Per effetto del
D.P.C.M. 10 aprile 2020 sull'intero
territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3 del Decreto stesso e nei commi 4 e 5 dell'
art. 2
(servizi di pubblica utilità, servizi essenziali di cui alla legge
146/90, produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici
nonché di prodotti agricoli e alimentari).
Per queste attività non deve essere effettuata alcuna
comunicazione.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della
provincia ove è ubicata l'unità produttiva, le attività:
1- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere delle attività di cui all'allegato 3 (mod. 1);
2- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa
e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia
nazionale (mod. 1);
3- che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi
di pubblica utilità e dei servizi essenziali (mod. 1);
4- degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un
pericolo di incidenti (mod. 2);
5- dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le
lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le
infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il
soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza
strategica per l'economia nazionale (mod. 3).
Inoltre, per le attività produttive sospese, previa comunicazione,
è ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o
terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti,
attività di pulizia e sanificazione ed è consentita la spedizione
verso terzi di merci giacenti e la ricezione in magazzino di beni e
finiture (mod. 4).
I modelli sono scaricabili dal sito di questa Prefettura,
sezione "Coronavirus" -
Avvisi e Comunicazioni all'utenza
" e dovranno essere indirizzati esclusivamente all'indirizzo
protocollo.prefve(at)pec.interno.it
avendo cura di indicare nell'oggetto "DPCM 10 aprile 2020
comunicazione attività".
SI PRECISA CHE LE IMPRESE CHE HANNO GIA' INVIATO LE COMUNICAZIONI
AI SENSI DEL
D.P.C.M. DEL 22.3.2020 NON DOVRANNO RIPRESENTARE UN'ALTRA
COMUNICAZIONE, SALVO CHE NON INTENDANO ESTENDERE LE PROPRIE
ATTIVITA' A FILIERE CHE FANNO CAPO AI CODICI ATECO INDICATI
NELL'ALLEGATO 3 DEL
D.P.C.M. 10.4.2020 PRIMA NON PREVISTI (2-16
COMPLETO - 25.73.1 - 26.1 - 26.2 - 46.49.1 - 46.75.01 - 81.3
- 99 COMPLETO).
Si informa, infine, che in qualsiasi momento il Prefetto, che
si avvale per il controllo delle comunicazioni del supporto del
Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Camera di Commercio, potrà
disporre la sospensione delle attività, sentito il Presidente della
Regione Veneto, qualora emergessero discordanze o
irregolarità rispetto alla norma e a quanto dichiarato nella
comunicazione.