Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine


Sportello Unico Immigrazione: circolari e chiarimenti


 
USCITA E RIENTRO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI STRANIERI GIA' REGOLARMENTE PRESENTI CHE HANNO RICHIESTO IL RINNOVO DEL TITOLO DI SOGGIORNO OVVERO IL PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO, PER LAVORO AUTONOMO O RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. MODALITA' DI ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE ITALIANE.
  

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare  n. 400/A/2009/14.201/1439 dello scorso 11 marzo ha rappresentato che il Consolato d'Italia a Spalato (Croazia) ha evidenziato la problematica prospettata dai cittadini stranieri usciti dall'Italia in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno, attraverso il valico di frontiera sloveno ed impossibilitati al reingresso per il venir meno delle facilitazioni scadute il 31 gennaio ed in ragione delle disposizioni contenute nelle direttive del Ministro dell'Interno (del 2006 e del 2007) ove è specificato che l'uscita ed il rientro debbono avvenire mediante l'attraversamento della medesima frontiera esterna italiana.
Pertanto, attesa,  l'esigenza di individuare urgenti ed idonee soluzioni volte ad agevolare il rientro sul territorio nazionale degli stranieri interessati ed in linea con le facilitazioni intraprese dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del citato Dicastero in ambito. U.E., ad integrazione delle disposizioni rese in merito, l'anzidetta Direzione Centrale ha disposto, con effetto immediato, che gli stranieri possono lasciare il territorio nazionale e rientrarvi anche attraverso una frontiera esterna italiana diversa da quella di uscita.


COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE


Preliminarmente si rammenta che, come noto, le comunicazioni obbligatorie sono quelle informazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere al Centro per l'Impiego competente per territorio in caso di instaurazione, proroga, trasformazione, modifica e cessazione di un rapporto di lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, con il quale, in particolare è stato adottato il nuovo Modello Unificato LAV, che ha sostituto ogni altro modello usato precedentemente e che, dal 1° marzo 2008 deve essere utilizzato in modo uniforme sul territorio nazionale per l'invio, esclusivamente con modalità elettroniche delle comunicazioni in parola.

Per quanto riguarda i datori di lavoro domestico, invece l'art. 16 bis del Decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede, ai commi 11 e 12, che i datori di lavoro domestico presentino all'I.N.P.S. le comunicazioni obbligatorie relative a detto rapporto di lavoro (assunzione, cessazione, trasformazione e proroga), assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.
Pertanto, per quanto riguarda i lavoratori domestici, non dovrà più essere inoltrata alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro poiché, come detto, dal 29 gennaio 2009 è sufficiente la comunicazione da effettuare obbligatoriamente all'INPS.
Al riguardo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare n. 20 del 17 febbraio 2009 ha fornito indicazioni in merito all'assolvimento di tali adempimenti ed alla relativa nuova modulistica da utilizzare.

Come precisato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 465 del 29/01/2008, l'obbligo previsto dall'articolo 22, comma 7 del Testo Unico n. 286/1998 e successive modificazioni, concernente la necessità di comunicare alla Prefettura ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero, è sicuramente assolto con l'invio del Modello Unico al Centro per l'Impiego e, per i lavoratori domestici, della comunicazione all'I.N.P.S., secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sopra citate e, quindi, non occorre inviare tale tipo di comunicazione allo Sportello per l'immigrazione presso la Prefettura - UTG.

Permane, invece, l'obbligo per il datore di lavoro (anche domestico), di trasmettere il contratto di soggiorno (Modello Q) allo Sportello per l'immigrazione presso la Prefettura - UTG., esclusivamente a mezzo raccomandata AR, nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, dato che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza

CONTRATTO DI SOGGIORNO


Come noto, dal 25 febbraio 2005 , a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione, tutti i lavoratori subordinati extracomunitari che risiedono e lavorano in Italia , anche quelli già titolari di permesso di soggiorno, devono avere il CONTRATTO DI SOGGIORNO previsto dall'articolo 5, comma 3 bis del T.U. per l'immigrazione.

