Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo


Circolari e Comunicati Ufficio Elettorale Provinciale

 

 Elezioni regionali e amministrative 28 e 29 marzo 2010 - Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza di servizi radiotelevisi

 
Prot. 7009                                                                         Viterbo, 24 febbraio 2010

                                                               Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
                                                               LORO SEDI
                                                              

Oggetto:  Elezioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. Pubblicazioni.

            Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 35 del 12 febbraio 2010 è stato pubblicato il Provvedimento 9 febbraio 2010 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi": "Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010".
           Si comunica altresì che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 41 del 19 febbraio 2010 è stata pubblicata la Deliberazione n. 24/10/CSP dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature". Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito http://www.agcom.it/.
             La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 43 del 22 febbraio 2010 pubblica il Provvedimento 11 febbraio 2010 del Garante per la protezione dei dati personali recante "Misure in materia di propaganda elettorale - esonero dall'informativa". Con tale atto, nel richiamare il precedente provvedimento a contenuto generale della medesima Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212) vengono indicati i presupposti e le garanzie in base ai quali i partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.
              Per quanto concerne, in particolare, il rilascio delle liste elettorali detenute dai comuni, si reputa opportuno richiamare altresì all'attenzione il provvedimento 12 febbraio 2004 dello stesso Garante per la protezione dei dati personali ove viene ribadito che tali liste possono essere utilizzate, per fini di propaganda elettorale, per le finalità previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, N. 223, come modificato dall'articolo 177, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel medesimo provvedimento, citato anche nel paragrafo 22 delle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni regionali e per le elezioni provinciali e comunali (Pubblicazioni numeri 7 e 14) vengono altresì indicati i limiti e i divieti che nel trattamento sono tenuti ad osservare, fra gli altri, scrutatori e rappresentanti presso i seggi nell'esercizio delle funzioni dei compiti loro affidati dalla legge.

             Tanto premesso si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti.    
                                                                                    

                                                        f.to        IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                                                             VICE PREFETTO AGGIUNTO
                                                                               (Dr.ssa I. Amalfitano)

Pubblicato il 25/02/2010

 Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010 - Disciplina delle spese postali

 
 

 

 

 

                                                                                                VITERBO, 20/02/2010
Prot. n. 6613/UPE

 

                                   AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
                                                                                  LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni Regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Disciplina delle spese postali.

            Si comunica che la società POSTE ITALIANE, accogliendo la richiesta del Ministero dell'Interno, ha diramato alle proprie filiali, con circolare - DIR/364 del 10 febbraio 2010, le seguenti istruzioni per consentire le facilitazioni di pagamento delle tasse postali e telegrafiche occorrenti per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni regionali ed amministrative del prossimo 28 e 29 marzo 2010.

            In relazione alle differenti intestazioni dei conti di credito in funzione delle Regioni coinvolte, la predetta Società  ha così disciplinato per le Elezioni Regionali abbinate con le Elezioni Provinciali e Comunali.
            Le spese postali e telegrafiche, occorrenti sono a carico della Regione. Le disposizioni per la corrispondenza di seguito elencata, recante la legenda "Servizio elettorale - elezioni regionali e amministrative 28 marzo 2010" saranno subito applicate e valide sino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni.
            Pertanto saranno accettati senza il pagamento delle relative tasse:
1. I pieghi, anche se raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria e delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario Giudiziale, alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni Elettorali Circondariali nonché ad altri Sindaci;
2. I pieghi, anche se raccomandati, contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze Armate o di altri corpi militarmente organizzati;
3. le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria ,sia per i paesi oltremare che per quelli europei;
4. I telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. Dovrà essere consentita la facoltà ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio telegrafico di dettare telegrammi per telefono.

