LASCIAPASSARE PER L'ESPATRIO DI MINORI DI ANNI 15
L'Accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri
del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, prevede all'art. 1, che i cittadini
di età inferiore ai 15 anni appartenenti ai paesi contraenti possano entrare sul territorio delle
altre Parti, per soggiorni di durata inferiore o pari a tre mesi, con, tra gli altri documenti
previsti, anche il certificato contenente i dati anagrafici rilasciati dall'amministrazione
comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia vidimata dalla Polizia.
Per dare conforme attuazione alla normativa il Ministero dell'Interno, in sostituzione di
precedente certificazione, ha elaborato un nuovo tipo di documento, diramando opportune
"indicazioni", indirizzate ai Comuni della provincia, che vengono di seguito elencate per ogni
utile divulgazione.
Il certificato in argomento, rilasciato dal Sindaco ed esente da bollo
deve contenere i seguenti dati:
• Cognome e nome del minore ;
• luogo, data di nascita ed estremi dell'atto di nascita;
• cittadinanza italiana.
L'autorizzazione all'espatrio viene apposta dalla Questura sul retro del
Certificato con la fotografia del minore autenticata dallo stesso ufficio.
Il documento così validato non avrà durata superiore ai 12 mesi (Reg. CE n. 2252/2004);
Non sarà specificato fino a quale anno di vita è necessario che il minore viaggi
accompagnato;
Nel caso di minore tra i 14 e 15 anni non ancora compiuti, che può viaggiare da solo, si procederà
a barrare la parte con la dicitura " il minore sarà accompagnato da...".
Pubblicato il 19/07/2010