Elezioni Regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010. Orari apertura uffici comunali e altri adempimenti inerenti il procedimento elettorale
Prot. uscita del
05/02/2010
Viterbo, 4 febbraio 2010
Numero 4232
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI
Ai Sigg. Segretari Comunali dei Comunidella Provincia
LORO SEDI
Ai Sigg. Presidenti della Commissione
e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Provincia
LORO SEDI
e p. c. AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINSTRAZIONE
PROVINCIALE
VITERBO
Circolare
urgentissima
Oggetto: Elezioni Regionali e Amministrative del 28 e 29 marzo 2010.
Decreto
-legge 25 gennaio 2010, n. 2. "interventi urgenti concerenti enti locali e
regionali".
Adempimenti
inerenti il procedimento elettorale.
ll
Ministero dell'Interno, con circolare 8/2010 in data 2 febbraio 2010 ha richiamato l'attenzione, in
via preliminare, anche ai fini dell'accertamento del numero dei consiglieri da eleggere in
occasione delle elezioni comunali e provinciali del 28 e 29 marzo p.v., sulle disposizioni del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Serie Generale - n. 20 del 26 gennaio 2010 ed in vigore dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
In
particolare l'art. 1, comma 1, in fine, del citato decreto-legge estende ai consiglieri provinciali
la riduzione di numero, nella misura pari al 20 per cento con arrotondamento all'unità superiore,
originariamente stabilita solo per i consiglieri comunali dall'art. 2, comma 184, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).
Lo
stesso decreto-legge n. 2/2010, tuttavia, all'art 1, comma 2, ha previsto che alcune disposizioni
della legge finanziaria 2010, fra cui quelle relative alla riduzione del numero dei consiglieri, si
applichino solo a decorrere dall'anno 2011 ai singoli enti
per i quali avrà luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del
rinnovo medesimo.
Conseguentemente,
risulta differita all'anno 2011 l'attuazione della predetta
disposizione riguardante la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e
provinciali.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 2/2010 resta parimenti differita al 2011, con
riferimento alle amministrazioni comunali che andranno al rinnovo elettivo a decorrere da tale
anno, l'efficacia applicativa della disposizione di cui all'art. 2, comma 186, lettera b) della
citata legge finanziaria 2010 che ha soppresso le circoscrizioni di decentramento comunale previste
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.
267.
Resta inteso che, per le amministrazioni comunali i cui organi di governo verranno rinnovati nelle
consultazioni del 28 e 29 marzo p.v., va richiamata l'applicabilità del vigente testo del citato
art. 17 del decreto legislativo 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per l'effetto del quale le circoscrizioni sono
ancora per l'anno in corso obbligatoriamente costituite nei comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti, secondo i risultati dell'ultimo censimento ufficiale del 2001, mentre
possono essere costituite, con idonea previsione statutaria e
regolamentare, solo limitatamente ai comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000
abitanti (al censimento 2001), con l'ulteriore limite, nei comuni appartenenti a quest'ultima
fascia demografica, che la popolazione media delle relative circoscrizioni non possa essere
inferiore a 30.000 abitanti (censimento 2001).
Ciò posto, non potranno essere rinnovati gli organi delle
circoscrizioni nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, secondo i risultati
del censimento del 2001, in quanto le stesse circoscrizioni sono state soppresse dal citato
articolo 17 del decreto legislativo n. 267/2000.
°°°°°
Sommario
a) Amministrazioni interessate alle consultazioni
amministrative
b) Affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le
elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di
assegnazione
dei seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni
regionali
c) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea
residenti
in Italia per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio
comunale
e degli organi della
circoscrizione
d) Orari di apertura degli uffici
elettorali comunali per il rilascio dei certificati
d'iscrizione nelle liste elettorali per le
elezioni regionali, provinciali
e comunali e adempimenti relativi alla
autenticazione delle sottoscrizioni
delle liste
d.1) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio
dei
certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione
regionali
d.2) Orari di apertura degli uffici elettorali comunali per
gli
adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per
le
elezioni provinciali e
comunali
e) Adempimenti relativi alla tessera
elettorale
e.1) Quantificazione del fabbisogno di tessere e relative
richieste
e..2) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio
delle
tessere
elettorali
e.3) Attestato del sindaco in luogo del rilascio del
duplicato
f) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti
all'estero
g) Nomina degli
scrutatori
h) Manifesti recanti le
candidature
h.1) Colore delle schede di
votazione e dimensioni dei contrassegni
da riprodurre sulle schede di
votazione
i) Accertamento dell'esistenza e del buono stato di urne, cabine
e
altro materiale occorrente per l'arredamento dei
seggi
l) Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non
deambulanti,
dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per
anziani o
cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o
strutture
riabilitative
m) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano
impossibile l'allontanamento
dall'abitazione
n) Consegna ed uso di un bollo di sezione per ogni ufficio
distaccato
della sezione (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio
speciale
o) Organizzazione di speciali servizi di
trasporto
p) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea
all'esterno
degli edifici sede dei seggi
elettorali
q) Sottoscrizione da parte del sindaco neo-eletto del manifesto
con i
nomi dei candidati proclamati
eletti
a) Amministrazioni interessate alle
consultazioni amministrative.
