazione): entro le ore 16,00 saranno trasmessi i dati definitivi sui votanti alla chiusura delle operazioni di votazione delle ore 15.00, distinti in maschi, femmine e totale.
Al riguardo, si sottolinea la necessità che detti dati pervengano con assoluta celerità a questa Prefettura per l'ulteriore comunicazione al Ministero dell'Interno.

Inoltre, vorranno le SS.LL. predisporre tutti gli accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo perché i dati afferenti allo scrutinio affluiscano con la richiesta tempestività e continuità da subito, ad iniziare dai primi risultati pervenuti dalle sezioni.

In ogni caso si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinchè, nell'ambito della propria autonomia, organizzino un efficace e puntuale sistema di raccolta dati e di loro immediata trasmissione a questa Prefettura. Attesa la complessità e la delicatezza dei meccanismi elettorali si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. affinchè venga garantita la regolarità e tempestività del procedimento di raccolta dei risultati ufficiosi delle consultazioni.

 

•h)                Trasmissione da parte dei presidenti di seggio dei plichi contenenti le liste utilizzate per la votazione, le schede residuate ed i registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali.

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio dovranno essere consegnati al tribunale o alle sezioni distaccate di tribunale - per tutte le consultazioni contestuali ed esclusivamente per il tramite del comune - i plichi contenenti le liste di votazione, le schede avanzate, nonchè i registri maschili e femminili utilizzati per l'annotazione del numero di tessera elettorale di ogni votante.

Tanto premesso, si raccomanda di dare puntuale attuazione alle direttive di cui sopra e di vigilare affinchè la raccolta, l'inoltro e la consegna dei plichi vengano effettuati con la massima cura, mediante gli appositi moduli di consegna, al fine di evitare l'eventuale lacerazione dei plichi stessi e la conseguente dispersione degli atti in essi contenuti, sensibilizzando opportunamente nel contempo i presidenti di seggio sull'importanza dei suddetti adempimenti, necessari per assicurare la regolarità delle operazioni elettorali.

 

•i)       Orari di scrutinio.

         Si rammenta che, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali e comunali, dopo la chiusura delle votazioni ed appena ultimate le operazioni preliminari allo scrutinio relativamente a tutte le consultazioni svoltesi, avranno inizio le operazioni di scrutinio, secondo il seguente ordine:

- lo scrutinio per le elezioni regionali ha inizio nella stessa giornata di lunedì 29 marzo, subito dopo il completamento delle operazioni di cui sopra;

         - lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali  ha inizio, invece, alle ore 8 di martedì 30 marzo 2010, eseguendo prima lo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e, in prosieguo e senza interruzione, lo scrutinio delle schede per le elezioni comunali;

 

•l)                   Osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio.

         Com'è noto, gli articoli 63 e 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono tassativamente l'ordine delle operazioni che il presidente ed i componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono seguire relativamente alle operazioni di spoglio delle schede.

         L'aver regolamentato in maniera così precisa e puntuale l'ordine delle operazioni che devono essere effettuate per ciascuna scheda elettorale risponde alla esigenza di garantire al massimo grado la regolarità del procedimento elettorale nella delicatissima fase dello scrutinio, tanto che del compimento e del risultato di ciascuna operazione di spoglio delle schede deve essere fatta menzione nel verbale.

         Pertanto, si sottolinea la necessità che i presidenti degli uffici elettorali di sezione vengano richiamati alla stretta osservanza delle predette disposizioni di legge, in modo che durante la delicata fase dello spoglio le schede elettorali siano scrutinate una alla volta.

         In particolare, non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o nella scatola, dopo spogliato il voto (art 68, terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960). L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 96, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960) come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio elettorale di sezione (Modello n. 265-AR).

Sul retro della scheda scrutinata che non contiene alcuna espressione di voto (scheda bianca) deve essere subito impresso il timbro della sezione.

 

m) Principio di salvaguardia della validità del voto.

Si ritiene di richiamare l'attenzione sul principio fondamentale di  salvaguardia della validità del voto sancito dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960.

Tali norme stabiliscono, com'è noto, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio elettorale di sezione, o, infine, di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Atteso il chiaro disposto di legge - evidenziato anche nelle istruzioni che verranno consegnate a tutti i presidenti di sezione - nonché la costante giurisprudenza in materia, si forniscono le seguenti indicazioni.

