Sequestro veicoli
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
SEQUESTRO, CONFISCHE E FERMI AMMINISTRATAVI DI VEICOLI
Dirigente Area III:
vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative Area
III
Addetti al servizio
: Sig.ra Maria Luisa COLLAVINO Sig.ra Anna SARTORI (sequestro
e confische), Sig.ra Gabriela TOSOLINI (fermi
amministrativi)
Orario di apertura al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì - dalle 10.00 alle 12.00
Telefono:
0432 594434
Fax:
0432 594497
Indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.prefud(at)pec.interno.it
Vi sono delle violazioni a disposizioni del Codice della strada
ovvero ad altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i.
in tema di trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che
comportano non solo l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria (somma di danaro) ma che implicano conseguenze anche sul
veicolo utilizzato.
All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo
di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di
accertamento e il verbale di sequestro/fermo amministrativo del
veicolo
Il sequestro amministrativo
del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S.: è una
misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del bene
dall'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità
amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad
esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso
a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.
Il fermo amministrativo
del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è una
sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità del
bene all'avente diritto; si precisa che la durata del fermo è
prevista dalla norma di legge che lo stabilisce e che si assume
violata. Nel caso, invece, tali misure siano previste da
disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata
dall'art.224 ter del codice della strada.
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni
amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)
Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo
amministrativo sono le seguenti:
circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta di circolazione (art. 93 C.d.S.);
fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista
dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di
circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.);
esercitazione alla guida senza avere accanto, in funzione di
istruttore, una persona provvista di patente di guida valida
(art. 122 C.d.S.);
circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme
comportamentali previste (art. 170 C.d.S.);
circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura
assicurativa (art. 193 C.d.S.);
circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo
(art. 214 C.d.S.);
circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e
218 C.d.S.);
circolazione in violazione della normativa in materia di trasporto
cose (artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 s.m.i.).
Il sequestro amministrativo del veicolo può avvenire anche a
seguito di violazioni a norme del C.d.S. aventi rilevanza penale,
ad esempio per:
- ipotesi di violazione di cui all'art. 186/2°c. lett. C del C.d.S. guida in stato di ebbrezza;
- ipotesi di violazione di cui all'art. 187 del C.d.S. - guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti;
- violazione di cui all'art 116/15-17°c. del C.d.S. reiterazione nel biennio della violazione di guida senza patente poiché mai rilasciata o revocata .
In questi casi il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in
presenza di provvedimento di assoluzione o di estinzione del reato
pronunciata dall'A.G. competente. Qualora la sentenza sia invece di
condanna ed il provvedimento sia divenuto esecutivo, la Prefettura
procederà alla confisca obbligatoria del veicolo. E' prevista la
possibilità di ottenere l'affidamento in custodia del mezzo fino
alla conclusione del procedimento penale.
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA VEICOLO
In caso di accertamento di violazioni al Codice della Strada che
prevedono la sanzione accessoria della confisca amministrativa, gli
organi di polizia provvedono alla redazione del verbale di
contestazione e del verbale di sequestro del veicolo.
Il conducente, ovvero il proprietario del veicolo o un altro
soggetto obbligato in solido, è invitato ad assumere la custodia
del mezzo con l'obbligo di depositarlo in un luogo di cui abbia la
disponibilità o a custodirlo, a proprie spese, in un luogo non
sottoposto a pubblico passaggio sino alla data di dissequestro,
ovvero fino alla data di confisca definitiva.
Il trasporto del mezzo dovrà avvenire, a spese del
trasgressore/proprietario, in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale (eventualmente utilizzando un carro
attrezzi).
Qualora il conducente, ovvero il proprietario del veicolo o un
altro soggetto obbligato in solido non possieda i requisiti
soggettivi /oggettivi previsti dalla normativa vigente, in materia
di custodia, ovvero, si rifiuti di trasportare e custodire, a
proprie spese il veicolo,
l'organo di polizia provvede a trasferire il mezzo presso il
custode acquirente operante nel territorio di competenza di questa
Prefettura.
