La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue),
per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi
regolamenti e dalla legge 15 luglio 2009 n. 94.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
L'ufficio Cittadinanza della Prefettura riceve su appuntamento. Per la
presentazione delle istanze di concessione della cittadinanza o delle relative integrazioni, è
avviato in via sperimentale il sistema di prenotazione
on-line.
Durante la fase di sperimentazione potrà verificarsi un certo periodo di attesa tra la prenotazione
e l'appuntamento.
Tale lasso di tempo potrà essere utilizzato dall'istante per il reperimento di tutti i documenti
richiesti per la presentazione dell'istanza.
Nel giorno dell'appuntamento, infatti, oltre a prendere in carico l'istanza, gli operatori addetti
provvederanno direttamente ad esaminare la documentazione, e forniranno le indicazioni per
eventuali integrazioni.
Per informazioni sullo stato delle pratiche per gli utenti
che abbiano già presentato l'istanza e siano muniti del numero di
protocollo K10, comunicato con lettera della Prefettura, è possibile accedere al
servizio di informazioni online collegandosi al sito del Ministero dell'Interno.
Per presentare l'istanza è necessario compilare il modulo di domanda, scaricabile da questa
pagina, seguendo le istruzioni ad esso
allegate.
Occorre inoltre effettuare un versamento di
200 € (mod. 451) sul C/C n. 809020 intestato a:
MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'
art.
1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
Le istanze presentate in data successiva all'8 agosto 2009, per le quali non sia stato ancora
pagato il contributo, devono essere sanate effettuando il versamento e presentando la relativa
ricevuta all'Ufficio Cittadinanza.
I bollettini sono reperibili presso gli uffici postali dotati di Sportello Amico, o possono essere
compilati come indicato dal facsimile presente all'interno del modulo di domanda.
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA AGLI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI.
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'
art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per
almeno 2 anni successivi al matrimonio.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno.
All'atto della presentazione dell'istanza devono essere presentati i seguenti documenti:
Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo
da € 14.62
Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza)
legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
Copia integrale dell'atto di matrimonio emessa in data recente.
Certificato di cittadinanza italiana del coniuge.
Certificato di stato in vita del coniuge.
Certificato storico di residenza.
Stato di famiglia.
Atto integrale di nascita dei figli nati dal matrimonio.
Fotocopia di un documento in corso di validità.
Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (come da facsimile
riportato all'interno del modulo di domanda)
Della domanda e di tutti i documenti deve essere portata anche una
fotocopia
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA AGLI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'
art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91
gli stranieri residenti in Italia per il periodo sotto indicato:
Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da 10 anni
Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da 4 anni
Rifugiati politici o apolidi (ufficialmente riconosciuti): residenti da 5 anni
Maggiorenni nati in Italia residenti da 3 anni
Originari dell'Italia (genitori o nonni italiani per nascita) residenti da 3 anni
Maggiorenni adottati da cittadino italiano residenti da 5 anni (successivi
all'adozione)
Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da 5 anni (successivi al
giuramento del genitore)
Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio alle dipendenze dello Stato residenti da
5 anni
All'atto della presentazione dell'istanza devono essere presentati i seguenti documenti:
Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, completo di firme e con marca da bollo
da € 14.62
Estratto dell'atto di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata.
Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza)
legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
Certificato storico di residenza.
Stato di famiglia.
Dichiarazioni dei Redditi relative ai 3 anni antecedenti la presentazione della
domanda.
Eventuale copia autenticata della dichiarazione di status di rifugiato
Eventuale dichiarazione di discendenza da cittadino italiano
Eventuale sentenza di adozione
Fotocopia di un documento in corso di validità.
Fotocopia del Permesso di Soggiorno o attestazione di soggiorno per comunitari.
Ricevuta del versamento del contributo di 200 € (come da facsimile
riportato all'interno del modulo di domanda)
Della domanda e di tutti i documenti deve essere portata anche una
fotocopia
Dirigente dell'Area: Dott. Roberto MECOZZI
Email Dirigente dell'Area: roberto.mecozzi(at)interno.it
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Tommaso De Cristoforis 3 00159 Roma, piano terra
Email dell'ufficio: protocollo.prefrm(at)pec.interno.it
Telefoni: 06/433621214 06/433621219 06/433621220
Fax: 06/43587476
Indirizzo per la posta:
Prefettura di Roma - Area IV bis Ufficio Cittadinanza
Via IV Novembre 119/A
00187 Roma
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009 n. 94
Ultima modifica il 17/12/2011 alle 10:28:00