La corrispondenza spedita da Autorità diverse da quelle sopraindicate o in periodi diversi, sarà accettata secondo le consuete modalità e le relative tasse dovranno essere addebitate alle Autorità mittenti, se dovute, in base alle vigenti tariffe.
Al pagamento delle spese relative provvederà direttamente la Regione Lazio, cui le filiali di Poste Italiane invieranno la relativa documentazione. La stessa verserà gli importi dovuti sul c/c intestato a CPR di .......................- Gestione Anticipi e Depositi".
Ai fini del riparto delle spese postali inerenti l'intervento statale per i comuni nei quali si svolgeranno le elezioni regionali abbinate a quelle amministrative, la Regione comunicherà alla Prefettura l'ammontare della spesa a carico dello Stato secondo le modalità indicate con circolare n. 4981 del 10/02/2010.
Si ritiene, inoltre opportuno trascrivere di seguito parte del testo della citata circolare DIR/364, diramata da Poste Italiane alle proprie filiali, nelle parti relative alle disposizioni impartite per le spedizioni e l'invio della documentazione attestante le avvenute spedizioni.
Omìssis "Gli invii di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere inseriti, da parte degli Organi speditori, all'interno di bolgette già in dotazione, avendo cura di tenerli separati dal resto della corrispondenza tramite elastici separatori e/o buste. I medesimi invii dovranno essere riepilogati in una specifica distinta di spedizione" Bolgette conti di credito-elezioni Regionali e Amministrative 28 Marzo 2010" avendo cura di indicare in essa il codice cliente intestato al comune/ente speditore e il codice/conto contrattuale intestato alla Regione o alla Prefettura di riferimento. La distinta, compilata in duplice copia, dovrà essere inserita all'interno della bolgetta. Gli enti speditori dovranno consegnare le bolgette con le proprie spedizioni all'ufficio postale di riferimento entro le ore 12,00 (orario limite di presentazione).
Qualora la spedizione venga presentata oltre il suindicato orario limite, il livello di servizio (J di consegna), previsto per i rispettivi prodotti, decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della spedizione della bolgetta."           Omissis      "Alla fine delle consultazioni, le Amministrazioni di ALT invieranno, secondo le tempistiche previste per i conti di credito:

- i riepiloghi dei consumi (ex mod. 105) ai singoli comuni;

 

- gli estratti conto (modello 125) riepilogativi delle spedizioni effettuate dai comuni alle Regioni di appartenenza o alle Prefetture di competenza, aumentando della provvigione dovuta (15%) l'importo dell'affrancatura."      Omissis


                                   IL DIRIGENTENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                             f.to  (Dott.ssa I. Amalfitano)
AC

Pubblicato il 24/02/2010

 Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010

 
Prot. 6337                                        Viterbo, 18 febbraio 2010

                                                Al Sig. Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per
                                                 le elezioni regionali presso Tribunale di VITERBO

                                                 Al Sig. Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale per le 
                                                 elezioni provinciali presso Tribunale di VITERBO

                                                 Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissione e Sottocommissioni
                                                 Elettorali Circondariali della Provincia
                                                                                                                                     LORO SEDI

                                                 Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia

                                                                                                                                  LORO SEDI
                                                 Ai Sigg.ri Segretari Comunali 
                                                                                                LORO SEDI

Oggetto: Elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Partiti e gruppi politici presenti nella Camera, nel Senato e nel Parlamento europeo. 

         In vista dello svolgimento delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il Regolamento d'attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81 - applicabile anche alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - si trascrivono di seguito le liste e i gruppi elettorali che, nelle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, hanno conseguito almeno un seggio al Senato, come da comunicazione del Segretario Generale:


  • IL POPOLO DELLA LIBERTA';
  • PARTITO DEMOCRATICO;
  • LEGA NORD;
  • ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO;
  • UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO;
  • VALLEE D'AOSTE;
  • SVP - INSIEME PER LE AUTONOMIE;
  • SVP;
  • MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA;
  • MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO.
Inoltre sono attualmente presenti in Senato i seguenti Gruppi parlamentari:


  • IL POPOLO DELLA LIBERTA';
  • PARTITO DEMOCRATICO;
  • LEGA NORD PADANIA;
  • ITALIA DEI VALORI;
  • UDC, SVP, IO SUD E AUTONOMIE;
  • MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
  • MPA - MOVIMENTO PER L'AUTONOMIE - Alleati per il Sud; - Alleanza per l'Italia.
Si riportano, altresì, in conformità a quanto comunicato dal Segretario Generale della Camera dei deputati, le liste che nelle ultime elezioni politiche hanno ottenuto seggi presso detta assemblea:
nelle circoscrizioni nazionali:

  • DI PIETRO ITALIA DEI VALORI;
  • IL POPOLO DELLA LIBERTA';
  • LEGA NORD;
  • MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA;
  • PARTITO DEMOCRATICO;
  • SŨDTIROLER VOLKSPARTEI;
  • UNIONE DI CENTRO;

- nella circoscrizione estero:

  • DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI;
  • IL POPOLO DELLA LIBERTA';
  • MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO;
  • PARTITO DEMOCRATICO.
         Nel collegio uninominale Valle d'Aosta ha ottenuto il seggio il candidato con il contrassegno AUTONOMIE-LIBERTÉ-DEMOCRATIE.