Alla tornata elettorale delle consultazioni amministrative in questione
sono interessate le amministrazioni provinciali e comunali i cui organi elettivi scadono nel primo
semestre dell'anno in corso nonché quelle che devono essere rinnovate per motivi diversi dalla
scadenza e per le quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate
entro il 24 gennaio
2010, come disposto con la norma di carattere
transitorio di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 18 settembre 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 165.
Per quanto attiene ai comuni sciolti a norma dell'art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio
2009, n. 94, il rinnovo dei relativi organi elettivi, anche se appartenenti ad una regione ad
autonomia speciale, deve avvenire in occasione del turno annuale ordinario di cui all'art. 1 della
legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel primo semestre dell'anno.
•b) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e del manifesto di assegnazione dei
seggi alle circoscrizioni elettorali per le elezioni regionali (artt. 1 e 3, della legge n. 108/68 e art. 1
della legge n. 43/95; art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 570/60).
Giovedì 11 febbraio 2010 (45° giorno antecedente quello della votazione), a cura dei
sindaci dei comuni della Provincia, dovrà essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi
pubblici il manifesto, a firma dei sindaci medesimi, con il quale viene dato annuncio agli elettori
della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di cui trattasi e delle date e
degli orari della votazione.
Nella medesima data dell'11 febbraio 2010 dovrà essere
affisso, accanto al manifesto di convocazione dei comizi, anche il manifesto di assegnazione
dei seggi consiliari alle circoscrizioni elettorali della regione (artt. 1 e 3, della legge n.
108/68 e art. 1, della legge n. 43/95).
Si rammenta che, come già rappresentato nella citata circolare n. 3361,
il manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni regionali dovrà essere distinto da quello
per la convocazione dei comizi per le elezioni provinciali e comunali.
Le SS.LL. vorranno dare assicurazione via fax al numero 0761336441, in ordine all'avvenuta
affissione dei manifesti anzidetti.
c)
Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia per l'elezione diretta
del sindaco e del consiglio comunale e degli organi della circoscrizione (d.lgs.
12 aprile 1996, n. 197).
Al fine di consentire la più ampia partecipazione al voto - limitatamente all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale -
dei cittadini di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia, si richiama l'attenzione dei
Sindaci dei comuni interessati alle elezioni comunali (Blera e Bomarzo) affinchè provvedano alla
massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 197/96, recante attuazione della
direttiva 94/80/CE, adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE, a motivo dell'adesione della
Bulgaria e della Romania all'Unione europea, a far data dal 1° gennaio 2007.
Gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che
intendono partecipare alle elezioni comunali, dovranno presentare presso il comune di residenza -
ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione
nell'apposita lista elettorale aggiunta entro il quinto giorno
successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e
cioè entro martedì 16
febbraio 2010.
Si evidenzia, al riguardo - con riferimento alla prescrizione contenuta
nell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui i
cittadini di altro Stato membro, nella domanda d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono,
fra l'altro, espressamente dichiarare "la richiesta d'iscrizione
nell'anagrafe della popolazione residente del Comune, sempreché non siano già iscritti" -
che l'iscrizione dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta
non può prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente
del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la semplice richiesta d'iscrizione
anagrafica.
I predetti Sindaci dovranno adottere ogni utile iniziativa al fine di
garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari
che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da
parte dei comuni.
Si ritiene inoltre che, qualora il cittadino comunitario presenti
domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 16
febbraio 2010, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge per l'iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l'apposita attestazione di ammissione al voto
di cui all'art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la più ampia
partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra
cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.
d) Orari di
apertura degli uffici elettorali comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste
elettorali per le elezioni regionali, provinciali e comunali e adempimenti relativi alla
autenticazione delle sottoscrizioni delle liste.