In questo caso, il proprietario del veicolo, nei 10 giorni
successivi alla notifica dell'avviso al ritiro, previsto
dall'art. 213/2 quater del C.d.S., potrà chiederne
l'affidamento in custodia, con istanza da presentare al Comando che
ha provveduto al sequestro.
La mancata assunzione della custodia entro il termine di dieci
giorni
(ritenuto per legge condizione sufficiente per presumere l'assenza
di qualsiasi interesse da parte del proprietario al recupero del
veicolo),
determinerà l'alienazione del mezzo al custode acquirente, anche ai
soli fini della rottamazione, senza ulteriori avvisi al
proprietario inadempiente.
Per i ciclomotori o motocicli i 10 giorni di cui sopra decorrono
dopo i 30 giorni di custodia obbligatoria presso il custode
acquirente, previsti dall'art. 213, comma 2 quinquies del C.d.S.
(Anche in questo caso, in assenza di richiesta di assunzione in
custodia, il mezzo verrà trasferito in proprietà al
custode-acquirente).
Spese di custodia
Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o
sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese
di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al
custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede
al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei
confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido
(D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571).
Strumenti di tutela avverso i
verbali
di accertamento di violazioni amministrative
Avverso i
verbali di accertamento
di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento in
misura ridotta (es. art. 193 C.d.S.) può essere
presentato ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo,
al Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il
termine di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30
giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.
Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale
non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato
ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo
Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine
di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
Strumenti di tutela avverso i verbali di accertamento (c.d. notizia
di reato) di violazioni penali
La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria (penale)
competente in ordine al reato contestato.
Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di
violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale
- come ad esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato
di ebbrezza) e l'art. 187 (guida in stato di alterazione
psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti) - il
dissequestro del veicolo potrà avvenire solo in caso di assoluzione
o estinzione del reato pronunciata dall'A.G. competente. Qualora la
sentenza sia invece di condanna, la Prefettura procederà alla
confisca obbligatoria del veicolo.
La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla
definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da
parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto
penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale.
Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo amministrativo
- Avverso il verbale di sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Udine ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
- Avverso il verbale di fermo amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa, come previsto dall'art. 214, comma 4, C.d.S. è ammesso ricorso al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Udine ai sensi dell'art. 203 comma 1, C.d.S., entro 60 giorni dalla notificazione del verbale;
Ricorso avverso il verbale di sequestro o di fermo in conseguenza
di ipotesi di reato
- Avverso il verbale di sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.), è ammesso ricorso , entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Udine, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice, o opposizione ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace, come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
- Avverso il verbale di fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato (fermo ai sensi dell'art. 224-ter, comma 3, C.d.S.) è ammesso ricorso , entro 60 giorni al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Udine, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto dall'art. 214 comma 4 dello stesso codice o opposizione , a sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni , al Giudice di Pace come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato
infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del
veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore.
Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il
provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
SEQUESTRO DEL VEICOLO PRIVO DI ASSICURAZIONE ex art. 193
C.d.S.
In caso di accertamento della violazione dell'art. 193 del C.d.S.
il veicolo con cui è stato commesso l'illecito viene sottoposto a
sequestro amministrativo. Qualora nei termini previsti non sia
stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento della
sanzione, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'art. 203, comma 3 del C.d.S. ed il veicolo
viene confiscato ai sensi dell'art. 213 del C.d.S..
Come ottenere il dissequestro del veicolo:
Il conducente o il proprietario del veicolo possono chiederne la
restituzione presentando istanza di dissequestro direttamente al
Comando accertatore.
L'istanza, in carta semplice, dovrà essere integrata dai seguenti
documenti:
- ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria (il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'art. 202 C.d.S): A). la sanzione è ridotta ad ¼ se l'assicurazione è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile; B) la sanzione è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione o notificazione.
- certificato assicurativo del veicolo attestante la copertura per almeno 6 mesi.