         Sono inoltre attualmente costituiti alla Camera dei deputati i seguenti Gruppi parlamentari:


  • ITALIA DEI VALORI ;
  • LEGA NORD PADANIA ;
  • MISTO;
  • PARTITO DEMOCRATICO;
  • POPOLO DELLA LIBERTA';
  • UNIONE DI CENTRO.
Nell'ambito del Gruppo parlamentare misto sono altresì costituite, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, le seguenti componenti politiche:

  • ALLEANZA PER L'ITALIA
  • LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE
  • MINORANZE LINGUISTICHE;
  • MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE - ALLEATI PER IL SUD;
  • NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA
  • REPUBBLICANI REGIONALISTI POPOLARI.
Infine, si comunica che il Segretariato generale aggiunto del Parlamento europeo ha comunicato l'elenco aggiornato al 9 febbraio 2010, relativo ai partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un rappresentante dell'Italia eletto in seno alla medesima assemblea:

  • ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO (IdV);
  • LEGA NORD (LN);
  • PARTITO DEMOCRATICO (PD);
  • IL POPOLO DELLA LIBERTA' (PDL);
  • POPOLARI - UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA (POPOLARI-U.D.EUR );
  • SŨDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP);
  • UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC).
                    

                                                     f.to    IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                                                      (Dott.ssa I. Amalfitano)




Pubblicato il 19/02/2010

 Elezioni Regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010 - Modello manifesti convocazione della commissione elettorale comunale

 
Prot. 6336
                                                        Viterbo, 18 febbraio 2010

Telefax urgentissimo


                                                                  Ai Sig. Sindaci dei Comuni della Provincia
                                                                  LORO SEDI
                                            

Oggetto: Elezioni Regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Invio dei modelli dei manifesti di convocazione della Commissione  elettorale comunale per la nomina degli scrutatori.


         Al fine di poter provvedere alla stampa dei manifesti di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, si inviano  in allegato alla presente circolare i modelli n. 58AR e 59 AR, predisposti per i vari tipi di elezioni. Al riguardo si rappresenta che il mod. 59 AR dovrà essere utilizzato dai comuni di Blera e Bomarzo interessati anche alle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo dei propri consigli comunali, mentre i restanti comuni della Provincia dovranno utilizzare il mod. 58AR.
         Inoltre, con riferimento a quanto già disposto con circolare n. 4232 del 4 febbraio 2010, si rammenta che il manifesto in questione deve essere affisso due giorni prima dell'adunanza che la commissione elettorale terrà tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo, rispettivamente 25° e 20° giorno antecedente quello della votazione. (art. 6 legge 8 marzo 1989, n. 95, come successivamente modificato).
            Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione all'indirizzo:  elettorale.pref_viterbo(at)interno.it

                                                                                IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                                                   VICE PREFETTO AGGIUNTO
                                                                           (Dr.ssa I. Amalfitano)



Pubblicato il 19/02/2010

 Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Guida della Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno per facilitare le operazioni di esame delle liste dei candidati

Il 28 e 29 marzo 2010 in questa Provincia si terranno le votazioni per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, le elezioni per l'elezione del Presidente della Provincia e del rinnovo del Consiglio provinciale, nonchè le consultazioni per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale dei Comuni di Blera e Bomarzo.
 In vista dell'appuntamento, la Direzione centrale dei servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno rende disponibili a partiti e gruppi politici, che intendono partecipare alla competizione elettorale, e agli organi competenti le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature, con l'intento che il loro esame possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza. 

Le istruzioni si propongono di coordinare le numerose disposizioni normative sulla materia, per fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle liste provinciali e delle liste regionali dei candidati. 

La Regione Lazio, ad integrazione di quelle ministeriali, ha predisposto  istruzioni integrative  .