In base al principio del favor voti il voto, ancorchè non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, esso non sia riconoscibile.

Ed invero, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto, per la presenza di segni di riconoscimento, devono essere qualificate norme di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso d'inosservanza delle regole sulla votazione, ma solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione.

Pertanto, mere anomalie del tratto ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Il principio espresso dagli articoli 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960, infatti, risponde al fine primario di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori la possibilità di effettuare le loro scelte, ivi compresi coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per le espressioni del voto.

Si rammenta inoltre che i segni che possono invalidare il voto sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Le SS.LL. vorranno comunicare le presenti direttive ai presidenti di seggio significando la fondamentale importanza del rigoroso rispetto di quanto suesposto, al fine di tutelare il diritto al voto di tutti i cittadini.

                                                                    F.TO       IL DIRIGENTE UPE
                                                                                    VICE PREFETTO
                                                                                   (Dott.ssa E. Carelli)

 

Pubblicato il 23/03/2010

 Elezioni regionali e amministrative 28 e 29 marzo 2010. Istruzioni per la consegna dei plichi

Prot. 10652 /UPE                                                          Viterbo, 22 marzo 2010


                                                                  Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
                                                                  LORO SEDI


Oggetto: Elezioni Regionali e Amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010


In occasione delle elezioni in oggetto si ritiene opportuno fornire le seguenti istruzioni relative alla formazione dei plichi in occasione delle consultazioni in oggetto.

ELEZIONI REGIONALI

Al Tribunale di Viterbo -Via G. Falcone e P. Borsellino 41 - Aula 1 (i Comuni compresi nel circondario di Viterbo e Ronciglione)
Al Tribunale Sez. staccata di. Civita Castellana (i Comuni compresi nel circondario di Civita Castellana)
Al Tribunale Sez. staccata di Montefiascone (i Comuni compresi nel circondario di Montefiascone
Al Tribunale Civitavecchia (i comuni di Montalto di Castro e Tarquinia)
Dovranno essere consegnate:
Busta n. 3/(R) contenente liste degli elettori e delle elettrici della sezione utilizzate per la votazione, i registri per la consegna di fotocamere o altre apparecchiature in grado di fotografare o di registrare immagini e la busta n. 3-Bis (R) contenente il registro maschile e il registro femminile per l'annotazione del numero della tessera elettorale
Busta n. 4/(R) contenente le schede autenticate rimaste nell'apposita scatola e le schede avanzate a chiusura della votazione non autenticate

All'Ufficio Elettorale Circoscrizionale c/o Tribunale di Viterbo Via G. Falcone e Borsellino n. 41 dovranno essere consegnate:

- Busta n. 5/(R) A che contiene:
1 - le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione
2 - Busta n. 5/(R) B che racchiude le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative.
3 - Busta n. 5/(R) C che racchiude le schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative.
4 - copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso)
- Busta 5/(R) D contenente schede nulle, bianche o corrispondenti a voti nulli.
- Busta 5/(R) E contenente schede deteriorate o riconsegnate dagli elettori senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.
IL TUTTO RACCHIUSO NELLA BUSTA 5/(R) UNITAMENTE AD ESEMPLARE DEL VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E RELATIVI ATTI.

Busta 6/R contenente: schede valide e copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero)
-
Alla Segreteria del Comune
dovrà essere consegnata:
Busta n. 7/(R.) contenente esemplare del verbale relativo alle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

ELEZIONI PROVINCIALI

Al Tribunale di Viterbo -Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 -(i Comuni compresi nel circondario di Viterbo e Ronciglione)
Al Tribunale Sez. staccata di. Civita Castellana (i Comuni compresi nel circondario di Civita Castellana)
Al Tribunale Sez. staccata di Montefiascone (i Comuni compresi nel circondario di Montefiascone)
Al Tribunale Civitavecchia (i comuni di Montalto di Castro e Tarquinia)
Dovranno essere consegnate:
Busta n. 4/(P) contenente le schede avanzate a chiusura della votazione

