DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATE ALL'USO PERSONALE. Il procedimento è previsto dall'articolo 75 del Testo unico 309/90, così come da ultimo, innovato dalla legge n. 49/06
L'
art. 75 del
D.P.R. 309/90 attribuisce al Prefetto un ruolo di grande importanza e delicatezza nell'ambito dell'azione di prevenzione e recupero.
Questo compito è stato accentuato dall'abrogazione - in seguito al referendum del 93 - delle norme che prevedevano sanzioni penali a carico del tossicodipendente che rifiuta di sottoporsi al trattamento terapeutico-riabilitativo.
È proprio in seguito alla depenalizzazione dell'uso personale delle sostanze stupefacenti che l'unico referente del soggetto tossicodipendente è divenuto il Prefetto, coadiuvato dal personale del Nucleo operativo per le tossicodipendendenze (N.O.T)
COMPETENZE DELLA PREFETTURAL'attività svolta dall'ufficio Tossicodipendenze della Prefettura (denominato
N.O.T.), risponde alle finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenze.
Il Decreto del Presidente della Repubblica (
D.P.R.) n. 309/90, come modificato dalla legge 49/2006, definisce con chiarezza il principio di illiceità derivante dalla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, e mira a distinguere nettamente, sotto il profilo giuridico, i comportamenti finalizzati all'uso personale di sostanze da quelli relativi allo spaccio, pur avendo mantenuto le finalità di:
- prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
- impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
- favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
- sanzionare la condotta illecita.
Il Prefetto è, infatti, competente ad applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equivalente o del divieto di conseguire tali documenti, nei confronti di coloro che sono stati segnalati dagli Organi di Polizia perché in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
MODIFICHE APPORTATE DAL NUOVO ARTICOLO 75:Le principali modifiche apportate dalla
L. 49/06 al
D.P.R. 309/90, riguardano principalmente 2 punti:
- abolizione della scelta del programma come alternativa alle sanzioni;
- reintroduzione dell'elemento quantitativo per stabilire la tipologia della violazione; le tabelle del Ministero della Salute, emanate successivamente e di seguito riportate, indicano la quantità di principio attivo al di sopra della quale si configura il reato di spaccio.
- la nuova normativa ha inoltre uniformato le tipologie delle sostanze rispetto ai possibili provvedimenti che si possono adottare, nel senso che è prevista un'unica tabella che contiene tutte le sostanze il cui uso vietato fa incorrere nelle sanzioni.
ITER DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A CARICO DEI DETENTORI DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALELa persona che, dalle Forze dell'Ordine, è trovata in possesso di sostanze stupefacenti, per farne uso personale, è segnalata al Prefetto territorialmente competente che adesso è quello di residenza della persona segnalata o, in mancanza, quello del luogo dove l'interessato a fissato il proprio domicilio e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.(
art. 75
D.P.R. 309/90, c. 13).
SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE:
Al momento della segnalazione, cioè del rinvenimento della sostanza destinata all'uso personale nella disponibilità di una o più persone, l'organo segnalante svolge i seguenti adempimenti:
- verifica che la sostanza sia stupefacente, anche attraverso il narcotest;
- stabilisce se si tratta di una violazione amministrativa o penale. Tale ultima ipotesi dipende dalla quantità di principio attivo riscontrato nella sostanza, secondo i parametri fissati nelle tabelle ministeriali approvate;
- verifica se la persona in possesso di sostanza ha nell'immediata disponibilità un autoveicolo (in questo caso c'è il ritiro immediato della patente per 30 giorni) o un ciclomotore (in questo caso è previsto il ritiro del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore);
- Se la sostanza supera i parametri preventivamente fissati dalla circolare della Prefettura 14/2007 del 25/10/2007 in seguito riportata, invia la sostanza presso un laboratorio tossicologico al fine di accertare la quantità di principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata;
- invia entro 10 giorni al Prefetto tutti i verbali, corredati dell'esito dell'esame tossicologico sulla sostanza o del narcotest, qualora ritenuto sufficiente;
- restituisce all'interessato la patente e/o il certificato di idoneità al termine dei 30 giorni, qualora questi siano stati ritirati.
L'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi entro 30 giorni dalla segnalazione.
COMPETENZE DELLA PREFETTURA
Il Prefetto:
- riceve gli atti dall'organo segnalante e ne verifica la completezza;
- dispone il provvedimento di restituzione della patente e/o del certificato di idoneità tecnica del ciclomotore qualora siano stati ritirati per disponibilità del mezzo, e lo trasmette al Comando competente per residenza;
- attende eventuali scritti difensivi che il segnalato può far pervenire entro 30 giorni dalla segnalazione;
- stabilisce la fondatezza dell'accertamento in base al rapporto ricevuto dall'organo segnalante e agli scritti difensivi;
- se l'accertamento è infondato procede all'ordinanza motivata di archiviazione da comunicare all'organo che ha effettuato la segnalazione oltre che all'interessato;
- se l'accertamento è ritenuto fondato, emette l'ordinanza di convocazione entro 40 giorni dalla ricezione degli atti completi oppure entro 150 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi;
- effettua il colloquio avvalendosi degli operatori del nucleo operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (assistenti sociali).
La persona segnalata può far ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza di convocazione del Prefetto e contro l'eventuale provvedimento sanzionatorio entro 10 giorni dalla sua notifica.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (
art. 75 comma 13 del
D.P.R. 309/90, innovato dalla legge 49/2006).
