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 Scadenza della carta di identità

La norma di cui all'art. 7 del D.L. n. 5/2012 - che fissa la data di scadenza dei documenti di identità nel giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza altrimenti prevista per il documento medesimo -,  si applica solo alle ipotesi di nuovo rilascio o rinnovo delle carte di identità e non già a quelle alle quali era stato applicato il timbro di proroga della durata di validità ai sensi dell'art. 31 del D.L. 28 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 6 agosto 2008 n. 133.
Per queste ultime, infatti, la durata di validità è fissata in dieci anni dalla normativa sopra richiamata, e, pertanto, la proroga quinquennale si riferisce alla data originaria e non a quella del compleanno. 
Risulta quindi chiarito che le nuove disposizioni trovano applicazione solo nelle ipotesi di nuovo rilascio o rinnovo delle carte di identità.

Consulta la circolare in allegato

Pubblicato il 29/02/2012

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