All'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Viterbo- Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 (esclusi i Comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Canino):
All'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Civitavecchia (i Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia e Canino)
Dovranno essere consegnate:
- Busta n. 5/(P) contenente:
1 - il verbale delle operazioni della sezione ed atti ad esso allegati;
2 - Busta n. 5 bis/(P) che racchiude schede deteriorate, schede riconsegnate dagli elettori senza bollo della sezione, schede riconsegnate dagli elettori senza firma dello scrutatore etc.
3 - Busta n. 5 ter/(P) che racchiude schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli o contestati ed esemplare delle tabelle di scrutinio (frontespizio rosso), carte relative ai reclami e alle proteste.
- Busta n. 6/(P) contenente le schede valide e copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero)

Alla segreteria del Comune: dovrà essere consegnato:
Busta n. 7/(P) contenente esemplare del verbale delle operazione dell'ufficio elettorale di sezione


Alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo
Dovranno essere riconsegnati:
.Timbri della sezione, matite copiative, datari.
(esclusi i Comuni di Blera e Bomarzo che li consegneranno insieme al materiale relativo alle elezioni comunali)


ELEZIONI COMUNALI


Al Tribunale di Viterbo -Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 ( il Comune di Blera)
Al Tribunale Sez. staccata di. Civita Castellana (il Comune di Bomarzo)
dovrà essere consegnata:
Busta n. 4/(C) contenente schede avanzate a chiusura della votazione.

Alla Prefettura - 'Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo:
(Dopo l'adunanza dei Presidenti di sezione) dovranno essere consegnate:

Busta 6/(bis/C) contenente schede deteriorate, consegnate dagli elettori senza bollo della sezione o senza firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nell'espressione del voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.
Busta n. 6/(ter/C) contenente schede nulle, bianche, schede contenenti voti nulli o contestate, copia delle tabelle di scrutino (frontespizio stampato in rosso) e carte relative ai reclami e alle proteste.
IL TUTTO RACCHIUSO NELLA BUSTA 6/(C) UNITAMENTE AD UN ESEMPLARE DEL VERBALE.

Busta n. 7 (C) che racchiude le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero)

Alla Segreteria del Comune
dovrà essere consegnata:
Busta n. 8 (C) contenente un esemplare del verbale relativo alle operazioni della sezione.

Alla Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo
Dovranno essere riconsegnati:
Timbri della sezione, matite copiative, datari


                                                                          f.to      Il DIRIGENTE DELL'UPE
                                                                                        VICE PREFETTO
                                                                                        (Dr.ssa E. Carelli)

Pubblicato il 23/03/2010

 Vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010

 
ELEZIONI REGIONALI E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 28 MARZO E LUNEDI' 29 MARZO 2010.
Un vademecum con tutte le informazioni per i cittadini che andranno a votare alle prossime elezioni del 28 e 29 marzo 2010.

Domenica 28 marzo 2010, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo 2010, dalle ore 7.00 alle ore 15.00,  nella provincia di Viterbo si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale del Lazio, del Presidente e del Consiglio Provinciale, dei Sindaci e dei Consigli Comunali dei Comuni di Blera e Bomarzo.

Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo 2010, subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo. Per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio dalle ore 8.00 di martedì 30 marzo 2010, con precedenza alle elezioni provinciali.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile 2010, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile 2010, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell'accertamento del numero dei votanti. 


COME SI VOTA

ELEZIONI REGIONALI (SCHEDA VERDE)L'elettore può:

  • votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s'intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
  • esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
  • esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s'intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell'apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).

ELEZIONI PROVINCIALI (SCHEDA GIALLA)

Ciascun elettore può votare:

  • per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
  • per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;
  • per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il "voto disgiunto", cioè il voto attribuito sia a un candidato presidente della provincia, che, contemporaneamente, ad un candidato al consiglio provinciale non collegato al candidato presidente.

Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI  DI BLERA E BOMARZO ( POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI) (SCHEDA AZZURRA)

Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
L'elettore può esprimere il proprio voto:

- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco

- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;

- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata.

In tutti i predetti casi, il voto s'intende attribuito sia in favore del candidato sindaco alla carica di consigliere sia in favore della lista ad esso collegata.

L'elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In tal modo, il voto s'intende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.

 CORPO ELETTORALE

Le elezioni interesseranno un corpo elettorale di n. 256.640 unità, di cui 124.775 maschi e 131.865 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 295.
Alle elezioni comunali saranno interessati n. 4.171 elettori di cui n. 2.062 maschi e n. 2.109 femmine. Le sezioni saranno 7.