Pubblicato il 11/02/2010

 Elezioni regionali e amministrative 28 e 29 marzo 2010. Adempimenti preparatori del procedimento elettorale. Propaganda elettorale e comunicazione politica

 

Prot. usc. 5097                                                                     Viterbo, 10 febbraio 2010

                                    Ai Sigg. Sindaci  dei Comuni della Provincia
                                                                                           LORO SEDI

                                                      Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comuni della  Provincia
                                                                                                          LORO SEDI

                                                          e p. c.  AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINSTRAZIONE
                                                                       PROVINCIALE
                                                                                                                      VITERBO

Circolare urgentissima

 

 

Oggetto: Elezioni regionali e amministrative di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

                  Il Ministero dell'Interno con circolare 9/2010, in vista delle consultazioni regionali ed amministrative del 28 e 29 marzo p.v., ha fornito, in relazione a quesiti pervenuti, alcune indicazioni concernenti la fase di preparazione delle candidature.
                  Inoltre, per quanto concerne la propaganda elettorale, ha richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia.

INDICE

•1)      Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature
•2)      Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa
•3)      Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.
•4)       Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.
•5)      Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.
•6)      Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.
•7)      Uso di locali comunali.
•8)      Agevolazioni postali e fiscali.
•9)      Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
•10)  Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.
•11)  Inizio del divieto di propaganda.


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Adempimenti preparatori del procedimento elettorale
1. Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

 

            Com'è noto, l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste.
            Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso parere secondo cui i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.
            Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia devono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
             Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purchè all'interno del territorio comunale.
            Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.
            Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.
            Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
            In proposito si rinnova l'invito, già formulato nella circolare n. 4232 in data 4 febbraio 2010, affinchè le SS.LL. assicurino in massimo grado la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni vigilando in proposito sulla relativa attuazione.
            Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

 

In ordine alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle liste e candidature, si reputa opportuno richiamare il parere del Consiglio di Stato n. 283/00-Sezione Prima del 13 dicembre 2000, già trasmesso in occasione delle elezioni amministrative del 2002.
            Nel citato parere, il Consiglio di Stato  ha escluso l'applicabilità, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni ora abrogate dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che ha disciplinato nuovamente la materia).
            Nel parere vengono affermati i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa già espressa dal medesimo Consesso in sede giurisdizionale:
            - non s'applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
            - neppure è possibile far luogo alla proroga della validita' dell'atto di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, atteso che la relativa disposizione (ora, art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 445/00) si riferisce solo ai certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione quindi dei certificati elettorali;
            - è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico (di cui ora al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni).

             Si ritiene che tale linea interpretativa dettata dal Consiglio di Stato sia coerente anche con il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa recato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non avendo tale decreto introdotto specifiche modifiche al quadro normativo di riferimento.

 

Propaganda elettorale e comunicazione politica
3. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

             Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali - cioè dall'11 febbraio, giorno di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi - e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

              Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. 
              Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
               In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.
               L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a "forme impersonali" che alla "indispensabilità" dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento  sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.
 

4. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975n. 130)

                 Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 23 febbraio a giovedì 25 febbraio 2010), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti  e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 22 febbraio 2010), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.
                 Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa. 
               Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi - distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.
                Si precisa che - per quanto concerne la propaganda per le elezioni regionali disciplinate da normativa statale "cedevole" - dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 ed uno alle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge citata.
                Pertanto, gli organi preposti all'esame delle candidature dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni alle Prefetture-UU.TT.G. competenti e, contestualmente, ai sindaci dei comuni interessati al fine di consentire la tempestiva assegnazione degli spazi e dar modo agli interessati di eseguire le affissioni quanto prima.
                Nelle regioni che abbiano adottato una  propria normativa riguardante le elezioni regionali, le Prefetture - U.T.G. daranno disposizioni per tali adempimenti in base alle intese intervenute con le amministrazioni regionali, tenendo anche conto delle specifiche disposizioni regionali riguardanti il sistema elettorale.

5. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 26 febbraio 2010, sono vietati:
-           il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
-           la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo  pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
-           la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

6. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 26 febbraio 2010, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.
Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59. comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.


•7.      Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.
 

