Presso le Prefetture-
U.T.G. è istituito il Registro delle Persone
Giuridiche.
Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato,
operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più
regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la
personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro
Prefettizio .
Per il riconoscimento giuridico degli enti di
culto cattolico, o diversi da quello cattolico (vedi argomenti correlati ).
Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica
sono tenuti a comunicare alla Prefettura
U.T.G.,
per l'approvazione
mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto
costitutivo.
Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per
l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con
l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e
istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.
Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su
comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.
Il riconoscimento delle persone
giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla
competenza delle regioni (per esempio: assistenza...etc...) e le cui finalità statutarie si
esauriscono nell'ambito di una sola regione, è effettuato mediante l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche istituito presso la stessa regione
Le
Associazioni e le Fondazioni costituite
all' estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche
qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale della loro attività, ai sensi dell'
art. 25 della legge 31 maggio 1995, n.
218.
RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE
GIURIDICHE PRIVATE
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E ALL'ATTO COSTITUTIVO
Dirigente dell'Area:
Dott. Antonino GULLETTAEmail Dirigente dell'Area: antonino.gulletta(at)interno.itUfficio persone giuridiche
Responsabile del procedimento: viceprefetto dott. Antonino GULLETTA
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale (Ca' Corner - San Marco, 2661) - Primo piano
Telefono: 0412703411
RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE
PRIVATE
Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di
Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle
condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
Il riconoscimento delle fondazioni istituite
per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto
abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle
disposizioni testamentarie.
La Prefettura-
U.T.G.-Area IV e' disponibile su appuntamento,alla verifica preventiva della
documentazione da prodursi per ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato,in particolare per quanto concerne l'atto costitutivo e lo statuto,anche per Enti non
ancora costituiti ma per i quali si preveda di richiedere il suindicato riconoscimento.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Ente
Cosa fare
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente
alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della
provincia in cui l'ente ha sede.(vedi il modello 1)
Documentazione
richiesta
LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO REDATTE IN CARTA BOLLATA
(FATTE SALVE LE ESENZIONI DI LEGGE) DEVONO ESSERE CORREDATE DA:
- due originali, o copia conforme, di cui uno autenticato in bollo (fatte salve le esenzioni di
legge), e tre copie semplici dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
- un originale e due copie di una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che
si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- un originale e due copie di una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente,
corredata da una perizia giurata qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da
una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio
mobiliare;
- un originale e due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo
triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco in triplice copia dei componenti gli organi direttivi dell'ente con indicazione dei dati
anagrafici completi e del codice fiscale,sottoscritto dal legale rappresentante;
- nel caso di associazione,indicazione del numero complessivo degli associati sottoscritto dal
legale rappresentante;
- assenso dell'Ordinario Diocesano qualora l'ente possa essere riconosciuto alle condizioni
previste dal codice civile, come dispone l'art. 10 della Legge 20.05.1985, n. 222.
Richiesta di certificati
La Prefettura
U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle
Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse.
(vedi il
modello 4)
Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul
Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o
da aziende che erogano pubblici servizi (quali ad esempio reti telefoniche, energia etc.)
(vedi il modello 3)
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E
DELL'ATTO COSTITUTIVO
Ogni modifica allo Statuto o all'Atto Costitutivo deve essere iscritta
sul Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare
al Prefetto istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche allo statuto e all'atto
costitutivo, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.
Chi può fare la richiesta
Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che
sia già iscritto nel Registro Prefettizio
Cosa fare
Istanza di approvazione delle modifiche statutarie diretta al Prefetto
della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la
rappresentanza dell' ente.
Documentazione richiesta
-
Domanda di approvazione delle modifiche (vedi
il modello 2) ;
-
Copia autenticata della deliberazione,
con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche all'atto costitutivo
e/o allo statuto, con allegata copia conforme del nuovo
statuto, nonchè copia dello stesso con evidenziate le modifiche apportate;
-
Indicazione analitica dei motivi che
hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
-
Copia degli atti (statuto e/o atto
costitutivo) precedenti alla modifica
-
Relazione economico-patrimoniale sulla
situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati
nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta
di autorizzazione alle modifiche;
-
Relazione sull'attività svolta
nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta
di autorizzazione alle modifiche;
Normativa di riferimento
-
-
L. 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni
-
Ultima modifica il 27/12/2011 alle 11:12:09