Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
RICHIESTA CITTADINANZA ITALIANA. CONVOCAZIONI PER CONTROLLO
DOCUMENTAZIONE.
AVVISO AGLI UTENTI
IMPORTANTI NOVITA' DECRETO LEGGE 113/2018, convertito in L.
132/2018 in data 01.12.2018
Si avvisa che a decorrere dal 5 ottobre 2018, ai sensi
dell'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113,
il contributo economico
al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza italiana,
è pari ad Euro 250
.
Solo nel caso di istanze presentate dal 5 ottobre 2018
, nel caso in cui si sia provveduto erroneamente al pagamento
della somma di Euro 200 previsto dalla previgente normativa, è
necessario presentare all'Ufficio Cittadinanza la ricevuta
del
versamento di Euro 50 a titolo di integrazione
di detto contributo.
Si avvisa inoltre che, ai sensi della medesima normativa, il
termine di definizione dei procedimenti
di cui sopra è aumentato
a quarantotto mesi
dalla data di presentazione della domanda,
termine valido per tutti i procedimenti ancora in corso di
definizione.
Inoltre, come da disposizioni impartire dal Ministero dell'Interno
- DLCI con la Circolare 666 del 25.01.2019, la domanda di
cittadinanza italiana
ex
art. 5 o
ex
art. 9 L. 91/92 deve essere corredata
dalla documentazione attestante una conoscenza della lingua
italiana livello B1 del QCER, ma
ESCLUSIVAMENTE
nel caso in cui il richiedente non sia titolare di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
ex
art. 9 TUI o, se titolare di semplice permesso di soggiorno, non
abbia sottoscritto l'accordo di integrazione previsto dall'art. 4
bis
del TUI.
Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della
domanda di cittadinanza, per tutte le pratiche inoltrate dal
04.12.2018 in poi (cfr art. 9.1 L. 91/92, introdotto dalla L.
132/2018 del 1° Dicembre 2018, conversione con emendamenti del D.L.
113/2018 del 04.10.2018).
Per attestare tale conoscenza può essere prodotto:
- un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
- certificazione rilasciata da i seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
- certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati
rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno
autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in
caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà
essere prodotta copia autenticata.
Per ulteriori delucidazioni si può scaricare il contenuto della
citata circolare disponibile in fondo a questa pagina.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Dal 18 giugno 2015, le domande di cittadinanza devono essere presentate esclusivamente on-line , registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://cittadinanza.dlci.interno.it
Dal 18 giugno 2015, le domande di cittadinanza devono essere presentate esclusivamente on-line , registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://cittadinanza.dlci.interno.it
Eseguita la registrazione,dal
18/01/2021
esclusivamente con
SPID,
lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di
domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da
bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del
modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e
legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e
legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di
250 euro previsto dall'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113 e un
documento di riconoscimento.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Quali documenti produrre
- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dall'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
- Documento di riconoscimento (carta d'identità).
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo
straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla
Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento;
- l'eventuale irregolarità della documentazione allegata;
- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di
posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di
un messaggio che invita alla consultazione del portale.
Chi può presentare la domanda
- PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell' art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio. In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno. - PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana, ai sensi dell' art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:- Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni;
- Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni;
- Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti) residenti da 5 anni;
- Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni;
- Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni;
- Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi all'adozione);
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al giuramento del genitore);
- Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da 5 anni.
Per informazioni ed assistenza per la presentazione della domanda
Per informazioni e assistenza per la presentazione della domanda, è
possibile avvalersi dell'aiuto di un patronato. I patronati offrono
assistenza gratuita agli utenti e si occupano di:
- fornire informazioni dettagliate;
- controllare la regolarità e completezza della documentazione da allegare alla domanda;
- presentare la domanda presso la Prefettura.
Note importanti
- È necessario comunicare tempestivamente ogni eventuale cambio di residenza , inviando un certificato di residenza:
- via e-mail , agli indirizzi:
protocollo.prefvr(at)pec.interno.it (solo da una casella di posta certificata) - E' necessario verificare che i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), siano perfettamente concordanti su tutti i documenti in possesso dell'interessato (cert. di nascita, cert. penale, passaporto, perm. soggiorno e carta d'identità). In caso di dati discordanti, è necessario allegare alla domanda anche una dichiarazione consolare dalla quale risultino le esatte generalità dell'istante.
- FIGLI MINORI DEL RICHIEDENTE LA CITTADINANZA ITALIANA: i figli minori che convivono con il cittadino straniero che acquista la cittadinanza Italiana, divengono cittadini italiani per effetto di Legge, mediante iscrizione nei Registri di Stato Civile del Comune di residenza dell'interessato.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per ottenere
informazioni
sullo stato della domanda di cittadinanza:
consultare il servizio web, collegandosi al link
https://cittadinanza.dlci.interno.it .
Per presentare:
- istanze
- memorie difensive
- richiesta accesso atti
scrivere
@
alla casella
protocollo.prefvr(at)pec.interno.it
(solo da una casella di posta certificata);
Riferimenti normativi
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94
Dirigente dell'Area:
Dr.ssa Gabriella Mucci
Email dell'ufficio:
cittadinanza.pref_verona(at)interno.it
Cittadinanza
Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Gabriella LANERI,
gabriella.laneri(at)interno.it
Dr.ssa Luigina CAMPARSI
luigina.camparsi(at)interno.it
Addetto:
Sig.ra Elisabetta MORANDO, Sig.ra Susanna CUBI, Sig.ra Daniela
CALABRIA, Sig.ra Brunella RIMPICI, Sig. Paolo DAL CORSO
Ricevimento:
Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio:
Sede Principale: via S. Maria Antica 1 (Primo Piano)
Email Dirigente Dell'Area:
gabriella.mucci(at)interno.it
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 11/02/2021 alle 08:49
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