•8.      Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)

               Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
               Al riguardo, sul sito http://www.poste.it/, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
                 Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

•9.      Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

            Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

               Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

•10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte  di istituti demoscopici

                      Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 13 marzo 2010 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
                Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
                  Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
                  Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15 di lunedì 29 marzo 2010), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

•11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)
 

                       Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 27 marzo 2010 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
                 Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
                  E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
            Tanto premesso si richiama l'attenzione delle SS.LL. ai fini della piena osservanza delle relative prescrizioni e si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

                                                               F.to        IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                                                                  VICE PREFETTO AGGIUNTO
                                                                                        (Dr.ssa I. Amalfitano)

 

Pubblicato il 11/02/2010

 Elezioni Regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Orari apertura uffici comunali e altri adempimenti inerenti il procedimento elettorale

 
Prot. uscita del 05/02/2010                                          Viterbo, 4 febbraio 2010

Numero 4232
                                                                   Ai Sigg. Sindaci  dei Comuni     della Provincia

                                                                                                                     LORO SEDI

                                                        Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comunidella Provincia

                                                                                                          LORO SEDI

 

                                                     Ai Sigg. Presidenti della Commissione e                      
                                                     Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Provincia

                                                                                                        LORO SEDI

 

                                                           e p. c.  AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINSTRAZIONE
                                                                       PROVINCIALE

                                                                                                                      VITERBO

Circolare urgentissima

 

 

Oggetto: Elezioni Regionali e Amministrative del 28 e 29 marzo 2010.

                Decreto -legge 25 gennaio 2010, n. 2. "interventi urgenti concerenti enti locali e              regionali".

              Adempimenti inerenti il procedimento elettorale.
                                                                             

                     ll Ministero dell'Interno, con circolare 8/2010 in data 2 febbraio 2010 ha richiamato l'attenzione, in via preliminare, anche ai fini dell'accertamento del numero dei consiglieri da eleggere in occasione delle elezioni comunali e provinciali del 28 e 29 marzo p.v., sulle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 20 del 26 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

                 In particolare l'art. 1, comma 1, in fine, del citato decreto-legge estende ai consiglieri provinciali la riduzione di numero, nella misura pari al 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore, originariamente stabilita solo per i consiglieri comunali  dall'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

            Lo stesso decreto-legge n. 2/2010, tuttavia, all'art 1, comma 2, ha previsto che alcune disposizioni della legge finanziaria 2010, fra cui quelle relative alla riduzione del numero dei consiglieri, si applichino solo a decorrere dall'anno  2011 ai singoli enti per i quali avrà luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del  rinnovo medesimo.

               Conseguentemente, risulta differita all'anno 2011 l'attuazione della predetta disposizione riguardante la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali.
                  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2010 resta parimenti differita al 2011, con riferimento alle amministrazioni comunali che andranno al rinnovo elettivo a decorrere da tale anno, l'efficacia applicativa della disposizione di cui all'art. 2, comma 186, lettera b) della citata legge finanziaria 2010 che ha soppresso le circoscrizioni di decentramento comunale previste dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
               Resta inteso che, per le amministrazioni comunali i cui organi di governo verranno rinnovati nelle consultazioni del 28 e 29 marzo p.v., va richiamata l'applicabilità del vigente testo del citato art. 17 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per l'effetto del quale le circoscrizioni sono ancora per l'anno in corso obbligatoriamente costituite nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale del 2001, mentre possono essere costituite, con idonea previsione statutaria e regolamentare, solo limitatamente ai comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (al censimento 2001), con l'ulteriore limite, nei comuni appartenenti a quest'ultima fascia demografica, che la popolazione media delle relative circoscrizioni non possa essere inferiore a 30.000 abitanti (censimento 2001).
Ciò posto, non potranno essere rinnovati gli organi delle circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, secondo i risultati del censimento del 2001, in quanto le stesse circoscrizioni sono state soppresse dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000.


°°°°°

        Sommario

a)  Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative                         

b)  Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le

elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione

dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali                           

c)  Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti

in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

e degli organi della circoscrizione                                                                     

d)  Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati

d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali

e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni

 delle liste                                                                                                     

d.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei

certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione regionali              

d.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli

adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le

elezioni provinciali e comunali                                                                    

e) Adempimenti relativi alla tessera elettorale                                                        

e.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste               

e..2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle

 tessere elettorali                                                                                      

e.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato                         

f) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero                                

g) Nomina degli scrutatori                                                                                       

h) Manifesti recanti le candidature                                                                          

h.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni

da riprodurre sulle schede di votazione                                                         

i) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e

altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi                                    

l)  Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti,

dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o

cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o  strutture

riabilitative                                                                                                          

m) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano

impossibile l'allontanamento dall'abitazione                                                      

n)  Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato

della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale     

o) Organizzazione di speciali servizi di trasporto                                                   

p)  Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno

degli edifici sede dei seggi elettorali                                                                  

q) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i

nomi dei candidati proclamati eletti                                                                   

 

 

a) Amministrazioni interessate alle consultazioni amministrative.

Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate entro il 24 gennaio 2010 come disposto con la norma di carattere transitorio di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165.

Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi, anche se appartenenti ad una regione ad autonomia speciale, deve avvenire in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, nel  caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell'anno.

•b)     Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68  e art. 1 della legge n. 43/95; art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60).

Giovedì 11 febbraio 2010 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei sindaci dei comuni della Provincia, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi elettorali per  le elezioni di cui trattasi  e delle date e degli orari della votazione.

Nella medesima data dell'11 febbraio 2010 dovrà essere affisso,  accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della regione (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68  e art. 1, della legge n. 43/95).

Si rammenta che, come già rappresentato nella citata circolare n. 3361, il manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali dovrà essere distinto da quello per la convocazione dei comizi per le elezioni provinciali e comunali.

Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via fax al numero 0761336441, in ordine all'avvenuta affissione dei manifesti anzidetti.

c) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto - limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale - dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, si richiama l'attenzione dei Sindaci dei comuni interessati alle elezioni comunali (Blera e Bomarzo) affinchè provvedano alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.

Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare alle elezioni comunali, dovranno presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè entro martedì 16 febbraio 2010.

Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del  decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono, fra l'altro, espressamente dichiarare "la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti" - che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

 

I predetti Sindaci dovranno adottere ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 16 febbraio 2010, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

d) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla autenticazione delle sottoscrizioni delle liste.

Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali comunali, con riferimento, distintamente, alle elezioni regionali e a quelle provinciali e comunali, il Ministero dell'Interno reputa opportuno, anche in relazione ad alcune segnalazioni pervenute,  richiamare l'attenzione dei sindaci e presidenti di provincia e dei segretari provinciali e comunali affinché siano posti in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare la regolarità, trasparenza ed efficienza delle operazioni  correlate alla raccolta delle sottoscrizione per la presentazione delle candidature per le predette elezioni, anche in ordine alla autenticazione delle sottoscrizioni stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

In particolare, i sindaci e il Presidente di questa provincia vorranno valutare la possibilità di potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione delle firme ed assicurare idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.

d.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione regionali .

Allo scopo di assicurare l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla relativa richiesta - dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali e di consentire la sottoscrizione delle medesime liste da parte degli elettori e le relative autenticazioni, l'art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, prescrive che nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati, e cioè a decorrere da sabato 6 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010  gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali debbono rimanere aperti non meno di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione  anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.  Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di 3.000 abitanti.  Gli orari debbono essere pubblicizzati mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

I medesimi uffici, inoltre, dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2010 negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di venerdì 26 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato 27 febbraio.

Si reputa opportuno rammentare ulteriormente che lunedì 1° marzo 2010, giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle liste dei candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi alle ore 9, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per udire i delegati delle liste contestate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno.

 

In relazione a quanto sopra, si invitano i sindaci affinché, nell'ambito della propria autonomia, valutino l' opportunità di adottare misure organizzative atte a garantire l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali nelle intere giornate di  sabato 27 e  di domenica 28 febbraio 2010.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alla pubblicazione della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno n. 3 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") in fase di pubblicazione sul sito internet http://www.interno.it/ e alle istruzioni modificative e/o integrative emanate dalla Regione Lazio, che verranno a breve inviate a codesti Comuni.

d.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali.

Gli orari di apertura dei suddetti uffici coincidono con quelli indicati per le elezioni regionali.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste, si rinvia alle pubblicazioni dellaDirezione Centrale per i Servizi Eletorali nn.  4 e 5 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni provinciali e comunali), in fase di pubblicazione sul sito internet http://www.interno.it/.

e) Adempimenti relativi alla tessera elettorale (d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità che si proceda con la massima tempestività alla consegna delle tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.

Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione nonchè di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

e.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative richieste.

Le SS.LL. vorranno confermare, in ordine alla disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della votazione.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate, potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Comuni via fax al n. 0761336441.

e.2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:

  • Ø nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da martedì 23 a sabato 27 marzo 2010), dalle ore nove alle ore diciannove;
  • Ø nei giorni della votazione (domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010) per tutta la durata delle operazioni di votazione.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché, nei periodi indicati, venga adottata ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.

Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione  e quelli di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

 

e.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del duplicato.

Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera, nè il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste

f) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).

Entro il ventesimo giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi entro mercoledì 3 marzo 2010, i comuni di iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori residenti all'estero con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della data di svolgimento della/e elezione/i.

Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato delle cartoline avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia interessati alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero, con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo è  conservato presso questa Prefettura, a titolo di scorta, per le eventuali richieste di integrazione da parte di codesti enti.

g) Nomina degli scrutatori (art. 6 della legge 8 marzo 1989, n° 95, come successivamente modificato).

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della votazione, cioè tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo 2010, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale procederà:

 

  • alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8, secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art.6 della legge 8 marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito con legge 27 gennaio n.22) e illustrata nella circolare n. 3576/Upe del 27/01/2006, alla quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, anche le indicazioni impartite con circolare n. 15047/Upe del 27/04/2006;
  • alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata mediante sorteggio;
  • qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione (che corrisponde a sabato 13 marzo 2010).

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.

La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre giovedì 25 marzo 2010.

I sindaci, nel notificare ai designati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione degli scrutatori affinchè costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e speditezza.

Dovranno anche essere richiamate le responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

h) Manifesti recanti le candidature.

Entro e non oltre sabato 13 marzo 2010 - quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni - dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei medesimi, i manifesti recanti le liste regionali e le liste provinciali ammesse, per quanto riguarda le elezioni regionali (art. 11, primo comma, n. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e art. 1, comma 11, della legge  23 febbraio 1995,n. 43) nonché i manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Ai fini della predisposizione di tali manifesti, (solamente i  Comuni di Blera e Bomarzo, che dovranno provvedere alla stampa dei manifesti recanti le candidature relative alle elezioni comunali), - da stamparsi su carta bianca - si richiamano le indicazioni riportate nella pubblicazione n. 5i. Si richiamano anche le istruzioni impartite con circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo 13, nei paragrafi da 166 a 168, provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima il nome e poi il cognome.

I manifesti recanti le candidature regionali e provinciali saranno invece stampati a cura di questo Ufficio che ne curerà anche la consegna.

Poichè, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello della votazione.

Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate, fossero stati stampati in più fogli, questo ufficio. vigilerà affinchè, nell'affissione di cui trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo risultante dalle operazioni di sorteggio.

Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione dei predetti manifesti entro la prescritta data al numero di fax 0761/336441.

I Comuni di Blera e Bomarzo avranno cura di inviare anche copia dei manifesti recanti le candidature comunali a questo Ufficio.

h.1) Colore delle schede di votazione e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione.

Si rammenta che i colori prescelti per le schede di votazione, come in precedenti consultazioni, sono rispettivamente i seguenti:

 

-     verde per le elezioni regionali (tonalità pantone green-U)

  • - giallo per le elezioni provinciali (tonalita' pantone yellow-u);
  • - azzurro per le elezioni comunali (tonalita' pantone process blue-u).
i) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei seggi.

I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine di garantire la funzionalità dei seggi.

Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di handicap.

Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi elettorali".

Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi, a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello stesso colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.

l) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno  sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.

In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:

 

  • Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come un'infermeria;
  • Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del "seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).

m) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

In occasione delle prossime consultazioni regionali ed amministrative, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

 Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli  elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui è elettore.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010.

La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni regionali o provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio una dimora ubicata in altro comune rispettivamente della regione o della provincia, i sindaci, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 21 marzo 2010, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:

  • vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
  • vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia;
  • vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione o della provincia.
Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare l'avvenuta espressione del voto, nonchè all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare. Si richiamano altresì le precedenti circolari sull'argomento e, da ultimo, la circolare Miaitse n. 28 del 28 maggio 2009 .

n) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio speciale.

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in piu' per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

o) Organizzazione di speciali  servizi di trasporto.

Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art. 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13 maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).

p) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente - dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio - all'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html

 

q) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti.

Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.


*****

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni inerenti il procedimento elettorale, esercitando inoltre una particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopra indicati.

Si informa che la presente circolare è pubblicata anche sul sito internet di questa Prefettura.



