Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia


Legge 14.9.2011, n. 148 - Riduzione del numero dei consiglieri e assessori


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 Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del  Governo

Proc. n. 676/w.a.
Allegati: 1
                                           
 Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Provincia
= LORO SEDI =

Al Commissario Straordinario
del Comune di
= MIRANO =


OGGETTO: Articolo 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito dalla legge 14.9.11, n. 148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti.

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale U.T.G. e Autonomie Locali, con circolare n. 2379 del 16 febbraio 2012 ha comunicato quanto segue:

"Nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica, con l'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 il legislatore è intervenuto per ridurre il numero dei consiglieri degli assessori per i comuni fino a 10.000 abitanti.

A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (17 settembre 2011) è pertanto prevista una riduzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 42/2010 del numero dei componenti degli organi collegiali dei comuni compresi nella classe demografica fino a 10.000 abitanti.
In considerazione delle prossime consultazioni amministrative si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul disposto normativo che ha delineato la nuova composizione dei consigli, e del numero degli assessori, per tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, suddividendoli, altresì, in nuove fasce demografiche.

Di conseguenza è stato modificato l'art. 37 del d.lgs.vo n. 267/2000.

Con specifico riguardo ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, si segnala che la lettera a) dell'art. 16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali.

Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto, attribuite esclusivamente al sindaco le competenze della giunta comunale.

Ciò posto si rileva che le esigenze di armonizzazione complessiva del sistema ordinamentale e di salvaguardia del funzionamento dell'ente locale comportano la necessaria presenza del vicesindaco per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive che l'art. 53 assegna a tale figura che dovrà, pertanto, essere nominata tra i consiglieri eletti.

In particolare si osserva che la riforma disposta per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti con la norma in oggetto, si pone in linea di continuità con la previsione di cui all'art. 2, comma 186, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito in legge 26 marzo 2010, n. 42 (legge finanziaria 2010), che prevede, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, la "...possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori...".

Per completezza si fa rilevare che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1, del d.lgs.vo n. 267, per il quale "l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".

Resta fermo che, per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, continua ad applicarsi, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, la riduzione del 20 per centro del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, come prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).

In proposto si richiama la precedente circolare di questo Dipartimento, n. 2915 del 18 febbraio 2011, reperibile sulla pagina web del Ministero "In - Comune" all''indirizzo http://incomune.interno.it. ".

Quanto sopra si comunica per opportuna notizia e norma.

 
                                                            IL DIRIGENTE
                                                           VICE PREFETTO
                                                              (Gulletta)




                        


Ultima modifica il 28/02/2012 alle 10:43:17

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