Se il soggetto è minorenne sono invitati al colloquio anche i genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenze.
E' competente ad applicare le sanzioni amministrative, il Prefetto del luogo di residenza della persona segnalata, o, in mancanza del domicilio, e, ove questi siano sconosciuti, del luogo dove è stato commesso il fatto.
COLLOQUIO AI SENSI DEL NUOVO ARTICOLO 75
FINALITÀ. L'
art. 75 le sintetizza nell'accertamento delle ragioni della violazione e nell'individuazione di accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. Esso ha infatti lo scopo di attivare una riflessione sui fatti accaduti per i quali la persona è stata segnalata e sulla consapevolezza delle conseguenze oltre che normative, anche personali, familiari e sociali di tale violazione.
CONTENUTI. Durante il colloquio, la persona viene informata di quanto prevede la legge secondo la recente modifica.
Il Prefetto è tenuto ad applicare le sanzioni previste dal comma 1 del nuovo
art. 75 (che non si differenziano da quelle previste dalle precedenti disposizioni se non per la durata, che adesso può variare da un minimo di un mese ad un massimo di un anno).
Le sanzioni riguardano la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla, la sospensione della licenza di porto d'armi o il divieto di conseguirla, la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli, la sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o il divieto di conseguirlo, se cittadino extracomunitario.
L'interessato, inoltre, ricorrendo i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'
art. 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'
art. 116
In caso di esito positivo del programma sopra indicato, il Prefetto revoca le sanzioni precedentemente applicate.
Alla fine del colloquio, nell'ambito del quale viene redatto un verbale che ne sintetizza i contenuti e la volontà finale del soggetto convocato, viene predisposto un decreto che dispone fra i provvedimenti previsti dalla legge, quello ritenuto più idoneo alla situazione del soggetto segnalato.
Il decreto di cui sopra viene notificato alla persona interessata secondo le modalità previste dalla legge.
Se riguarda le sanzioni amministrative sui documenti il loro effetto decorre dalla data di notifica del provvedimento all'interessato. Contro il decreto di sanzione è ammesso il ricorso davanti al Giudice di Pace competente per residenza, ai sensi degli
artt. 22 e 23 della
L. 24.11.1981, n. 689.
Per quanto riguarda, invece, i casi di particolare tenuità della violazione, qualora ricorrano elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta il Prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.
Il Prefetto, ogni volta che viene ufficialmente informato che un soggetto ha fatto uso di sostanze, è tenuto, ai sensi dell'art.121 del
D.P.R. n.309/90, a segnalarlo al
Ser.T. competente, che a sua volta è tenuto a convocare la persona segnalata al fine di dare informazioni sulle opportunità preventive o terapeutiche offerte dal servizio e individuare un eventuale percorso di sostegno, consulenza o aiuto.
I progetti di prevenzioneIl
D.P.R. 309/90, innovato dalla legge n. 49/06, individua le Amministrazioni centrali - Ministero dell'Interno, della Giustizia, della Difesa, della Pubblica Istruzione, della Sanità e del Lavoro - che possono beneficiare del 25% del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali.
I finanziamenti concessi dal Dipartimento per gli Affari Sociali al Ministero dell'Interno sono destinati all'esecuzione di progetti presentati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla Direzione centrale della documentazione e la statistica del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dalle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo.
Accesso al servizio:su convocazione individuale
Costo del servizio:
Nessuno.
Ufficio competente:
Dirigente dell'Area:
Dott. Antonino GULLETTAEmail Dirigente dell'Area: antonino.gulletta(at)interno.itNucleo Operativo Tossicodipendenze
Finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
1. prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
2. impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
3. favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
4. sanzionare la condotta illecita.
Il Nucleo Operativo Tossicodipendenza N.O.T. ha i seguenti compiti:
1. coordinamento dei Ser.T. della Provincia, regolato con Protocollo d'intesa;
2. partecipa con l'ente Regione all'approvazione di progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99);
3. partecipa con il Provveditorato agli Studi alla promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione (art.105 D.P.R.309/90).
Il N.O.T., inoltre, elabora progetti finalizzati alla prevenzione delle Tossicodipendenze finanziati dalla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla droga (art.127 D.P.R.309/90 e successive modifiche L.n.45 del 18/02/99).
finalità previste dalla normativa vigente in materia di tossicodipendenza, la legge 162 del 26/06/90 approvata dal T.U. D.P.R.309/90 che, pur definendo con chiarezza il principio di illiceità derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, è ispirata a motivazioni sociali e tende a promuovere una vasta azione di prevenzione, riabilitazione e recupero, mirando a:
1. prevenire l'uso da parte di coloro che non sono assuntori di droga;
2. impedire o ridurre l'uso da parte di quanti sono abituali consumatori;
3. favorire il recupero di consumatori abituali e di tossicodipendenti;
4. sanzionare la condotta illecita.
Responsabile del procedimento: viceprefetto dott. Antonino GULLETTA
Addetto: .
Direttore del sercizio sociale: Rita Giuseppina FASCIANI
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale (Ca' Corner - San Marco, 2661) - piano terra
Telefoni: 041/2703626 041/2703627 041/2703625
Fax: 041/2703627
Riferimenti normativi
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Legge 26 giugno 1990, n. 162;
- T.U. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- Decreto 12 luglio 1990, n. 186;
- D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;
- Legge 18 febbraio 1999, n. 45
- Legge 21 febbraio 2006, n. 49
Ultima modifica il 21/04/2009 alle 10:07:49