Rifugiati politici
Riferimenti relativi alla Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Trieste ... sezione di Udine e parte esplicativa inerente all'attività da essa svolta
Commissione Territoriale per la protezione internazionale di
Trieste - sezione di Udine
Le Commissioni Territoriali sono gli organi deputati all'esame
delle domande di protezione internazionale.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D. Lgs. 25 del 2008, così come
sostituito dall'
art. 1, comma 1, lett. a), n. 4), D. Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220
,
alle sedute di ciascuna Commissione partecipano un funzionario
prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato
dall'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
e due funzionari amministrativi dipendenti del Ministero
dell'Interno (tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio).
La competenza delle Commissioni è determinata sulla base della
circoscrizione in cui è presentata la domanda, ovvero del Centro in
cui eventualmente, è accolto o trattenuto il richiedente, così come
previsto dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 25/2008.
Ciascuna Commissione provvede, pertanto, alla convocazione dei
richiedenti in tal modo individuati e alla loro audizione
personale.
La Commissione Territoriale di Udine, competente all'esame delle
domande presentate nella provincia di Udine, è stata istituita,
quale sezione della Commissione Territoriale di Gorizia, con
decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 ed è operativa dal
15.12.2017.
Questa Sezione è stata ridefinita quale sezione della neo-istituita
Commissione Territoriale per la protezione internazionale di
Trieste dal decreto ministeriale del 23.03.2018, a seguito della
soppressione della Commissione Territoriale di Gorizia.
Il riconoscimento dello status di rifugiato è subordinato
all'accertamento della sussistenza di rischi attuali di
persecuzione diretta e personale nei confronti del richiedente per
motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi di quanto
previsto dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
In assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione
internazionale in premessa, la Commissione, se valuti sussistenti i
fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro nel suo paese,
il richiedente correrebbe il rischio effettivo di subire un
grave danno ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del
decreto legislativo n. 251/2007, può riconoscere all'interessato la
protezione sussidiaria.
La Commissione può, infine, non riconoscere al richiedente alcun
tipo di protezione (laddove ritenga assenti i presupposti in
premessa).
Avverso il provvedimento adottato dalla Commissione è possibile
proporre ricorso al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede la
Corte di Appello regionale entro trenta giorni dalla notificazione
dell'atto all'interessato (ovvero sessanta giorni laddove il
ricorrente risieda all'estero).
Il termine per proporre eventuale ricorso per Cassazione avverso il
decreto del Tribunale è di trenta giorni (decorrenti dalla
comunicazione del decreto a cura della cancelleria).
Normativa di riferimento:
- Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ("Convenzione sullo statuto dei rifugiati")
- decreto legislativo n. 251 del 2007 ("Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta")
- decreto legislativo 25 del 2008 (" Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato")
- decreto legge 13 del 2017, convertito in legge n. 46/2017 ("Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale")
- decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ("Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione...")
Dirigente
: Presidente Vice Prefetto Aggiunto d.ssa Maria Egle Lucia Bruno
Ubicazione dell'Ufficio:
Via Piave 16 - Udine
Sportello al pubblico:
venerdì
, dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
solo su appuntamento,
negli uffici ubicati al piano-terra della Prefettura di
Udine (ingresso collocato su via della Prefettura).
C.F. della Commissione
: 94145390301
Telefono:
0432/594 478-606-414
E-mail
:
rifugiati.udine(at)interno.it
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 07/08/2020 alle 13:36
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