Cartella esattoriale
Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va
CARTELLE ESATTORIALI PER VIOLAZIONE AL C.d.S.
Dirigente Area III
: vedi voce Dirigenti e posizioni organizzative
Orario di apertura al pubblico
: Lun - Merc - Ven 10.00 - 12.00
Addetti
: SABBADINI Graziella
graziella.sabbadini(at)interno.it
Tel.
0432594476 -
Fax
: 0432 - 594497
Indirizzo di posta elettronica
: depenalizzazione.pref_udine(at)interno.it
Indirizzo di posta elettronica certificata
: protocollo.prefud(at)pec.interno.it
Artt.202 - 203/3° comma Codice della Strada
- Qualora nei termini previsti (60gg), non sia stato proposto
ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta o con
modalità agevolata, prevista con l'entrata in vigore della
Legge n. 98 del 9.8.2013 ( riduzione del 30 per cento) il
verbale di contestazione debitamente notificato, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale oltre alle spese di notifica.
Art. 204 Codice della Strada
- Qualora sia stata emessa l'ordinanza ingiunzione del Prefetto e,
trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa (30gg), il provvedimento costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative
spese.
Art. 27 Legge 24/11/1981 n. 689
- Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento
dell'ordinanza ingiunzione, l'Autorità che ha emesso il
provvedimento, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute
.
Tutto ciò per affermare che:
- Quando il trasgressore e/o gli obbligati in solido non
provvedono a pagare la cifra indicata sul verbale entro il termine
fissato, sarà emessa una cartella di pagamento
per un importo pari alla metà del massimo edittale, più le
spese e più la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge
689/81 (10% al semestre).
- Quando è stata notificata un'ordinanza ingiunzione e non si
provvede al pagamento della somma ingiunta, sarà emessa una
cartella di pagamento a nome delle persone indicate nel
provvedimento prefettizio stesso, per la stessa cifra,
aumentata delle spese e della maggiorazione prevista dall'art. 27
della legge 689/81 (10% al semestre).
La Prefettura/ U.T.G. di Udine predispone i ruoli per la
stampa delle cartelle di pagamento per i verbali elevati da
organi di Polizia Stradale e ANAS (indicati nella cartella come
STR_CC_GDF ecc..) tenendo conto che il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue
nel termine di cinque anni, dalla notifica dell'atto che ha
originato la cartella stessa, salvo i casi di interruzione regolati
dal Codice Civile.
Per maggior chiarezza si evidenzia come nella
cartella di pagamento
vengono comunicate al contribuente le somme risultanti dal ruolo
(elenco dei tributi) da pagare entro il termine di 60 gg. dalla
data di notifica della stessa, con l'avvertenza che in mancanza si
procederà ad esecuzione forzata.
La cartella è notificata dall'Agente della Riscossione, a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, e/o P.E.C. presso
la residenza del contribuente e nella stessa vengono
riportati:
- I dati dell'Agente della Riscossione competente :
- Il numero di cartella (un codice dal quale è possibile rilevare
il numero della concessione, l'anno di emissione ed il
progressivo) al riguardo si precisa che detto numero è lo stesso
sia per l'intestatario (trasgressore) che per l'obbligato in solido
e che quest'ultimo avrà come elemento distintivo l'aggiunta,
a tale numero, del codice identificativo"001" ;
- Il nominativo del trasgressore o obbligato in solido comprensivo
di codice fiscale;
- La somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al
ritardo del pagamento (interessi di mora).
- In intestazione l'Ente Creditore (cui il trasgressore deve far
riferimento per eventuali chiarimenti) ed il responsabile del
procedimento;
- Il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati
per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica);
- L'importo totale della cartella ed il tempo utile per pagare
(60gg. tenendo conto che se il giorno di scadenza è sabato o
festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo);
- Dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste,
banca, poste, telefono, presso gli sportelli del concessionario);
- I dati identificativi della cartella (codici dei tributi, l'anno
di riferimento, i progressivi di ruolo, gli estremi degli atti di
verbalizzazione, ecc.);
- Alcune comunicazioni del concessionario circa le modalità
informative e di pagamento semplificato.
Infine vengono riportati:
Le modalità per il ricorso ai sensi dell' art. 22 Legge n.
689/81, che dovrà essere proposto al Giudice di Pace del
luogo ove la violazione è stata commessa, entro 30 giorni ,a pena
di decadenza, decorrenti dalla data della notifica della
cartella stessa.
Si precisa inoltre che:
Nel caso di verbali di sanzioni amministrative, redatti nei
confronti di conducente e del soggetto previsto
dall'art.196 C.d.S. che risponde in solido con il
medesimo per la violazione posta in essere, qualora non si
provveda al pagamento in misura ridotta (dalla contestazione
immediata ovvero entro 60 giorni dalla notifica), salvo i casi in
cui non sia ammesso, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in
solido, ai sensi dell'art. 1292 C.C., ai soggetti
precedentemente indicati. Si precisa, quindi, che il Concessionario
procederà all'emissione di due cartelle di pagamento di pari
importo (una a carico del conducente ed una a carico dell'obbligato
in solido (in genere il proprietario del veicolo che servì a
compiere la violazione), in quanto relative ad un unico
procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per
errore vengono pagate entrambe le cartelle di pagamento, il secondo
ad aver adempiuto potrà ottenere il rimborso dal Concessionario
della Riscossione.
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la
cartella di pagamento possono chiedere, l'annullamento direttamente
all'Amministrazione che ha disposto il ruolo nei casi previsti o
presentare ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. .
I soggetti che intendono contestare la cartella di pagamento devono
proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente
territorialmente, per importi inferiori a €.
20.000.
al Tribunale competente territorialmente.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui
risulti la data della notifica.
E' possibile chiedere l'annullamento della cartella di pagamento
direttamente a all'Ente impositore (Prefettura di Udine)
nei casi sottoelencati:
- veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della
violazione;
- decesso;
-veicolo compendio di furto;
- verbale pagato regolarmente entro i termini previsi per legge;
- verbale pagato oltre i 60gg (in questo caso si avrà un discarico
parziale pari alla somma già pagata con un ricalcalo degli
interessi dovuti;
- prescrizione (cartella notificata oltre il termine di 5 anni
dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale
art. 28 l.689/81) che deve essere sempre richiesta dal
contribuente per l'annullamento in quanto non è rilevabile
d'ufficio;
- mancata o non regolare notifica dell'atto che ha originato
il ruolo
- altre motivazioni documentabili.
Inoltre è possibile formulare la domanda di sospensione
legale della riscossione per tutti i casi
previsti dall'art.1 cc. 537-549 della legge 24 dicembre 2012
n. 228 inoltrando documentata domanda allo stesso
Agente della Riscossione.
Si evidenzia come le istanze presentate direttamente alla
Prefettura/UTG non interrompano né i termini previsti
per il ricorso al giudice di pace e né sospendono le procedure di
competenza del concessionario.
Documentazione richiesta:
1. Domanda
2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la
fondatezza della richiesta di annullamento della cartella
esattoriale di pagamento
Riferimenti normativi:
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 04/11/2019 alle 16:29
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