I TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SONO SCADUTI.
Le istruzioni che seguono sono valide solo per le domande presentate prima del 30/09/2009.
Il Governo ha inserito all'interno del cosiddetto 'pacchetto anticrisi' (
legge 3 agosto 2009, n.102, articolo 1-ter) un emendamento che stabilisce la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
I datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari potranno avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Per i lavoratori extracomunitari la procedura è di competenza del Ministero dell'Interno.
Si tratta di una procedura on line che sarà attiva sul sito del Ministero dell'interno
http://www.interno.it/ dal 1 al 30 settembre prossimo, attraverso la quale la posizione dei cittadini extracomunitari privi di titolo di soggiorno, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata.
I soggetti interessati
- Datori di lavoro: La dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:
- cittadino italiano;
- cittadino di un paese appartenente all'Unione Europea;
- cittadino extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno di cui
all'art. 9 del Testo unico per l'Immigrazione (permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo) nonché cittadino extracomunitario
titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario
(D. Lgs. n.30/2007).
- Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente a favore dei lavoratori extracomunitari che, alla data del 30 giugno 2009, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi come addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza e continuano ad essere occupati nello svolgimento delle attività sopra specificate, al momento della presentazione della domanda.
Dichiarazione di emersione
II datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione di emersione dal 1' al 30 settembre 2009; non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.
Si ricorda che potrà essere presentata dichiarazione per un numero massimo di tre lavoratori (n.1 colf e n.2 badanti)
a) Lavoro di sostegno al bisogno familiare.
Per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare e sarà necessaria, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile (risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) non inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000,00 euro per i nuclei familiari con più soggetti conviventi percettori di reddito. La documentazione relativa all'attestazione del reddito dovrà essere esibita, a pena di inammissibilità della domanda, allo Sportello Unico.
b) Assistenza a persone affette da patologie o handicap.
Per l'assistenza a persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, sarà possibile presentare una o due domande per nucleo familiare (anche per assistere componenti della famiglia non conviventi), purché venga prodotta allo Sportello Unico per l'Immigrazione, pena l'inammissibilità della domanda, una certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza della limitazione dell'autosufficienza della persona per cui si richiede l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Nel caso in cui si presentino due dichiarazioni per assistere la stessa persona, la certificazione medica in parola dovrà attestare anche la necessità di avvalersi di due lavoratori per lo svolgimento dell'attività di assistenza.
Versamento contributo forfettari
Modalità di presentazione
II datore di lavoro potrà presentare, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro domestico o di assistenza con il cittadino extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-
U.T.G. competente del luogo ove si svolge detto rapporto, utilizzando le modalità informatiche reperibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it"): inoltre, sarà attivo un servizio di help desk accessibile dallo stesso sito. La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail che il sistema informatico provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica associato all'utente che ha effettuato la richiesta. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione.
La dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- generalità e nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione ed estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
- tipologia e modalità d'impiego;
- attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (cd. Colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non inferiore a 20.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 € annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- attestazione dell'occupazione del lavoratore alla data del 30 giugno 2009 e da almeno tre mesi;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore alle 20 ore settimanali, come stabilito dall'art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al D.P.R. n. 394/1999;
- proposta di contratto di soggiorno (art. 5-bis del T.U. D. Lgs. n. 286/1998);
- estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfettario.
Documenti allegati
Riferimenti normativi
Ultima modifica il 13/05/2010 alle 13:41:24