TESSERA ELETTORALE

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale, potrà chiederne il duplicato presso i competenti uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 marzo 2010 a sabato 27 marzo2010, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010, giorni della votazione, i predetti uffici saranno inoltre aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

Pubblicato il 18/03/2010

 Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010 Agevolazioni per viaggi ferroviari, via mare e autostradali

 

                                                                                    Viterbo, 15 marzo 2010
Prot. n. 9949/UPE

                                                                           Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
                                                                           della Provincia     LORO SEDI

Oggetto:  Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, con eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, nei giorni di domenica 11 aprile e lunedì 12 aprile 2010.
Agevolazioni per i viaggi ferroviari, via mare e autostradali.


         In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto la società Trenitalia S.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, hanno diramato le direttive di rispettiva competenza, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di viaggio, a favore degli elettori che debbano raggiungere il comune di iscrizione elettorale per esercitare il diritto di voto, previste dall'art. 116 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per i viaggi ferroviari in occasione delle elezioni politiche ed estese successivamente, con legge 26 maggio 1969, n. 241, alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali (art. 1, comma 1) nonché ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei relativi servizi di trasporto (art. 2).



AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI
         In via preliminare, si rappresenta che è stata rinnovata, fino al 31 dicembre 2010, la "convenzione" tra il Ministero dell'Interno e la Società. Trenitalia S.p.A., "per l'applicazione delle agevolazioni di viaggio agli elettori".

Tali agevolazioni sono tratte dalla "Disciplina per i viaggi degli elettori" predisposta dalla medesima società Trenitalia e consultabile sul sito http://www.ferroviedellostato.it/  -  Trenitalia  >  Area Clienti > Condizioni di Trasporto > Elettori.

Inoltre, presso gli sportelli delle biglietterie sono affissi appositi "AVVISI" agli elettori sulle particolari condizioni che disciplinano i biglietti emessi in loro favore.

Peraltro, si ritiene utile allegare i documenti (All. 1 e 2) della Società Trenitalia, ove sono riportati termini, modalità e condizioni per usufruire delle agevolazioni in argomento.

Nel contempo si evidenziano di seguito sinteticamente pochi punti salienti, relativi alle agevolazioni applicabili in vista delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010.

  • Per i viaggi degli elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari nominativi a tariffa ridotta sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d'identità. (Unicamente per il viaggio di andata, solo per gli elettori residenti in Italia, è ammessa l'autocertificazione).
Tali biglietti ferroviari hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni (stabilito per ogni consultazione) e devono essere convalidati prima di iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno.

Pertanto, in occasione delle consultazioni del 28 e 29 marzo, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 20 marzo 2010 e quello di ritorno oltre l'8 aprile 2010.

In occasione dell'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative dell'11 e 12 aprile 2010, il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 3 aprile e quello di ritorno oltre il 22 aprile 2010.

  • Per i viaggi degli elettori provenienti dall'estero l'agevolazione è concessa su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell'Autorità Consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l'indicazione dell'agevolazione di viaggio spettante.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione del biglietto, il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

Si rammenta che in occasione del viaggio di ritorno l'elettore - sia residente in Italia che proveniente dall'estero - deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.
 

Agevolazioni per i viaggi via mare


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l'applicazione, nell'ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall'estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste  elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.
In particolare:
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla "tariffa ordinaria";
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la "tariffa residenti" ad eccezione dei casi in cui la "tariffa elettori" risulti più vantaggiosa di quella residenti.
L'agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio elettorale di sezione.


AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI


Si comunica inoltre che l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), ha comunicato l'adesione delle Concessionarie autostradali alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno, per gli elettori residenti all'estero.

         Pertanto, gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire delle agevolazioni di che trattasi, dovranno esibire, in occasione del viaggio di andata, direttamente presso il casello autostradale, idonea documentazione elettorale e un documento di riconoscimento, e, al ritorno, la tessera elettorale personale munita del  bollo della sezione presso la quale hanno votato.

Si pregano le SS.LL. dare la massima diffusione alle direttive emanate dagli enti e società di cui sopra, anche mediante gli organi di informazione locale.