                                                                F.TO  IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
                                                                       

Pubblicato il 05/02/2010

 Elezioni Regionali e Amministrative del 28 e 29 marzo 2010 Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

 
Prot. usc. 3644                                                                        Viterbo, 1 febbraio 2010

                                                                    

                                                        Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia

                                                                           LORO SEDI


                                                        Ai Sigg. Presidenti della Commissione e                                                               Sottocommissioni Elettorali Circondariali

                                                                           LORO SEDI

  Oggetto:  Domenica 28  e lunedì 29 marzo 2010.

- Elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del Lazio.

Turno annuale ordinario di elezioni amministrative.

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

             Si comunica che, con decreto del Ministro dell'Interno del 30 gennaio 2010, è stata fissata, per i giorni di domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, la data di svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, giorni in cui si svolgeranno le consultazioni regionali secondo le indicazioni date dal Ministro dell'Interno nel Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010.

               Il decreto fissa altresì per domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010 la data di svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci non proclamati eletti a seguito del primo turno di votazione.

             Ciò premesso, in vista delle predette elezioni regionali ed amministrative, si dispone l'immediato inizio in tutti i Comuni della Provincia, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

           A tal fine, si indicano di seguito gli adempimenti, con i relativi termini, di competenza del responsabile dell'ufficio elettorale comunale nella veste di Ufficiale elettorale.


Termine



Adempimenti



Note



Entro
Lunedì
 8
febbraio 2010



3 giorni prima del termine di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi




Cancellazione dei nomi degli elettori trasferiti in altro comune la cui procedura di trasferimento si sia  perfezionata.


Invio al Comune di immigrazione delle comunicazioni di avvenuta cancellazione (modello 3-D/a di cui alla circ. 12863/Upe del 15 aprile 2005).


Indicazione, ove possibile, del numero della tessera  elettorale  dell'elettore per facilitare gli adempimenti del Comune di immigrazione.


Invio, con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica  certificata.




Entro giovedì  11 febbraio 2010
(45° giorno antecedente quello della votazione)



Data di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi


Iscrizione nelle proprie liste degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni




Cancellazione per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria

Variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune



Deposito dei provvedi-menti relativi nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo comunale e in altri luoghi pubblici.
[art. 32, comma sesto, del d.P.R. n.223/67]

Art. 32, comma primo, nn. 2 e 3, del d.P.R. n.223/67]



[Art. 41 del d.P.R. n.223/67]

Entro domenica 21 febbraio 2010

Decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto

Compilazione in triplice copia dell'elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il diciottesimo anno d'età nel primo giorno fissato per le votazioni

  • Una copia dell'elen-co è trasmessa alla commissione elet-torale circondariale che depenna dalle liste sezionali i no-minativi dell'elenco.
  • Un'altra copia è pubblicata all'albo pretorio.
  • La terza copia è depositata nella se-greteria del comune
    [Art. 33 del d.P.R. n. 223/67]



Entro venerdì 26 febbraio 2010

Trentesimo giorno antecedente quello della votazione

Variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggio-re età o il riacquisto del diritto per cessazione di cause ostative

[Art. 32, comma primo, n.5 del d.P.R. n.223/67]

Entro sabato 13 marzo 2010

Quindicesimo giorno antecedente quello della votazione

Cancellazione dei nomi degli elettori deceduti

[Art. 32, comma primo, n.1, del d.P.R. n.223/67]

             Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul disposto dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, concernente le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

             Inoltre, considerato che in questa Provincia si svolgeranno anche le elezioni provinciali, si rappresenta che, le liste sezionali da utilizzare per la votazione di domenica 28 e lunedì 29 marzo, dovranno essere approntate almeno 6 copie sufficienti a consentire lo svolgimento anche dell'eventuale turno di ballottaggio, previsto per domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010.

            Sugli esemplari delle liste sezionali da destinare alla votazione del turno di ballottaggio non dovranno essere apportate le eventuali variazioni che si dovessero verificare successivamente alla chiusura delle operazioni di revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, in quanto la votazione di ballottaggio viene a configurarsi giuridicamente come prosecuzione delle operazioni di votazione svoltesi nel primo turno.

             Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione ed adempimento.
                                                              

                                                                f.to II DIRIGENTE UPE
                                                                       VICE PREFETTO
                                                                      (Dr.ssa E. Carelli)


Pubblicato il 02/02/2010

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