Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia


OSSERVATORI VOLONTARI


Iscrizione nell'elenco delle associazioni di osservatori volontari
Istituito in ciascuna prefettura l'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, cittadini che potranno prestare attività di volontariato, gratuita e senza fini di lucro, con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana. L'elenco provinciale è a disposizione dei sindaci che vorranno avvalersi della loro collaborazione.
L'iscrizione dei volontari è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni (autocertificabile);
b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi (autocertificabile);
d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (autocertificabile);
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (autocertificabile).

Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa e aver superato il corso di formazione organizzato dalle Regioni o dagli Enti locali.

Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Associazione

Cosa fare
La domanda per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, deve essere presentata o inviata alla prefettura-U.T.G della provincia in cui l'Associazione intende operare ed ha una sede

Documentazione richiesta
Domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione;
una copia autentica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
elenco nominativo degli associati e dei componenti degli organi rappresentativi nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

  


 

Riferimenti normativi
legge 15 luglio 2009, n. 94;
decreto del ministro dell'Interno in data 8 agosto 2009.

 


Ultima modifica il 05/10/2009 alle 10:03:38

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