Come iscriversi nella White List
Informazioni e dati
White List contro le infiltrazioni mafiose
modelli di istanza White List del Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento è
stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio (c.d. "White List").
La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere
presentata
solamente per i sottoelencati settori di attività
, individuati dall'articolo 1, comma 53, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, così come
modificato
dall'articolo 4 bis del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd.
"Decreto Liquidità"
), convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40
(G.U. Serie Generale n. 143 del 6 giugno 2020).
Le lettere a)
- Trasporto di materiale a discarica per conto terzi
e
b)
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi
sono state
abrogate
dal Decreto Legge n. 23/2020 convertito, con modificazioni, nella
Legge n. 40/2020 ed oggi ricomprese nella lettera i-quater
c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
e) Noli a freddo di macchinari
f) Fornitura di ferro lavorato
g) Noli a caldo
h) Autotrasporti per conto di terzi
i) Guardiania dei cantieri
i-bis) Servizi funerari e cimiteriali
i-ter) Ristorazione, gestione delle mense e catering
i-quater) Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi,
di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria,
anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di
contratti o subcontratti relativi ad
attività diverse
da quelle per le quali essa è stata disposta.
L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta,
salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA'
INDIVIDUATE DALL'ART.53 DELLA LEGGE 190/2012
A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra
elencate, i soggetti previsti all'art. 83 commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno
obbligatoriamente
acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria,
(indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) attraverso la
consultazione, anche in via telematica, dell'elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori,
istituito presso la Prefettura competente.
La stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il
contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base
della domanda di iscrizione è
obbligata ad informare
la competente Prefettura di essere in attesa del provvedimento
definitivo.
In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della
Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data
esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta
essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il
soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
PREFETTURA COMPETENTE
La Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria
residenza o sede legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia
dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 c.c..
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel
territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta
l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società avente sede in provincia di Trento
deve presentare istanza (
si vedano i moduli sottoindicati
) al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento,
specificando il settore o i settori di attività per cui
chiede l'iscrizione,
allegando
la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun
soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice
Antimafia relative ai familiari conviventi (
vedi moduli 1 e 3 al
seguente link:
http://www.prefettura.it/trento/contenuti/45476.htm
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.comgovtn(at)pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list" al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Ufficio Antimafia- C.so III Novembre ,11 - 38122 Trento.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad
accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone
l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi, purchè tra quelli previsti.
Qualora gli accertamenti disposti da questo Commissariato del
Governo si protraggano oltre la data di validità di iscrizione
nelle "White List", essa
mantiene la propria efficacia
e nell'elenco "Imprese iscritte" apparirà l'apposita voce
"Aggiornamento in corso".
Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori,
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad
attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della
legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province
dell'Italia settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012.
Ai sensi del D.P.C.M. 18 ottobre 2013, limitatamente agli ulteriori
settori di attività individuati dai Presidenti delle
Regioni-Commissari delegati, le
white list
attivate ai sensi dell'art.5-bis del D.L. n.74/2012 continueranno
ad essere tenute dalle Prefetture dell'area sismica.
Al riguardo, pertanto, le istanze di iscrizione negli elenchi
relativi a dette attività aggiuntive dovranno essere indirizzate
alle sole Prefetture dell'area sismica (Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), indipendentemente dal luogo di
sede legale della Società.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 2016
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 24
novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017
l'iscrizione nella white list costituisce modalità obbligatoria
attraverso cui le stazioni appaltanti acquisiscono la
documentazione antimafia delle imprese operanti nei settori "a
rischio".
Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionali unica che
hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osserva
l'obbligo di consultazione disposto dall'articolo 92 commi 2 e 3
del Codice antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui
scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla
conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte
salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego
all'iscrizione.
Le stazioni appaltanti - mediante la consultazione delle
White List
- acquisiscono, ai sensi dell'articolo 1 comma 52-
bis
della legge n. 190/2012, la documentazione antimafia anche
in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è
stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative sia ai
soggetti all'accertamento di cui all'articolo 85 del Codice
antimafia sia alla composizione del capitale sociale.
L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione
antimafia, non solo - come già previsto - per l'esercizio delle
attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione, ma anche per
la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è
stata conseguita l'iscrizione in elenco.
Modelli per la presentazione della richiesta di iscrizione nella
"White List"
allegato B - istanza per l'impresa individuale

Modello per la comunicazione di modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali

Modelli per la comunicazione dell'interesse a permanere nella "White List"


Modello per la cancellazione dalla "White List"
Data pubblicazione il 20/08/2013
Ultima modifica il 30/07/2020 alle 10:38
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