Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma

F.A.Q.


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Violazioni al codice della strada

  • [03/04/2008 08:01] Come è possibile procedere avverso la ordinanza-ingiunzione di pagamento del Giudice di Pace?

    Avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace competente per territorio. La liquidazione delle spese di giudizio da parte della Prefettura avviene entro 120 gg. dalla notifica della sentenza emessa dal Giudice di Pace.
  • [03/04/2008 08:01] Come è possibile procedere a seguito del provvedimento del Prefetto?

    Il Prefetto emette ordinanza - ingiunzione di pagamento oppure provvedimento di archiviazione avverso il ricorso ove non ritenga fondato l'accertamento, entro 120 gg. dalla ricezione degli atti completi da parte dell'organo accertatore. In alternativa al ricorso al Prefetto, i soggetti possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio dove è stata commessa la violazione entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione.
  • [03/04/2008 08:00] Come si può fare ricorso avverso contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada?

    Il ricorso avverso le violazioni al CdS può essere proposto, in carta semplice entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione (qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) al Prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione tramite l'organo accertatore o direttamente al Prefetto con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

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