Prima di rammentare gli orari di apertura degli uffici elettorali
comunali, con riferimento, distintamente, alle elezioni regionali e a quelle provinciali e
comunali, il Ministero dell'Interno reputa opportuno, anche in relazione ad alcune segnalazioni
pervenute, richiamare l'attenzione dei sindaci e presidenti di provincia e dei segretari
provinciali e comunali affinché siano posti in essere tutti gli accorgimenti utili ad assicurare la
regolarità, trasparenza ed efficienza delle operazioni correlate alla raccolta delle
sottoscrizione per la presentazione delle candidature per le predette elezioni, anche in ordine
alla autenticazione delle sottoscrizioni stesse da parte dei funzionari preposti, ai sensi
dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
In particolare, i sindaci e il Presidente di questa provincia vorranno
valutare la possibilità di potenziare i rispettivi uffici preposti al servizio di autenticazione
delle firme ed assicurare idonei strumenti di pubblicizzazione del servizio medesimo.
d.1) Orari di apertura degli uffici
comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per le elezione
regionali .
Allo scopo di assicurare l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla
relativa richiesta - dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle
liste di candidati alle elezioni regionali e di consentire la
sottoscrizione delle medesime liste da parte degli elettori e le relative autenticazioni, l'art. 1,
comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, prescrive che nei venti giorni precedenti il termine
di presentazione delle liste di candidati, e cioè a decorrere da sabato
6 febbraio sino a giovedì 25 febbraio 2010 gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali
debbono rimanere aperti non meno di dieci ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato e
la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza
municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di 3.000
abitanti. Gli orari debbono essere pubblicizzati mediante loro esposizione chiaramente
visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.
I medesimi uffici, inoltre, dovranno rimanere aperti ininterrottamente
nei giorni di venerdì 26 e sabato 27
febbraio 2010 negli orari previsti per la presentazione delle candidature, dalle ore 08.00
alle ore 20.00 di venerdì 26 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12
di sabato 27 febbraio.
Si reputa opportuno rammentare ulteriormente che lunedì 1° marzo 2010,
giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle liste dei candidati,
l'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi alle ore 9, ai sensi dell'art. 10,
terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per udire i delegati delle liste contestate ed
ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno.
In relazione a quanto sopra, si invitano i sindaci affinché, nell'ambito
della propria autonomia, valutino l' opportunità di adottare misure organizzative atte a garantire
l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali nelle intere giornate di
sabato 27 e di domenica 28
febbraio 2010.
Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste,
si rinvia alla pubblicazione della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero
dell'Interno n. 3 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature") in fase di
pubblicazione sul sito internet
http://www.interno.it/ e alle istruzioni modificative e/o
integrative emanate dalla Regione Lazio, che verranno a breve inviate a codesti Comuni.
d.2) Orari di apertura degli uffici
elettorali comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le
elezioni provinciali e comunali.
Gli orari di apertura dei suddetti uffici coincidono con quelli indicati per le elezioni
regionali.
Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste,
si rinvia alle pubblicazioni dellaDirezione Centrale per i Servizi Eletorali nn. 4 e 5
("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni
provinciali e comunali), in fase di pubblicazione sul sito internet
http://www.interno.it/.
e) Adempimenti relativi alla tessera
elettorale (d.P.R. 8
settembre 2000, n.
299).
Al fine di assicurare la regolarità del procedimento e di garantire il
diritto di elettorato attivo, costituzionalmente riconosciuto, si richiama l'attenzione delle
SS.LL. in ordine alla necessità che si proceda con la massima tempestività alla consegna delle
tessere elettorali a tutti gli elettori che dovessero risultarne sprovvisti.
Si dovrà procedere, inoltre, all'invio per posta degli appositi
tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della
sezione nonchè di variazioni dei dati inerenti ai collegi o alle circoscrizioni. Peraltro, negli
stessi casi - ove ritenuto organizzativamente ed economicamente preferibile - i comuni stessi
potranno provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente
rilasciata.
e.1) Quantificazione del fabbisogno di
tessere e relative richieste.
Le SS.LL. vorranno confermare, in ordine alla disponibilità di un
congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato
numero di richieste di duplicati nei giorni immediatamente antecedenti e nei giorni della
votazione.
Eventuali richieste integrative di tessere elettorali, rispetto alle forniture effettuate,
potranno essere inoltrate direttamente da parte di codeste Comuni via fax al n. 0761336441.
e.2) Orari di apertura degli uffici
comunali per il rilascio delle tessere elettorali.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate
o dei duplicati gli uffici elettorali comunali dovranno rimanere aperti:
- Ø nei cinque giorni antecedenti la data di inizio della votazione
(vale a dire da martedì 23 a sabato 27 marzo 2010), dalle ore nove alle ore diciannove;
- Ø nei giorni della votazione (domenica 28 e lunedì
29 marzo 2010) per tutta la durata
delle operazioni di votazione.
