USCITA E RIENTRO NEL
TERRITORIO NAZIONALE DEGLI STRANIERI GIA' REGOLARMENTE PRESENTI CHE HANNO RICHIESTO IL RINNOVO DEL
TITOLO DI SOGGIORNO OVVERO IL PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, PER
LAVORO AUTONOMO O RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. MODALITA' DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE
ITALIANE.
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n.
400/A/2009/14.201/1439 dello scorso 11 marzo ha rappresentato che il Consolato d'Italia a Spalato
(Croazia) ha evidenziato la problematica prospettata dai cittadini stranieri usciti dall'Italia in
attesa del rinnovo del titolo di soggiorno, attraverso il valico di frontiera sloveno ed
impossibilitati al reingresso per il venir meno delle facilitazioni scadute il 31 gennaio ed in
ragione delle disposizioni contenute nelle direttive del Ministro dell'Interno (del 2006 e del
2007) ove è specificato che l'uscita ed il rientro debbono avvenire mediante l'attraversamento
della medesima frontiera esterna italiana.
Pertanto, attesa, l'esigenza di individuare urgenti ed idonee
soluzioni volte ad agevolare il rientro sul territorio nazionale degli stranieri interessati ed in
linea con le facilitazioni intraprese dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere del citato Dicastero in ambito. U.E., ad integrazione delle disposizioni rese in
merito, l'anzidetta Direzione Centrale ha disposto, con effetto immediato, che gli stranieri
possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna
italiana diversa da quella di uscita.
COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE
Preliminarmente si rammenta che, come noto, le comunicazioni obbligatorie sono quelle informazioni
che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere al Centro per l'Impiego
competente per territorio in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, modifica e cessazione
di un rapporto di lavoro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 è stato pubblicato
il Decreto Interministeriale adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le
Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, con il quale, in particolare è stato
adottato il nuovo Modello Unificato LAV, che ha sostituto ogni altro modello usato precedentemente
e che, dal 1° marzo 2008 deve essere utilizzato in modo uniforme sul territorio nazionale per
l'invio, esclusivamente con modalità elettroniche delle comunicazioni in parola.
Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico, invece l'
art. 16 bis
del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 prevede, ai commi 11 e 12, che i datori di lavoro domestico presentino all'
I.N.P.S. le
comunicazioni obbligatorie relative a detto rapporto di lavoro (assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga), assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dalle disposizioni
vigenti.
Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori domestici, non dovrà più essere inoltrata alcuna
comunicazione al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro poiché, come detto, dal 29
gennaio 2009 è sufficiente la comunicazione da effettuare obbligatoriamente all'INPS.
Al riguardo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare n. 20 del 17 febbraio 2009
ha fornito indicazioni in merito all'assolvimento di tali adempimenti ed alla relativa nuova
modulistica da utilizzare.
Come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 465 del
29/01/2008, l'obbligo previsto dall'articolo 22, comma 7 del Testo Unico n. 286/1998 e successive
modificazioni, concernente la necessità di comunicare alla Prefettura ogni variazione sopravvenuta
nel rapporto di lavoro con lo straniero, è sicuramente assolto con l'invio del Modello Unico al
Centro per l'Impiego e, per i lavoratori domestici, della comunicazione all'
I.N.P.S., secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni sopra citate e, quindi, non occorre inviare tale tipo di
comunicazione allo Sportello per l'immigrazione presso la Prefettura - UTG.
Permane, invece, l'obbligo per il datore di lavoro (anche domestico), di trasmettere il contratto
di soggiorno (Modello Q) allo Sportello per l'immigrazione presso la Prefettura - UTG.,
esclusivamente a mezzo raccomandata AR, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di
lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, dato che con tale atto
il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e
assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza
Come noto, dal 25 febbraio 2005 , a seguito dell'entrata in vigore del
D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione, tutti i lavoratori subordinati extracomunitari
che risiedono e lavorano in Italia , anche quelli già titolari di permesso di soggiorno, devono
avere il
CONTRATTO DI SOGGIORNO previsto dall'articolo 5, comma 3
bis del T.U. per l'immigrazione.
Il contratto di soggiorno, stipulato tra il datore di lavoro e il
lavoratore straniero, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; è necessario per tutti i
tipi di rapporto di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e domestico.
Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, come sopra detto,
l'impegno, da parte del datore di lavoro:
-
a dichiarare la sussistenza di un alloggio per il lavoratore e che tale
alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
-
a impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel paese di provenienza.
In caso di rapporto di lavoro
regolarmente instaurato prima del 25 febbraio 2005 e ancora in corso a quella data,
quindi in presenza di una assunzione di un lavoratore extracomunitario a suo tempo
effettuata senza la conclusione del contratto di soggiorno all'epoca non richiesto, é
necessario integrare l'originario contratto di lavoro con un contratto di soggiorno, per rendere
possibile il rinnovo del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'
art. 13, comma 2-bis del nuovo
regolamento sopra citato è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per
lavoro.
Tale contratto di soggiorno deve essere redatto utilizzando l'apposito MODELLO R.
Quando lo straniero non comunitario,
regolarmente soggiornante in Italia, instaura un nuovo rapporto di lavoro, è necessario
stipulare il contratto di soggiorno, da compilarsi utilizzando l'apposito MODELLO Q va sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore in almeno due
originali.