Il contratto di soggiorno, stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; è necessario per tutti i tipi di rapporto di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e domestico.

Il contratto di soggiorno contiene, tra le altre cose, come sopra detto, l'impegno, da parte del datore di lavoro:

  • a dichiarare la sussistenza di un alloggio per il lavoratore e che tale alloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • a impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

In caso  di rapporto di lavoro regolarmente instaurato prima del 25 febbraio 2005 e ancora in corso a quella data,  quindi in presenza di una assunzione di un lavoratore extracomunitario a suo tempo effettuata  senza la conclusione del contratto di soggiorno all'epoca non richiesto, é necessario integrare l'originario contratto di lavoro con un contratto di soggiorno, per rendere possibile il rinnovo del permesso di soggiorno che, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis del nuovo regolamento sopra citato è condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

Tale contratto di soggiorno deve essere redatto utilizzando l'apposito MODELLO R.


Quando lo straniero non comunitario, regolarmente soggiornante in Italia,  instaura un nuovo rapporto di lavoro,  è necessario stipulare il contratto di soggiorno,  da compilarsi utilizzando l'apposito  MODELLO Q va sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore in almeno due originali.


Il datore di lavoro deve inviare un originale del contratto di soggiorno, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, allegando copia di un proprio documento di identità, a mezzo raccomandata AR (indicando sulla ricevuta di ritorno sia il nome del datore di lavoro sia  il nome del lavoratore) allo Sportello per l'Immigrazione presso la Prefettura - U.T.G. di Udine, via Piave 16.

La Prefettura - U.T.G. non accetta contratti di soggiorno presentati a mano.

Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia del contratto di soggiorno e copia della ricevuta postale di ritorno.

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il lavoratore deve esibire alla Questura copia del contratto di soggiorno e la ricevuta di ritorno timbrata dallo Sportello per l'Immigrazione.

La sussistenza del contratto di soggiorno è, infatti, una delle condizioni necessarie per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Non è necessaria la stipulazione del contratto di soggiorno per i cittadini comunitari e, inoltre, per i cittadini extra comunitari in possesso di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi di studio, familiari, umanitari, asilo politico ecc.). Naturalmente, il contratto di soggiorno dovrà, invece, essere stipulato quando si chiede la conversione di uno dei titoli sopra indicati in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Infine, si rammenta che ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 7 del T.U. sull'Immigrazione, 36 bis del Regolamento di esecuzione il datore di lavoro che omette di inviare allo Sportello per l'Immigrazione nel termine citato il contratto di soggiorno Modello Q, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione é competente il Prefetto.   


SPORTELLO PER L'IMMIGRAZIONE


Il 1° febbraio 2008 è stato costituito lo Sportello per l'Immigrazione che ha sede presso questa Prefettura, nei locali siti n viale Ungheria, n. 23. 

In questa provincia, il nulla osta al lavoro continua ad essere rilasciato  dall'Amministrazione Provinciale di Udine - Area Politiche Sociali Lavoro e Collocamento - Servizio Lavoro e Collocamento (competente in materia di politica attiva del lavoro in virtù del combinato disposto del Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 514 e della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18) che svolge, altresì le funzioni della D.P.L. .

 La consegna di detto nulla osta al datore di lavoro che ha inoltrato la relativa domanda viene, poi, effettuata dallo Sportello per l'Immigrazione e presso detto Sportello deve presentarsi il lavoratore straniero, in caso di primo ingresso a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro, entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, per avviare le pratiche di  rilascio del permesso di soggiorno.

Lo sportello si occupa, inoltre, quale competenza propria, dei ricongiungimenti familiari dei cittadini stranieri extra comunitari muniti di permesso di soggiorno valido almeno un anno.