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché, nei periodi indicati,
venga adottata ogni opportuna misura organizzativa volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo
servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le richieste di rilascio del documento in
parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di
convalida.
Gli stessi comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali
organi di stampa e radiotelevisivi, vengano diramati ripetuti messaggi, da intensificare nella
penultima e nell'ultima settimana prima del voto, sia per informare gli elettori circa i giorni e
gli orari di votazione presso gli uffici elettorali di sezione e quelli di apertura degli
uffici comunali per il rilascio delle tessere, sia per invitare i medesimi elettori a voler
verificare per tempo il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere, ove necessario, il
rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della
votazione.
e.3) Attestato del sindaco in luogo
del rilascio del duplicato.
Si reputa opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto
dell'articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni
elettorali o referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore nè la tessera,
nè il duplicato, l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato
sostitutivo del sindaco, previa verifica della sua iscrizione nelle liste
f) Spedizione
cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40).
Entro il ventesimo giorno successivo
a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi, e quindi entro mercoledì 3 marzo 2010, i comuni di
iscrizione elettorale, interessati alle elezioni, devono spedire al domicilio degli elettori
residenti all'estero con il mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante la notizia della
data di svolgimento della/e elezione/i.
Dopo la consegna da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
delle cartoline avviso, le stesse saranno distribuite immediatamente ai comuni della provincia
interessati alle consultazioni in ragione del numero dei rispettivi elettori residenti all'estero,
con le maggiorazioni all'occorrenza richieste dai comuni medesimi. Il restante quantitativo è
conservato presso questa Prefettura, a titolo di scorta, per le eventuali richieste di
integrazione da parte di codesti enti.
g) Nomina degli scrutatori (art. 6
della legge 8 marzo
1989, n° 95, come
successivamente modificato).
In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto la
Commissione elettorale comunale procederà agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori
tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti quello della
votazione, cioè tra mercoledì 3 marzo e lunedì 8 marzo
2010, in pubblica seduta, la quale dev'essere preannunziata due giorni prima con apposito
manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune. In particolare la Commissione elettorale
procederà:
-
alla nomina, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di
nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente (quattro scrutatori per
ogni sezione ai sensi dell'art. 20, primo comma, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570, dell'art. 8,
secondo comma della legge 8 marzo 1951, n. 122 e dell'art. 1, comma 6, della legge 17 febbraio
1968, n. 108). A tale nomina la Commissione procede all'unanimità. Nel caso in cui non si raggiunga
l'unanimità si procederà alla votazione secondo la procedura descritta nell'art.6 della legge 8
marzo 1989 n.95 (modificato da ultimo dall'art. 3-quinquies del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1,
convertito con legge 27 gennaio n.22) e illustrata nella circolare n. 3576/Upe del 27/01/2006, alla
quale pertanto si rinvia. Si richiamano, in ogni caso, anche le indicazioni impartite con circolare
n. 15047/Upe del 27/04/2006;
-
alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nel
predetto albo per sostituire gli scrutatori nominati secondo la procedura sopra descritta, in caso
di eventuale rinuncia o impedimento. La successione degli scrutatori nella graduatoria deve essere
determinata all'unanimità; in caso contrario la formazione della graduatoria stessa sarà effettuata
mediante sorteggio;
-
qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non
sia sufficiente per gli adempimenti sopra specificati, la Commissione elettorale procederà alla
nomina di ulteriori scrutatori scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune
stesso.
Il sindaco notificherà alle persone designate l'avvenuta nomina nel più
breve tempo e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione
(che corrisponde a sabato 13 marzo
2010).
L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore
dovrà essere comunicato, da parte delle persone designate, entro quarantotto ore dalla ricezione
della notificazione della nomina, al sindaco che provvederà a sostituire gli impediti con gli
elettori compresi nella graduatoria di cui sopra.
La designazione di coloro che verranno nominati in sostituzione verrà
notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, e quindi non oltre
giovedì 25 marzo
2010.
I sindaci, nel notificare ai designati
l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale, dovranno richiamare la particolare attenzione
degli scrutatori affinchè costoro, nell'espletare la loro attività, si attengano scrupolosamente
alle disposizioni di legge ed alle relative istruzioni ministeriali, collaborando attivamente con
il presidente di seggio in modo tale che le operazioni si svolgano con regolarità e
speditezza.
