Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
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Stato Civile
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Domanda:
[06/04/2009 10:29] Sono pervenuti dal Consolato Generale d’Italia in San Paolo (Brasile) gli atti di stato civile dei componenti della famiglia ….., riconosciuti cittadini italiani "jure sanguinis”. Dai suddetti atti risulta quanto segue: il sig. ….è nato il …. a San Paolo; al figlio, nato il ….. a San Paolo, è stato assegnato lo stesso nome del padre vivente con l'aggiunta dell'aggettivo "Junior'", secondo le leggi vigenti in Brasile; negli atti di stato civile qui pervenuti il figlio pertanto si chiama sig. ….. Junior. Il modello Cons. 01 e le lettere di trasmissione relative agli atti di nascita, matrimonio e nascita di una figlia del sig. …. Junior non riportano però l’aggettivo “junior". La trascrizione degli atti di stato civile del figlio deve riportare quanto indicato negli atti stessi, quindi l’aggettivo “junior” deve essere menzionato. Tuttavia, trattandosi di cittadino italiano, l’interessato deve sottostare a quanto previsto dalla legislazione italiana in materia di assegnazione di prenome; non si può utilizzare l’aggettivo "junior" e, al tempo stesso, non può essere assegnato lo stesso nome del padre vivente (art. 34 D.P.R. 396/2000). Si chiede pertanto indicazione sulla corretta procedura da seguire: 1) Sulla base dell’art.7 D.P.R. 396/2000: motivare il rifiuto della trascrizione al Consolato San Paolo e all'interessato in quanto contraria al nostro ordinamento, proponendo di intervenire mediante un cambiamento del prenome (p.es. mediante l’aggiunta di un altro elemento)? 2) Trascrivere gli atti con "Junior" e successivamente chiedere al Consolato quanto sopra? 3) Trascrivere gli atti con "Junior" e successivamente interpellare il Procuratore della Repubblica per sapere se vi sono gli estremi per una rettifica?
Risposta:Si esprime l'avviso che nella fattispecie rappresentata debba procedersi alla trascrizione immediata dell'atto di nascita così come formulata con l'aggettivo "junior". La circostanza che il modello Cons.01 e le lettere di trasmissione relative agli atti di nascita, matrimonio e nascita di una figlia non riportino l'aggettivo "junior", deve essere rappresentata al Consolato di San Paolo per le opportune correzioni necessarie a renderle conformi all'atto di nascita trascritto, fermo restando che se gli atti di matrimonio e di nascita della figlia sono redatti senza recare il prenome "junior", dovranno essere riformulati dalla Autorità straniera che li ha originariamente rilasciati.
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