                                                                         f.to         IL DIRIGENTE U.P.E.
                                                                                         VICE PREFETTO
                                                                                       (Dott.ssa E. Carelli)

Pubblicato il 16/03/2010

 Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010 - Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale

 VITERBO, 08/03/2010         
                                  Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia Loro Sedi


 e, p.c.  Ai Sigg. Presidenti della Commissione e Sottocommissioni

                                       Elettorali Circondariali della Provincia         Loro Sedi

OGGETTO:  Elezioni regionali ed amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010. Eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, di domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.
Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.


            Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.
            Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

            Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di altro comune, previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.
            Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

INDICE

•a)    Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio.
•b)    Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
•c)    Naviganti (marittimi e aviatori).
•d)    Degenti in ospedali e case di cura.
•e)    Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
•f)     Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontamento dall'abitazione.
•g)    Detenuti.
•h)    Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.
a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati presso il seggio, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio presso il seggio (art.  40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- Il presidente vota nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del comune (in detta ipotesi vota per le elezioni comunali, se previste, e per quelle provinciali e regionali, se previste) o in una sezione di altro comune della provincia (in tale ipotesi vota per le elezioni provinciali e regionali, se previste, ma non può votare per le elezioni comunali) o in una sezione di altro comune appartenente ad una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi vota solo per le elezioni regionali, se previste, ma non può votare per le consultazioni comunali né per quelle provinciali);

- gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune (si rammenta che possono essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio elettorale);

- i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori rispettivamente del comune (per le elezioni comunali), della provincia (per le elezioni provinciali) e della regione (per le elezioni regionali);

- gli ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune (in questo caso votano per le elezioni comunali, se previste), di altro comune della provincia (in questo caso votano per le elezioni regionali e provinciali, se previste, ma non per le elezioni comunali) o di altro comune appartenente a una diversa provincia della stessa regione (in tale ipotesi votano solo per le elezioni regionali, se previste, ma non per le consultazioni comunali né per quelle provinciali).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

b) Militari e appartenenti a Corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.
Ovviamente, per le elezioni comunali, se previste, potranno esercitare il diritto di voto solo se siano elettori del comune.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett. f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per le elezioni regionali e provinciali, se previste, nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè siano elettori di un comune della regione o della provincia.
Al riguardo, la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno , con nota prot. n. 327 del 10 febbraio 2010, che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, ed ai Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.
Si pregano le SS.LL. di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).
Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto ope legis.

c) Naviganti (marittimi e aviatori) - (art. 1, lett. f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

In occasione dello svolgimento di elezioni regionali e provinciali, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione o della  provincia.
 Brevemente, si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

  • - l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
  • - il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione (quindi sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ne informa immediatamente (anche via e-mail) il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato;
  • - il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta l'informativa di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  • - il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma;
  • - il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
  • - il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.
Vorranno le SS.LL.  richiamare l'attenzione, delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di altro comune della provincia (per le elezioni provinciali), o di altro comune della regione (per le elezioni regionali).

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune entro il terzo giorno antecedente la votazione (giovedì 25 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì 8 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010).

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • - ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, ai fini delle relative annotazioni nelle liste sezionali, nel giorno precedente l'elezione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
  • - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
  • - a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
  • - La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.
I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, in base al numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

  • 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura);
  • 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato che precede le elezioni (sabato 27 marzo per le elezioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopracennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti risultati votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
  • 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante, alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e/o dei gruppi di candidati, sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.
L'art. 9, comma 9, della legge 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorrano richiamare su quanto precede l'attenzione delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.


e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)


Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi dell'articolo summenzionato, per le elezioni comunali e provinciali e regionali, se previste, purchè siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia o della regione:

- tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria;

- tutti i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

            La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

            Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

f) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontamento dall'abitazione
Nel richiamare integralmente le istruzioni tecniche fornite con circolare n. 4232 del 04 febbraio 2010, alla lettera m), si ribadisce che per le elezioni comunali, provinciali e regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo se l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio rispettivamente del comune, della provincia o della regione per cui è elettore.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"  e gli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".