Il datore di lavoro deve inviare un originale
del contratto di soggiorno, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, allegando copia di un proprio documento di identità, a mezzo raccomandata AR (indicando sulla ricevuta di ritorno sia il nome del datore di
lavoro sia il nome del lavoratore) allo Sportello per l'Immigrazione presso la
Prefettura - U.T.G. di Udine, via Piave 16.
La Prefettura - U.T.G. non accetta contratti di soggiorno presentati a
mano.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia del contratto di
soggiorno e copia della ricevuta postale di ritorno.
All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il
lavoratore deve esibire alla Questura copia del contratto di soggiorno e la ricevuta di ritorno
timbrata dallo Sportello per l'Immigrazione.
La sussistenza del contratto di soggiorno è, infatti, una delle
condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Non è necessaria la stipulazione del contratto di soggiorno per i
cittadini comunitari e, inoltre, per i cittadini extra comunitari in possesso di carta di soggiorno
o di un permesso di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa
(es. permesso di soggiorno per motivi di studio, familiari, umanitari, asilo politico ecc.).
Naturalmente, il contratto di soggiorno dovrà, invece, essere stipulato quando si chiede la
conversione di uno dei titoli sopra indicati in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato.
Infine, si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli articoli
22, comma 7 del T.U. sull'Immigrazione, 36 bis del Regolamento di esecuzione il datore di lavoro
che omette di inviare allo Sportello per l'Immigrazione nel termine citato il contratto di
soggiorno Modello Q, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l'accertamento e l'irrogazione della sanzione é competente il Prefetto.
SPORTELLO PER L'IMMIGRAZIONE
Il 1° febbraio 2008 è stato costituito lo Sportello per l'Immigrazione
che ha sede presso questa Prefettura, nei locali siti n viale Ungheria, n. 23.
In questa provincia, il nulla osta al lavoro continua ad essere
rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Udine - Area Politiche Sociali Lavoro e
Collocamento - Servizio Lavoro e Collocamento (competente in materia di politica attiva del lavoro
in virtù del combinato disposto del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514 e della Legge
Regionale 9 agosto 2005, n. 18) che svolge, altresì le funzioni della
D.P.L. .
La consegna di detto nulla osta al datore di lavoro che ha
inoltrato la relativa domanda viene, poi, effettuata dallo Sportello per l'Immigrazione e presso
detto Sportello deve presentarsi il lavoratore straniero, in caso di primo ingresso a seguito del
rilascio del nulla osta al lavoro, entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, per
avviare le pratiche di rilascio del permesso di soggiorno.
Lo sportello si occupa, inoltre, quale competenza propria, dei
ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri extra comunitari muniti di permesso di soggiorno
valido almeno un anno.
Dallo
scorso 10 aprile è stata attivata la nuova procedura informatizzata predisposta dal Ministero
dell'Interno per la presentazione delle domande, con modalità esclusivamente informatica e
conseguente abolizione dei moduli cartacei, di ricongiungimento familiare.
Infine, a partire dal 19 maggio 2008 anche la compilazione e
l'inoltro delle domande relative agli ingressi nei casi particolari di cui all'articolo 27,
comma 1 e comma 1 bis del Testo Unico Immigrazione, deve avvenire con modalità esclusivamente
informatica e non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove
modalità.
Le procedure concernenti le modalità di registrazione dell'utente ed
invio delle domande, sia per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari che le domande relative
alle ipotesi di cui all'
art. 27 del T.U. Immigrazione, sono identiche a quelle previste per
il decreto flussi non stagionali del 2007, rinvenibili anche sul sito Internet del
Ministero dell'Interno (
http://www.interno.it/); parimenti
anche la necessaria modulistica è rinvenibile sul citato sito internet.
CASI PARTICOLARI
INGRESSO IN ITALIA -MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER
INDISPONIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
Può accadere che lo straniero giunto in Italia con regolare visto di
ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di
lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro . In questa ipotesi, come disposto dal
Ministero dell'Interno con circolare n. 3836 del 20/08/2007, lo straniero può richiedere alla
Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata
di mesi 6 dal momento del rilascio,allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del
responsabile dello Sportello per l'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della
disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.
Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare una nuova occupazione,
stipulare un contratto di soggiorno e, dopo aver chiesto la conversione del permesso di soggiorno
per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.
SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL DATORE DI LAVORO O DI CESSAZIONE DI
AZIENDA
Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che
aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino straniero
extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un
componente della famiglia del defunto, se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione
familiare, o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti ha rilevato quella
precedente.
A tale riguardo, come indicato dal Ministero dell'Interno, il nuovo
datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello per l'Immigrazione una specifica richiesta facendo
riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi e seguendo, quindi, la
successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario.
REFERENTI
PRESSO LA PREFETTURA DI UDINE
Per eventuali problemi tecnici inerenti le procedure relative ai nulla
osta al lavoro e la richiesta di accredito al Ministero dell'Interno per il rilascio delle password
che abilitano gli aventi diritto ad inoltrare, in via telematica, un numero indeterminato di
istanze, le SS.LL. potranno rivolgersi alla Sig.ra Cristiana MIANI
(
cristiana.miani(at)interno.it).
Si suggerisce di inoltrare le richieste oltre che agli indirizzi di
posta e.mail sopra indicati anche, per conoscenza, all'indirizzo e.mail dello sportello per
l'immigrazione (
immigrazione.pref_udine(at)interno.it) per essere
certi che al quesito verrà, comunque, data risposta anche in caso di momentanea assenza (es. ferie,
malattia) del referente segnalato.
Ultima modifica il 17/03/2009 alle 12:54:38