Sequestro veicoli
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
Il sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., viene
disposto quale misura cautelare a seguito dell'accertamento di
violazioni del C.d.S., per le ipotesi in cui è prevista la sanzione
accessoria della confisca (es.: mancanza della copertura
assicurativa, mancanza di rilascio della carta di circolazione del
veicolo).
Con decorrenza 15 dicembre 2008, nella Provincia di Verona è stato
attivato il sistema informatico di affidamento in custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (S.I.Ve.S.), fermo
amministrativo o confisca amministrativa per violazioni al C.d.S..
Con il sistema S.I.Ve.S., in caso di fermo o sequestro
amministrativo, il veicolo viene affidato in custodia al
proprietario (o al trasgressore o all'obbligato in solido).
L'affidatario ha l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in
luogo non soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie
spese al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale.
Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino, omettano o
non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene
affidato in custodia al c.d. custode-acquirente
.
Con la legge 1 dicembre 2018, n. 132 sono state apportate
significative modifiche all'art. 213 C.d.S..
In particolare, sono state introdotte sanzioni ed è stata prevista
una più celere procedura per i casi di rifiuto od omissione di
trasportare e custodire il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo
amministrativo.
In queste ipotesi, l'organo accertatore provvede a far depositare
il veicolo presso il custode acquirente, dandone notizia alla
Prefettura.
La Prefettura dà notizia dell'avvenuto deposito presso il
custode-acquirente mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale.
Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è stato
consegnato (custode-acquirente), decorsi cinque giorni dalla
pubblicazione nel sito internet della Prefettura, nel caso in cui
gli aventi diritto non ne abbiano assunto la custodia
, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto.
Nel dettaglio, contestualmente al sequestro, l'organo accertatore
avvisa il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti
indicati dall'art. 196 del C.d.S. che, decorsi cinque giorni
dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Prefettura, la
mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode-acquirente.
Decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, il
Prefetto dichiara il trasferimento in proprietà del veicolo al
custode-acquirente, senza oneri per l'Erario.
Nelle sole ipotesi di assenza del trasgressore ovvero di sequestro
o fermo nei confronti di minori, i termini sopra indicati decorrono
dalla notifica del verbale al proprietario o a uno dei soggetti
indicati nell'art. 196 C.d.S..
Ricorsi avverso il sequestro
Il trasgressore o il proprietario del veicolo (oppure altro
soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 C.d.S.) può
proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione,
ai sensi dell'art. 203 C.d.S., avverso il verbale di contestazione
della violazione, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notifica, solo se non abbia effettuato il pagamento della sanzione
in misura ridotta. In alternativa, entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione o dalla notifica del verbale, può
proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo della
commessa la violazione, ai sensi dell'art. 204
bis
C.d.S..
L'avvenuta presentazione del ricorso al Prefetto non costituisce
condizione sospensiva degli effetti del sequestro.
Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto, l'ordinanza
prefettizia di archiviazione estingue la sanzione accessoria della
confisca ed importa il dissequestro e la restituzione del veicolo
all'avente diritto.
Nel caso in cui il ricorso si concluda con l'accoglimento, qualora
il veicolo sia già stato alienato al custode-acquirente, il
ricorrente avrà diritto alla restituzione della somma ricavata
dall'alienazione e degli interessi maturati e non alla restituzione
del veicolo.
Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato e se il
veicolo è stato assunto in custodia dal proprietario o dal
trasgressore, il Prefetto adotterà il provvedimento di confisca ai
sensi dell'articolo 213 C.d.S., analogamente al caso in cui nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso o non sia stato
effettuato il pagamento della sanzione amministrativa.
Ricorso avverso la confisca
Avverso il provvedimento di confisca, entro trenta giorni dalla
notifica dello stesso, può essere proposto ricorso davanti al
Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.
Entro trenta giorni dal momento in cui il provvedimento di confisca
è divenuto definitivo, il proprietario-custode deve trasferire il
veicolo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale, presso il custode-acquirente di cui all'art.
214-
bis
C.d.S.. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento
del veicolo è effettuato coattivamente a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode.
Dissequestro
Il dissequestro del veicolo, a seguito di sequestro amministrativo
per violazione dell'art. 193, comma 2, C.d.S. (mancanza della
copertura assicurativa), deve essere richiesto dal trasgressore
(intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario
del veicolo al Comando che ha disposto il sequestro, dimostrando di
aver assolto i seguenti obblighi:
- pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
- pagamento del premio assicurativo relativo ad un contratto avente durata annuale, per una copertura assicurativa di almeno sei mesi;
- corresponsione delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sequestrato.
Nel caso in cui l'interessato scelga di rottamare il veicolo
sequestrato, dovrà farne richiesta al Comando che ha riscontrato
l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione
della violazione. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà
versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La
cauzione versata, decurtata della metà, verrà restituita dopo la
distruzione del veicolo. Le spese di rottamazione e di custodia
verranno addebitate all'interessato. In caso di rottamazione non è
richiesto il pagamento del premio assicurativo.
Rateizzazione
La rateizzazione della sanzione, registrata sul verbale di
contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in
carta semplice e inoltrata entro trenta giorni dalla data di
notifica del verbale (per i verbali redatti da Polizia Stradale,
Carabinieri, Guardia di Finanza).
La domanda
(vedi modello A richiesta di rateizzazione)
deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente,
relativa alla sua situazione economica
(vedi modello di autocertificazione stato reddituale o economico).
In ogni caso, il dissequestro del veicolo segue al completo
integrale pagamento del dovuto (ultima rata compresa), da
documentarsi unitamente alla prova dell'avvenuta copertura
assicurativa per almeno sei mesi e da esibire al Comando che ha
eseguito l'accertamento.
Allegati
:
- Richiesta rateizzazione
- Autodichiarazione stato reddituale economico
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Strada)
- D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)
- Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018, N.113
Recapiti
Dirigente Dell'Area:Dott.ssa Carla LEO
Email Dirigente Dell'Area: carla.leo(at)interno.it
ORARIO PER APPUNTAMENTI : telefoni 0458093722 - 753 - 721 il Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 oppure tramite mail.
Si riceve su appuntamento nei giorni :
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00
Responsabile del procedimento: Sig.ra Luigia CILIBERTI,Sig.ra Sonia MICHELETTI
Addetto: Responsabile dell'istruttoria Sig. Riccardo Lanzarotto
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Distaccata: Via Dietro Campanile S. Tomaso n. 4
Email dell'ufficio:
Telefono:
Email Dirigente Dell'Area: carla.leo(at)interno.it
Ufficio Sequestri
ORARIO PER LE TELEFONATE: lunedì e mercoledì dalle 12.00 alle 13.00ORARIO PER APPUNTAMENTI : telefoni 0458093722 - 753 - 721 il Lunedì e Mercoledì dalle ore 10,00 alle 12,00 oppure tramite mail.
Si riceve su appuntamento nei giorni :
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00
Responsabile del procedimento: Sig.ra Luigia CILIBERTI,Sig.ra Sonia MICHELETTI
Addetto: Responsabile dell'istruttoria Sig. Riccardo Lanzarotto
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Distaccata: Via Dietro Campanile S. Tomaso n. 4
Email dell'ufficio:
Telefono:
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 06/07/2020 alle 12:00
Torna ad Accesso veloce alle sezioni