Si rammenta che entro lunedì 8 marzo 2010 (ventesimo giorno antecedente la data di votazione) l'elettore avente diritto all'esercizio del voto domiciliare deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio, indicandone il completo indirizzo, redatta su carta libera e corredata della prescritta documentazione sanitaria ("un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali"). In seguito a quesiti pervenuti, si esprime l'avviso che, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, il termine dell'8 marzo sopraindicato abbia carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

            Si richiama l'attenzione delle  SS.LL. sui delicati adempimenti  (cfr. già citati nella circolare sopra indicata) con preghiera di dare la massima informazione, con ogni mezzo ritenuto idoneo, della facoltà di voto a domicilio per tali elettori e delle modalità di sua fruizione nonché a svolgere opera di sensibilizzazione e di raccordo nei confronti dei presidenti di seggio e degli scrutatori per la piena attuazione delle disposizioni concernenti il voto domiciliare, garantendo il diritto al voto costituzionalmente tutelato.

Le SS.LL. vorranno nuovamente sensibilizzare i dirigenti delle aziende sanitarie locali in ordine all'esigenza della corretta formulazione dei certificati medici, da parte dei funzionari medici tempestivamente designati, e affinchè nell'approssimarsi del suddetto  termine dell'8 marzo, venga assicurato un adeguato potenziamento del servizio di rilascio dei suddetti certificati medici.

Sarà cura delle SS.LL. vigilare con la massima attenzione affinchè sia assicurato il puntuale adempimento delle disposizioni normative vigenti in materia.


g)  Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)


I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali, sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia o di un comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

            Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 25 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e giovedì 8 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  • a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi; tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
  • a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, il giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio (sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010 e sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), per la consegna al presidente del seggio speciale .

            Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione (quindi venerdì 26 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo e venerdì 9 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010), ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

            Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono.

            Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti, all'attenzione dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinchè venga effettuata, nei confronti di tutti i detenuti aventi diritto al voto, attraverso i mezzi più adeguati, una efficace e tempestiva informazione circa le modalità e i termini di esercizio dei loro diritti, nonché per la puntuale attuazione delle prescritte procedure amministrative finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio di un diritto tutelato costituzionalmente.


g) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale


Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati (cosiddetti seggi "volanti") per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

            I suddetti bolli saranno affidati, a cura del sindaco, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione (sabato 27 marzo per le consultazioni del 28 e 29 marzo 2010  e  sabato 10 aprile per l'eventuale turno di ballottaggio dell'11 e 12 aprile 2010) ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

            La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

            Pertanto, i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

            Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei  presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

                                                                       * * *

            Si prega di favorire un cortese cenno di assicurazione.                                           

                                                                  f.to       IL DIRIGENTE DELL'UPE
                                                                                 VICE PREFETTO
                                                                                (Dr.ssa E. Carelli)

Pubblicato il 12/03/2010

 Elezioni Regionali e Amm.ve del 28 e 29 marzo 2010 - Disciplina propaganda elettorale

VERBALE RIUNIONE DISCIPLINA PROPAGANDA ELETTORALE
Viterbo, 10 marzo 2010


Il giorno 10 marzo 2010, ha avuto luogo presso questo Ufficio Territoriale del Governo una riunione alla quale hanno preso parte rappresentanti dei Comuni della Provincia nonché alcuni rappresentanti provinciali dei partiti politici per concordare le modalità di svolgimento della propaganda in occasione delle elezioni Regionali ed Amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.

In tale riunione le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:
- le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21) nonché di "riunirsi pacificamente e senza armi" (art. 17), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 - come modificata dalla legge 22.02.2000 n. 28 - recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" nonché delle altre disposizioni già vigenti (legge n. 212/1956 modificata con T.U. n. 130/1975, elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali Legge 10/85 trasmissioni radiotelevisive).
- il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 legge 4 aprile 1956 n. 212) ed, a maggior ragione, su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del d.lgs.vo 42/2004).