Nel caso in cui il veicolo sia custodito presso il custode
acquirente, è necessario rispettare i termini previsti per
l'assunzione in custodia dello stesso ed inoltre dovrà essere
garantito il pagamento delle relative spese di trasporto, rimozione
e custodia.
Come provvedere alla demolizione del veicolo sequestrato
Qualora l'interessato decida di demolire il veicolo la sanzione
pecuniaria è ridotta a un quarto (e di un ulteriore 30% se il
pagamento è effettuato nei 5 giorni successivi alla contestazione).
In questo caso il trasgressore dovrà produrre, entro 30 giorni
dalla data di contestazione o di notifica della violazione, al
Comando accertatore, istanza di dissequestro per demolizione
versando contestualmente una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale (l'importo indicato sul verbale).
L'interessato avrà la disponibilità del veicolo e dei relativi
documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione
A demolizione avvenuta e certificata a norma di legge,
l'interessato, previa esibizione della relativa documentazione
all'organo accertatore, otterrà la restituzione della cauzione
decurtata dell'importo ridotto previsto a titolo di sanzione
amministrativa.
Nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode
acquirente, valgono comunque i termini previsti per l'assunzione
della custodia e, per il ritiro, è necessario produrre
l'autorizzazione alla demolizione rilasciata dal Comando
accertatore e pagare le spese di rimozione, trasporto e
custodia.
Ricorso al verbale di contestazione della violazione
Il proprietario e/o il conducente del veicolo possono
avvalersi della facoltà di proporre ricorso avverso il verbale di
contestazione della violazione al C.d.S., ai sensi dell'art. 203 o
204 bis del C.d.S.. Il ricorso può essere presentato,
entro 60 giorni
dalla data di notifica del verbale,
al Prefetto
del luogo della commessa violazione, oppure, in alternativa
, entro 30 giorni
dalla data di notifica del verbale, al
Giudice di Pace
territorialmente competente.
Il ricorso al Prefetto non sospende l'esecuzione al sequestro.
Ordinanza di confisca con variazione del luogo di custodia
Nel caso in cui il veicolo sia stato affidato in custodia al
trasgressore e non sia stato provveduto al pagamento della sanzione
in misura ridotta, né sia stato proposto ricorso, il Prefetto
adotterà il provvedimento di confisca del mezzo.
Il provvedimento di confisca diverrà definitivo decorsi 30 giorni
dalla sua notifica, in assenza di impugnazione. Decorso tale
termine, nei successivi ulteriori 30 giorni, il
proprietario-custode, dovrà trasferire il veicolo, a proprie spese,
presso il custode acquirente.
Opposizione avverso il provvedimento di confisca
Avverso l'ordinanza di confisca può essere proposta opposizione
innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, entro 30
giorni dalla notifica del provvedimento, ex art. 205
C.d.S..
Rateizzazione
La rateizzazione della sanzione, riportata sul verbale di
contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in
carta semplice. La domanda (vedi modello A richiesta di
rateizzazione) deve essere accompagnata da
un'autocertificazione del richiedente, relativa alla sua situazione
economica (vedi modello di autocertificazione stato reddituale
o economico).
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi
versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un
reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro. Se
l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di
reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei
familiari conviventi.
La richiesta deve essere presentata al Prefetto, entro trenta
giorni dalla data di contestazione o notificazione della
violazione, in caso di verbali redatti da organi di polizia statale
(Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Stradale ecc.). Nel caso
di verbali redatti dai Corpi di Polizia Locale la richiesta andrà
presentata al Sindaco competente.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE IMPLICA LA RINUNCIA
AD AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI
PACE
.
Il dissequestro del veicolo potrà avvenire solo alla fine del
completo pagamento di tutte le rate. L'interessato dovrà esibire al
Comando accertatore la documentazione comprovante l'avvenuto
integrale pagamento rateale della sanzione unitamente alla prova
del pagamento della copertura assicurativa r.c. verso terzi per
almeno sei mesi.
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 26/04/2017 alle 09:19
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