Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome o il cognome ridicolo e/o vergognoso deve essere autorizzato dal Prefetto.
Per il cambio del cognome (non vergognoso) è invece competente il Ministro dell'Interno.
Pertanto, la domanda deve essere indirizzata al Prefetto nel caso di richiesta di cambiamento del nome e/o cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale, al Ministro dell'Interno per il tramite della Prefettura-UTG in tutti gli altri casi di cambiamento di cognome.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome purché ridicolo e/o vergognoso, o rilevante l'origine naturale
• riceve e istruisce le istanze di cambiamento di cognome da trasmettere al Ministero dell’Interno.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda (in bollo o in carta semplice solo ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella, per quanto riguarda il cambio nome, della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove è registrato l'atto di nascita del richiedente; per quanto riguarda, invece, il cambio cognome è competente la Prefettura della provincia del comune di residenza.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Ministro dell'Interno o del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Ministro dell'Interno o al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso il termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Ministro o il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.
Il decreto di autorizzazione, per avere efficacia, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita e negli altri atti di stato civile.