La Prefettura segnala ai Sindaci che dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, 30 giorni prima della votazione, sono tenuti, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (d. leg.vo 507/93)- nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dai comuni per la rimozione di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15 L. 515/93 come modificato dall'art. 1, comma 178, della L. 27.12.2006, n. 296 - legge finanziaria 2007).
Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente normativa (art. 15 L. 515/93).
La Prefettura, come richiesto dai rappresentanti delle forze politiche, comunica altresì ai sindaci la proposta di contrassegnare gli spazi per le affissioni destinati a ciascun partito con i simboli del partito assegnatario.
I partiti politici di impegnano altresì a ricordare ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale ed in particolare che :
1) devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 l. 212/56 come modificato dall'art. 6 della L. 130/75);
2) sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 L. 212/56 come sostituito dall'art. 3 della L. 130/75);
3) non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 l. 212/56 come modificato dall'art. 4 L. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4) dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (26 febbraio 2010) è sospesa ogni forma di propaganda luminosa o figurativa, a carattere fisso - ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 L. 212/56 come modificato dall'art. 4 dl. 130/75);
5) dal 15° giorno antecedente quello della votazione (13 marzo 2010) sino alla chiusura delle operazioni di voto (29 marzo 2010) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 L. 22.02.2000, n. 28);
6) nel giorno precedente (27 marzo 2010) e in quelli stabiliti per l'elezione (28 e 29 marzo 2010) sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 l. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L. 130/75). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della L. 212/56 come sostituto dall'art. 8 della L. 130/75). E' consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art. 1 della legge 212/56, come modificato dall'art. 1 della legge 130/75.

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

ORARIO DEI COMIZI ALL'APERTO

I Comizi elettorali potranno svolgersi nelle ore sottoindicate:

- fino al 25 marzo p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30
dalle ore 16:00 alle ore 22:30

- il 26 marzo p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30
dalle ore 16:00 alle ore 24:00
Turno di ballottaggio elezioni amministrative

Parimenti, per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per domenica 11 e lunedì 12 aprile p.v., i comizi potranno svolgersi nelle ore sottoindicate:

- fino all'8 aprile p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30
dalle ore 16:00 alle ore 22:30

- il 9 aprile p.v. dalle ore 10:00 alle ore 13:30
dalle ore 16:00 alle ore 24:00

Si è convenuto che nei giorni e nelle località dove si dovessero svolgere feste patronali e cerimonie religiose non saranno tenuti comizi.
Si è ricordato, inoltre, che alle ore 24:00 del 26 marzo p.v. dovrà cessare anche ogni forma di propaganda radiotelevisiva, secondo quanto disposto dall'art. 9 bis della legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Se qualche partito o rappresentante politico, per circostanze speciali, dovesse fare eccezione ai suddetti limiti di orario, dovrà darne tempestivo preavviso alle Autorità di P.S., entro la giornata precedente.
Per tutto il periodo della campagna elettorale non saranno organizzati dai partiti cortei, anche motorizzati, fiaccolate o parate in genere.
Eventuali festivals dei partiti dovranno svolgersi in piazze non impegnate per i comizi.

SVOLGIMENTO DEI COMIZI

I Sindaci fisseranno i luoghi (sia all'aperto che al chiuso) dove potranno normalmente svolgersi i comizi, tenendo presenti le esigenze della viabilità, dei mercati e dei luoghi di cura ed evitando che detti luoghi siano, per quanto possibile, destinati per lo svolgimento di altre manifestazioni non inerenti la propaganda elettorale.
Dovrà altresì essere evitato, ove possibile, che i comizi si svolgano in località prossime a scuole, caserme o che si distribuiscano volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico.
Si segnala, in proposito, l'opportunità che la scelta cada sui punti normalmente destinati alle pubbliche manifestazioni.
Il tempo che potrà essere assegnato ai singoli partiti per i comizi è di due ore. La limitazione non varrà quando non seguano altri comizi: tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere un intervallo non inferiore ai 30 minuti.
Le prenotazioni potranno essere fatte presso i Comuni, a partire dal 3° giorno antecedente l'ora di inizio del comizio; nel caso di comizi tenuti dai componenti delle Direzioni Centrali dei Partiti, le prenotazioni potranno effettuarsi fin dal 7° giorno antecedente il comizio stesso. Le prenotazioni stesse non potranno essere presentate oltre le 12 ore dall'inizio del comizio, nel rispetto comunque dell'orario di servizio dei rispettivi uffici comunali.
Le prenotazioni dovranno essere annotate a cura del Sindaco, in un apposito registro in ordine strettamente cronologico sotto la sua personale responsabilità.

GIORNALE PARLATO

Si applica la stessa disciplina dei comizi.