            Dallo scorso 10 aprile è stata attivata la nuova procedura informatizzata predisposta dal Ministero dell'Interno per la presentazione  delle domande, con modalità esclusivamente informatica e conseguente abolizione dei moduli cartacei, di ricongiungimento familiare.

Infine,  a partire dal 19 maggio 2008 anche la compilazione e l'inoltro delle domande relative agli ingressi  nei casi particolari di cui all'articolo 27, comma 1 e comma 1 bis  del Testo Unico Immigrazione, deve avvenire con modalità esclusivamente informatica e non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove modalità.

Le procedure concernenti le modalità di registrazione dell'utente ed invio delle domande, sia per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari che le domande relative alle ipotesi di cui all'art. 27 del T.U. Immigrazione,  sono identiche a quelle previste per il decreto flussi non stagionali  del 2007, rinvenibili anche sul sito Internet  del Ministero dell'Interno (http://www.interno.it/); parimenti anche la necessaria modulistica è rinvenibile sul citato sito  internet.


CASI PARTICOLARI


INGRESSO IN ITALIA -MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO PER INDISPONIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO


Può accadere che lo straniero giunto in Italia con regolare visto di ingresso rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesca a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro . In questa ipotesi, come disposto dal Ministero dell'Interno con circolare n. 3836 del 20/08/2007,  lo straniero può richiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di mesi 6 dal momento del rilascio,allegando alla domanda un'apposita dichiarazione del responsabile dello Sportello per l'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione.

Lo straniero ha quindi 6 mesi di tempo per trovare una nuova occupazione, stipulare un contratto di soggiorno e, dopo aver chiesto la conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione in permesso per lavoro subordinato, stipulare un contratto di lavoro.


SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL DATORE DI LAVORO O DI CESSAZIONE DI AZIENDA


Nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda che aveva originariamente fatto richiesta di nulla osta al lavoro per un cittadino straniero extracomunitario, è riconosciuta la possibilità di subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto, se si tratta di lavoro domestico o di collaborazione familiare, o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti ha rilevato quella precedente.

A tale riguardo, come indicato dal Ministero dell'Interno, il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello per l'Immigrazione una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo inoltrata, indicandone gli estremi e seguendo, quindi, la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino extracomunitario.


REFERENTI PRESSO LA PREFETTURA DI UDINE


Per ogni eventuale problema di carattere generale, si può fare capo al Dirigente dello Sportello Viceprefetto aggiunto dott.ssa Sandra Cavalieri ( e mail : sandra.cavalieri(at)interno.it)  o al Direttore Amministrativo cav. Attilio D'Amico (attilio.damico(at)interno.it).

Per eventuali problemi tecnici inerenti le procedure relative ai nulla osta al lavoro e la richiesta di accredito al Ministero dell'Interno per il rilascio delle password che abilitano gli aventi diritto ad inoltrare, in via telematica,  un numero indeterminato di istanze, le SS.LL. potranno rivolgersi alla Sig.ra Cristiana MIANI (cristiana.miani(at)interno.it).

Per problemi connessi alle procedure concernenti i ricongiungimenti familiari si può fare riferimento alle Sig.re  Maria Adriana Friscioni (mariaadriana.friscioni(at)interno.it) e Annalisa Paglino (annalisa.paglino(at)interno.it).

Infine, per quesiti relativi ai contratti di soggiorno ci si può rivolgere alla Sig.ra Stefania Tateo (stefania.tateo(at)interno.it).

 Si suggerisce di inoltrare le richieste oltre che agli indirizzi di posta e.mail  sopra indicati anche, per conoscenza, all'indirizzo e.mail dello sportello per l'immigrazione (immigrazione.pref_udine(at)interno.it) per essere certi che al quesito verrà, comunque, data risposta anche in caso di momentanea assenza (es. ferie, malattia) del  referente segnalato.






Ultima modifica il 17/03/2009 alle 12:54:38

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