Dovranno anche essere richiamate le
responsabilità di natura penale alle quali gli scrutatori possono andare incontro ai sensi degli
articoli 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 98 del d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570.
h) Manifesti recanti le
candidature.
Entro e non oltre sabato 13 marzo 2010 - quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni -
dovranno essere affissi, all'albo pretorio dei comuni interessati ed in altri luoghi pubblici dei
medesimi, i manifesti recanti le liste regionali e le liste provinciali ammesse, per quanto
riguarda le elezioni regionali (art. 11, primo comma, n. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995,n. 43) nonché i
manifesti recanti le candidature provinciali (art. 17, primo comma, n. 1 della legge 8 marzo 1951,
n. 122, e successive modificazioni) e comunali (artt. 31, primo comma, e 34, primo comma, del
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
Ai fini della predisposizione di tali manifesti, (solamente i Comuni di Blera e Bomarzo, che dovranno provvedere alla stampa
dei manifesti recanti le candidature relative alle elezioni comunali), - da stamparsi su
carta bianca - si richiamano le indicazioni riportate nella pubblicazione n. 5i. Si richiamano
anche le istruzioni impartite con circolare a stampa numero 2397/AR del 14 aprile 1984 al capitolo
13, nei paragrafi da 166 a 168, provvedendo ad indicare, nelle generalità di ogni candidato, prima
il nome e poi il cognome.
I manifesti recanti le candidature regionali e provinciali saranno
invece stampati a cura di questo Ufficio che ne curerà anche la consegna.
Poichè, in occasione di precedenti elezioni, si è avuto modo di
constatare che molti dei predetti manifesti, dopo pochi giorni dall'affissione, si sono spesso
deteriorati o, comunque, sono diventati illeggibili, si ritiene opportuno che i sindaci provvedano
all'affissione, nei termini anzidetti, soltanto di tre quinti dei manifesti ricevuti e conservino i
rimanenti per una successiva affissione, da effettuare nei giorni immediatamente precedenti quello
della votazione.
Ove i manifesti, per il numero delle liste dei candidati presentate,
fossero stati stampati in più fogli, questo ufficio. vigilerà affinchè, nell'affissione di cui
trattasi, i fogli costituenti ciascun manifesto siano riuniti rispettando l'ordine definitivo
risultante dalle operazioni di sorteggio.
Si prega di fornire cortese assicurazione circa l'avvenuta affissione
dei predetti manifesti entro la prescritta data al numero di fax 0761/336441.
I Comuni di Blera e Bomarzo avranno cura di inviare anche copia dei manifesti recanti le
candidature comunali a questo Ufficio.
h.1) Colore delle schede di votazione
e dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione.
Si rammenta che i colori prescelti per le schede di votazione, come in precedenti
consultazioni, sono rispettivamente i seguenti:
- verde per le elezioni regionali (tonalità pantone green-U)
- - giallo per le elezioni provinciali (tonalita' pantone yellow-u);
- - azzurro per le elezioni comunali (tonalita' pantone process blue-u).
i) Accertamento dell'esistenza e del
buono stato di urne, cabine e altro materiale occorrente per l'arredamento dei
seggi.
I Sindaci dei comuni, o un Assessore delegato, con l'assistenza del
segretario comunale, dovranno accertare, tempestivamente, l'esistenza e il buono stato delle urne,
delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali, al fine
di garantire la funzionalità dei seggi.
Le cabine da allestire presso ogni seggio, salvo comprovata
impossibilità logistica, devono essere quattro, una delle quali da destinare ai portatori di
handicap.
Le urne da usare, per ciascuna consultazione elettorale, devono essere
quelle di cartone di colore bianco recanti lo stemma della Repubblica e la scritta: "Ministero
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale dei Servizi
elettorali".
Nello spazio bianco sottostante la scritta menzionata deve provvedersi,
a cura dei presidenti di seggio, all'applicazione di una etichetta autoadesiva, che sarà dello
stesso colore della scheda di votazione (differente per ogni consultazione) e che recherà una
dicitura riferita alla consultazione di cui trattasi.
l) Esercizio del
diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati
in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o
strutture riabilitative.
