PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
la pagina riguarda la propaganda fonica elettorale su mezzi mobili
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di
propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo
pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte
sui muri ecc.), escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.
L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella
costituita dalle affissioni sugli appositi spazi delimitati ed
assegnati da ogni comune. E' ammessa la propaganda figurativa su
mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione
stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero
dell'Interno - in luogo pubblico possono effettuare solo fermate,
mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti,
in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di
propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. In forza
dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come
sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale
forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul
territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui
ricadono i comuni stessi.
La propaganda fonica deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni
normative di cui all'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130
e pertanto:
- e' limitata all'annuncio dell'ora, giorno e luogo ove si terrà il
comizio elettorale ivi compreso il nominativo dell'oratore;
- potrà essere effettuata solo dalle ore 9 alle ore 21.30 del
giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse
determinazioni più restrittive adottate degli enti locali
interessati)
- i mezzi di diffusione dovranno essere utilizzati a volume
moderato per non disturbare la quiete pubblica e le normali
attività della cittadinanza.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA AL PREFETTO
la domanda, redatta sul modello disponibile su questo sito, deve
essere presentata a mano alla Prefettura ovvero trasmessa in via
telematica a mezzo
posta elettronica certificata
all'indirizzo protocollo.prefud(at)pec.interno.it e dovrà contenere:
le complete generalità del richiedente l'autorizzazione
l'indicazione del partito/movimento/gruppo politico
la descrizione del veicolo (marca, modello e targa)
l'esatta indicazione di tutti i comuni che verranno attraversati
dal veicolo e la descrizione del percorso previsto.
L'istanza deve essere corredata da copia di un valido documento di
identità del soggetto richiedente (art. 38 D.P.R. 445/2000) ovvero
presentata personalmente dal medesimo durante gli orari di apertura
al pubblico degli uffici.
TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA
PREFETTURA
5 giorni lavorativi
(fermo restando che in caso di domande incomplete i conseguenti
supplementi istruttori potrebbero comportare un inevitabile ritardo
nel rilascio dell'autorizzazione).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente Ufficio Elettorale
Provinciale.
Data pubblicazione il 08/03/2019
Ultima modifica il 13/03/2019 alle 11:43
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