EMERSIONE 2009
REQUISITI E DOCUMENTI NECESSARI
IN SEDE DI CONVOCAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLO
SPORTELLO:
(in originale e duplice copia)
Da parte del DATORE DI
LAVORO:
- documento di identità e Codice
Fiscale;
- carta di soggiorno per i datori di lavoro cittadini
extracomunitari o ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del Permesso di soggiorno
C.E. per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno);
- modello F24 riguardante il versamento forfettario di €.
500,00;
- marca da bollo i cui estremi sono stati indicati nella
domanda (in caso di smarrimento, sarà possibile consegnare una nuova marca da € 14.62);
- stato di famiglia;
- documentazione attestante la sistemazione alloggiativa del
lavoratore indicata in domanda:
- certificato di idoneità abitativa da richiedere al Comune o
la ricevuta attestante la richiesta del certificato stesso, che deve riportare l'indirizzo
dell'alloggio ed il nominativo dello straniero per il quale è stata presentata domanda di
emersione. Nel caso di cambio dell'alloggio indicato in domanda, la certificazione deve essere
prodotta per il nuovo alloggio;
- cessione di fabbricato (detta anche dichiarazione di
ospitalità) munita del timbro di presentazione alle competenti autorità di P.S. (originale più
due copie). Tale documentazione è necessaria sia che il lavoratore alloggi presso il datore di
lavoro, sia che sia ospite presso terzi;
- titolo di possesso dell'alloggio. Solo nel caso in cui il
lavoratore sia titolare di un contratto di locazione anche non registrato o di un contratto di
comodato d'uso è necessaria copia del titolo
Documentazione necessaria per
assumere1 lavoratore Colf:
Dichiarazione Redditi anno 2009 periodo di imposta 2008 (es.
modello CUD 2009, UNICO 2009, Mod 730 2009): che dimostri un reddito minimo di €. 20.000,00.
E' consentito il cumulo del proprio reddito con quello di una persona convivente e risultante nello
stesso stato di famiglia: con un reddito minimo di €. 25.000,00.
Nel caso di reddito congiunto, il richiedente dovrà
presentare la documentazione relativa anche al reddito del congiunto, più fotocopia del codice
fiscale e del documento di identità dello stesso (accompagnato da una dichiarazione che acconsenta
al cumulo dei redditi ai fini dell'istanza di emersione).
Attenzione!
Al fine di accelerare la procedura, oltre alla fotocopia della
dichiarazione dei redditi, si prega di produrre, la ricevuta di inoltro telematico della
dichiarazione dei redditi rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
Documentazione necessaria per
assumere1 o 2 badanti:
certificato medico rilasciato dalla
A.S.L. o dal medico di
base convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell'autosufficienza della persona da
assistere già al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (
almeno
dal 1° aprile 2009, vedi fac-simile), a pena d'inammissibilità della domanda.
In caso di invalidità riconosciuta è opportuno produrre (in originale e copia) anche il
verbale della Commissione medica attestante l'avvenuto riconoscimento in data anteriore
all'assunzione del lavoratore.
Attenzione!
Se si è richiesto di assumere 2
badanti, il certificato medico deve riportare la
dichiarazione del medico che ne attesti la necessità.
Da parte del LAVORATORE:
- passaporto valido o documento equipollente (valido per
l'espatrio) - più due fotocopie (se il passaporto presentato all'atto della convocazione è diverso
da quello indicato nella domanda, il lavoratore deve produrre documentazione attestante l'avvenuto
smarrimento o furto oppure il passaporto scaduto);
- Codice Fiscale, indispensabile qualora il lavoratore ne sia già in possesso.
CASI PARTICOLARI:
- Impossibilità a presentarsi alla convocazione
Il datore di lavoro impossibilitato a presentarsi alla
convocazione potrà delegare il coniuge o un proprio familiare fino al 3° grado di
parentela con delega in carta semplice - vedi fac-simile - accompagnata dai documenti di
identità del delegante e del delegato in duplice copia). In tutti gli altri casi di delega è invece
necessaria la procura notarile o la delega autenticata da un funzionario comunale.
In caso di mancata presentazione, lo Sportello Unico per
l'Immigrazione procederà ad una seconda convocazione tramite lettera raccomandata A.R.. L'ulteriore
mancata presentazione comporterà l'archiviazione della pratica, a meno che non venga prodotta
documentazione che giustifichi i motivi dell'assenza.
- Decesso del datore di lavoro o del badato
In caso di decesso del datore di lavoro o del badato, occorre
produrre il relativo certificato di morte (originale e duplice copia). E' possibile il subentro di
altro componente del nucleo familiare, eventualmente anche variando il rapporto di lavoro da
badante a colf e viceversa.
In caso di mancato subentro, il lavoratore potrà richiedere un
permesso di soggiorno per "attesa occupazione", valido sei mesi.
- Chiusura anticipata del rapporto di lavoro
In caso di chiusura anticipata del rapporto di lavoro, il datore di lavoro ed il lavoratore,
devono comunque presentarsi allo sportello alla data di convocazione con tutta la documentazione
sopra descritta, per sottoscrivere il contratto di soggiorno relativamente al periodo di lavoro
effettivamente prestato. In tale caso il lavoratore farà richiesta di un permesso per "attesa
occupazione", valido sei mesi.
- Assenza del lavoratore alla convocazione.
Nel caso in cui il lavoratore non sia presente alla convocazione, il datore di lavoro deve
dichiarare di aver informato il lavoratore e specificare perché non è presente. Presentare la
documentazione necessaria e sottoscrivere il contratto per il periodo di lavoro effettivamente
prestato al fine di concludere la procedura anche nei confronti dell'INPS.
ATTENZIONE!
La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta
l'archiviazione della domanda con la conseguente cessazione della sospensione dei procedimenti
penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore.
Il datore di lavoro che non conclude la pratica di emersione senza
un giustificato motivo incorre nel conseguente procedimento penale in violazione agli articoli 1ter
c.8 della L.102/09 e dell'art. 22 c12 T.U. Immigrazione DLgs. 286/98 e soggetto alle ulteriori
sanzioni amministrative previste dalla legge per il lavoro sommerso (di natura fiscale,
previdenziale ed assistenziale).
Il lavoratore extracomunitario, non potendo ottenere il permesso di
soggiorno in seguito alla mancata stipula del contratto di lavoro, viene segnalato alle autorità di
P.S. per l'allontanamento dal territorio nazionale.
Ultima modifica il 26/04/2010 alle 10:40:50