In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si
ritiene opportuno sensibilizzare le SS.LL. affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione
degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive
modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive
delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le
prescrizioni normative di cui all'articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei -
l'elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Si richiama, inoltre, l'attenzione dei sindaci affinché predispongano un efficiente servizio
di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei
seggi da parte degli elettori portatori di "handicap", secondo il disposto normativo di cui
all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In conformità alle previsioni normative di cui all'art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:
- Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel
cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria "seppure di modesta portata" come
un'infermeria;
- Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e
le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato
ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l'esercizio
dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere
le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da
parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del
"seggio volante" (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23
aprile 1976 n.136).
m) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
In occasione delle prossime consultazioni regionali ed amministrative,
troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7
maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "elettori affetti da infermità
che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al
voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime
infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con
l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del
trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli
elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo
nel caso in cui il richiedente dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, della regione,
della provincia o del comune per cui è elettore.
L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle
cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di
esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione
sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione,
ossia fra martedì 16 febbraio e lunedì 8 marzo 2010.
La domanda di ammissione al voto domiciliare - che vale sia per il primo
turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni amministrative - deve
indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito
telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione
sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria
locale.
I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e
completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i
nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Qualora, nel caso di elezioni
regionali o provinciali, gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato quale proprio domicilio
una dimora ubicata in altro comune rispettivamente della regione o della provincia, i sindaci,
entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e
quindi entro domenica 21 marzo
2010, dovranno comunicare a ciascuno dei comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto
domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di
nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e,
possibilmente, recapito telefonico.
I sindaci, per ogni turno di votazione, dovranno inserire i nomi degli
ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime
indicazioni sopra riportate (nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo
dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico), specificando se l'elettore:
- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o
provinciali, di altro comune della regione o della provincia;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione
dello stesso comune o, nel caso di elezioni regionali o provinciali, di altro comune della regione
o della provincia.
Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che
precede ogni turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda
dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle
proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.
Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito
territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro,
organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione
degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.
Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di
accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto
domiciliare, a tali fini utilizzandosi, all'occorrenza, e laddove possibile, gli stessi automezzi
adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i
seggi degli elettori in condizione di handicap.
Si rinvia al paragrafo lett. p) della presente circolare per le
indicazioni relative alla consegna di un bollo di sezione in più, con il quale certificare
l'avvenuta espressione del voto, nonchè all'apposito capitolo delle "Istruzioni per le operazioni
degli uffici elettorali di sezione", per gli ulteriori adempimenti, di competenza dei presidenti
degli uffici elettorali di sezione, relativi alla raccolta del voto domiciliare. Si richiamano
altresì le precedenti circolari sull'argomento e, da ultimo, la circolare Miaitse n. 28 del 28
maggio 2009 .
n) Consegna ed uso di un bollo di sezione
per ogni ufficio distaccato della sezione, (cosiddetto seggio "volante") e per ciascun seggio
speciale.
Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono
seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di
100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono
ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti
letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione
in piu' per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della
certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.
I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore
antimeridiane del sabato, ai presidenti dei seggi nella cui circoscrizione esistono seggi speciali,
che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi
speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro
materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente
il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.
o)
Organizzazione di speciali servizi di trasporto.
Si ritiene opportuno sottolineare che, nei giorni del voto, i comuni
possono organizzare speciali servizi di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle urne (art.
19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1-ter del d.l. 13
maggio 1999, n. 131, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 225).
p) Esposizione congiunta delle
bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali
(legge 5 febbraio
1998, n. 22 e
d.P.R. 7 aprile
2000, n.
121.
In vista delle consultazioni elettorali, si fa presente che
l'esposizione delle bandiere italiana ed europea dovrà avvenire contemporaneamente -
dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio - all'esterno di
tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei
luoghi di cura e di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un
seggio speciale. Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili
al seguente indirizzo internet:
http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html
q) Sottoscrizione da parte del sindaco
neo-eletto del manifesto con i nomi dei candidati proclamati eletti.
Si reputa opportuno rammentare, infine, che il manifesto recante i
nominativi dei candidati proclamati eletti deve essere sottoscritto dal neo-eletto sindaco nella
sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, atteso che tale avviso, prescritto dall'art. 61
del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, costituisce una comunicazione doverosa alla cittadinanza ed esula
dal procedimento elettorale, che si conclude con la proclamazione degli eletti.
*****
Si richiama l'attenzione delle SS.LL. affinché siano assicurate la tempestività e la massima
precisione delle operazioni inerenti il procedimento elettorale, esercitando inoltre una
particolare vigilanza affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi
adempimenti sopra indicati.
Si informa che la presente circolare è pubblicata anche sul sito internet di questa
Prefettura.
F.TO
IL DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
Pubblicato il 05/02/2010