USO DEGLI ALTOPARLANTI

Si è ribadito che, tenute presenti le limitazioni introdotte dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, per l'uso degli altoparlanti nei giorni consentiti sia osservato il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dalle ore 16:00 alle ore 20:00.
Si rammenta che la propaganda elettorale fonica effettuata su mezzi mobili a norma del suddetto articolo e dell'art. 49, comma 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada), è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono gli stessi Comuni.
L'uso degli altoparlanti non potrà comunque disturbare lo svolgimento dei comizi.
A tale scopo, si dovrà evitare il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l'ora e il luogo dei comizi, in prossimità delle piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali.
Si eviteranno altresì cortei dei citati mezzi mobili.
Viene confermata, da parte di partiti e gruppi politici, l'opportunità che nei Comuni più importanti ed almeno in una località centrale, le amministrazioni comunali assumano l'iniziativa di predisporre impianti fissi di altoparlanti.
Resta ferma la facoltà degli organizzatori dei comizi di usare una propria apparecchiatura anche nelle località ove esista un impianto comunale.

INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE

E' consentita l'utilizzazione delle suddette strutture ai fini elettorali solo a determinate condizioni:
a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati:
b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere, affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

PROPAGANDA FIGURATIVA MOBILE

La propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili dovrà essere effettuata con veicoli aventi i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi non deve essere ammessa.
Si precisa altresì che i mezzi mobili destinati alla propaganda figurativa evitino di circolare negli spazi pubblici presso i quali è in corso un comizio politico di altro partito.

=======

I Sindaci della provincia vorranno subito cortesemente riunire i rappresentanti locali dei partiti e gruppi politici per concordare, tenendo presenti le particolari caratteristiche dei singoli centri e le esperienze delle passate consultazioni, la pratica attuazione dei criteri sopra esposti.
I Sindaci vorranno altresì prendere in considerazione l'opportunità di disporre temporanee deviazione del traffico nelle località in cui si svolgano i comizi e di evitare che i comizi di opposte ed estreme tendenze siano tenuti in località fra loro vicine e con medesimi orari.
Dovrà, in tutti i casi, essere tenuta presente l'esigenza di garantire l'ordinato svolgimento della campagna elettorale.

A tale scopo, i Sindaci dovranno impegnare i rappresentanti dei partiti e di tutti gli altri raggruppamenti politici che si inseriscono nella campagna elettorale, a mantenere il tono della propaganda sulla linea della correttezza, della serietà e della tolleranza.
Inoltre si raccomanda, altresì, la puntuale osservanza delle disposizioni della legge 22/02/2000, n. 28, recante " Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", nonché del provvedimento della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in data 9 e 11 febbraio 2010 come da circolare prefettizia n. 7009/Upe del 24 febbraio 2010.

                                                                                f.to      IL DIRIGENTE U.P.E.
                                                                                           (Dott.ssa E. Carelli)

Pubblicato il 11/03/2010

 Elezioni regionali e amministrative 28 e 29 marzo 2010 Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento seggi

 
Prot. 8110/UPE                                                       VITERBO, 3/03/2010

                           AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
                                                                                         LORO SEDI

 e p.c.                  AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
                                                                                                  VITERBO

OGGETTO: Elezioni regionali e amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.
Eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni amministrative, di domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.
Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi.

           Si comunica che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, ha impartito ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali opportune istruzioni al fine di consentire ai medesimi di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.
            Tanto premesso, si pregano le SS.LL. di prendere immediati contatti e intese con le istituzioni scolastiche affinché i locali occorrenti, siano resi disponibili nei giorni seguenti:

-  dal pomeriggio di venerdì 26 marzo sino all'intera giornata di mercoledì 31 marzo 2010 .

- dal pomeriggio di venerdì 9 aprile sino all'intera giornata di lunedì 12 aprile compreso, in caso di un turno di ballottaggio (elezioni provinciali), fatte salve sempre eventuali, diverse intese in sede locale.

            Si raccomanda che i lavori di approntamento dei seggi si svolgano con ordine e celerità nei giorni suindicati e che le aule siano rilasciate con altrettanta rapidità per consentire la ripresa delle normali attività didattiche e di istituto.


                                                                                f.to IL DIRIGENTE UPE
                                                                                    VICE PREFETTO
                                                                                    (Dr.ssa E. Carelli)

Pubblicato il 03/03/2010

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