A seguito dell'entrata in vigore del
D.P.C.M. 22 marzo 2020 le attività
produttive industriali e commerciali fino al 3 aprile 2020 sono
sospese tranne le seguenti:
1) Attività comprese nell'allegato 1 al
D.P.C.M. contrassegnate
ognuna con il codice ATECO. Il Codice ATECO indicato senza
ulteriori sottocodici comprende tutte le classificazioni di quel
codice (struttura gerarchica) e quindi tutti i relativi
sottocodici. Ad esempio il codice 01, comprende tutti i sottocodici
01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7. Per queste attività non è
previsto alcun adempimento a carico delle imprese.
2) Servizi di pubblica utilità e servizi essenziali come
individuati dalla Legge 146/1990 (Sanità, igiene pubblica,
protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, dogane,
approvvigionamento energetico, risorse energetiche, risorse
naturali, amministrazione della giustizia, trasporti, poste,
telecomunicazioni, radio e TV, istruzione pubblica etc.) Sono
esclusi i musei, gli altri istituti e luoghi di cultura e i servizi
di istruzione a meno che non funzionino a distanza (art.1 comma 1
lettera e del
D.P.C.M.). Per queste attività l'operatore economico
dovrà comunicare al Prefetto della provincia dove è ubicata
l'attività produttiva le imprese o gli enti beneficiari dei
prodotti o dei servizi collegati ai servizi di pubblica utilità o
ai servizi essenziali con l'apposito modello predisposto dalla
Prefettura di Venezia e scaricabile dal sito
http://www.prefettura.it/venezia
.
3) Attività funzionali alla continuità delle filiere sopra
indicate (
art. 1 comma 1, lettera d del
D.P.C.M.). Per dichiarare tali
attività la Prefettura di Venezia ha predisposto un apposito
modello di comunicazione scaricabile dal sito
http://www.prefettura.it/venezia
della Prefettura e a disposizione anche dalle associazioni di
categoria. L'operatore è tenuto a compilarlo in modo che la
Prefettura possa conoscere le imprese o gli enti beneficiari dei
prodotti o dei servizi collegati alle filiere consentite. Qualora
l'attività sia collegata ad una delle filiere delle attività
consentite, la Prefettura non darà alcuna risposta
(silenzio-assenso) e quindi l'operatore potrà continuare a produrre
o commercializzare i suoi prodotti. La Prefettura risponderà
solamente nel caso in cui non risconti un collegamento tra
l'attività dichiarata e una delle filiere produttive consentite.
4) La produzione, trasposto, commercializzazione e consegna di
farmaci, attrezzature sanitarie, dispositivi medico chirurgici,
prodotti agricoli e alimentari (
art. 1 comma 1, lettera f del
D.P.C.M.). Per queste tipologie di attività non sono previsti
adempimenti a carico delle imprese.
5) Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l'emergenza. (
Art. 1 comma 1, lettera f ultimo periodo del
D.P.C.M.).
Si tratta di una categoria residuale che consente alla Prefettura
di poter ammettere tra le attività consentite anche quelle che non
sono indicate nelle categorie precedenti ma che tuttavia sono
importanti per far fronte all'emergenza. Anche per queste categoria
di attività si consiglia di utilizzare il modello predisposto dalla
prefettura indicando la continuità o comunque i collegamenti con le
filiere produttive consentite.
6) Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo la cui
interruzione può generare danni all'impianto stesso o pericolo di
incidenti. (
Art. 1 comma 1 lettera g del
D.P.C.M.) Anche per queste
attività possono continuare ad essere esercitate comunicando,
attraverso il modello predisposto dalla Prefettura, le condizioni
di attività dell'impianto. La Prefettura risponderà soltanto in
caso in cui ritenga di sospendere l'attività per mancanza dei
requisiti. Le imprese che esercitano un servizio pubblico
essenziali non sono tenute a fare alcuna comunicazione alla
Prefettura.
7) Attività dell'industria aerospaziale e della difesa nonché
attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (
art. 1
comma 1 lettera h del
D.P.C.M.). Per le imprese che esercitano attività
nelle filiere dell'industria aerospaziale, della difesa o di
impianti e servizi strategici per l'economia nazionale, deve essere
richiesta l'autorizzazione al Prefetto della provincia dove sono
ubicati gli impianti per poter continuare la produzione.
Nel caso in cui l'attività di un'impresa venisse sospesa ai sensi
del
D.P.C.M. 22 marzo 2020 possono essere effettuate solamente le
attività necessarie alla sospensione che comunque devono essere
completate entro il 25 marzo 2020 compresa l'eventuale spedizione
della merce in giacenza.
Per le attività commerciali continuano ad operare le previsioni del
D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dell'ordinanza del Ministro della Salute
20 marzo 2020 e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto
del 20 marzo 2020.