Arbitro Bancario Finanziario
Sistema di risoluzione delle liti che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari
Arbitro Bancario Finanziario
L'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti
e le banche e gli altri intermediari finanziari che si articola nei
sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo). Si tratta di un organismo
indipendente e imparziale, che garantisce tempi rapidi e costi
minimi. L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del
Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge
sul risparmio). Secondo questa norma, le banche e gli altri
intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela.
L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le
controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e
finanziari di valore non superiore a 100 mila euro
. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma
gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro
inadempienza è resa pubblica.
L'art. 27 bis, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), come
modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 26 (convertito dalla
legge 18 maggio 2012, n. 62)
ha attribuito al Prefetto
la possibilità
di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi
dell'art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle
valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di
operazioni di finanziamento,
su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso
la banca interessata.
La procedura di ricorso
all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata dal Prefetto, che
trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente una
segnalazione corredata:
- dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
- dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni, ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
- dalla risposta della banca di cui al precedente punto 2) contenente le osservazioni, anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
- da una relazione - a cura del Prefetto - contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali si ritiene necessario sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario.
Entro 30 giorni dalla ricezione, la segreteria tecnica sottopone la
segnalazione all'esame del collegio per la decisione, salvo
eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare
complessivamente i 30 giorni.
Gli interessati potranno trasmettere l'istanza, utilizzando la
modulistica presente su questo sito, esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.prefud(at)pec.interno.it
.
Data pubblicazione il 22/11/2012
Ultima modifica il 17/04/2018 alle 11:24
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