Sportello Unico per l'Immigrazione di
ROMA
Prot. n. 119294 del 06.07.2010
VISTO l'
art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
VISTO l'
art. 21
bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, il quale prevede che "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
VISTI gli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile, concernenti la disciplina generale di notificazione degli atti;
VISTE le funzioni e le competenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione, come disciplinate ed attuate rispettivamente dal
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione) e dal
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall'
art. 1
ter del
D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in
L. 3 agosto 2009, n. 102;
VISTA l'esigenza, prevista dal vigente assetto normativo, di garantire in favore dei soggetti privati coinvolti dal procedimento amministrativo la conoscibilità di atti e provvedimenti che incidono sulla loro sfera giuridica, anche ai fini della facoltà ad essi riconosciuta dall'ordinamento di tutelare i propri interessi legittimi;
VISTA la necessità bilanciare la suddetta esigenza con il principio costituzionale di cui all'
art. 97 della Costituzione Repubblicana, con particolare riferimento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e rapidità dell'attività amministrativa e tenuto conto, altresì, dell'elevato numero di soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di competenza della Sportello Unico e della conseguente esigenza di contenere i costi connessi con le attività di notificazione degli atti in favore del singolo istante;
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma
A D O T T A
Il seguente Decreto:
Istituzione dell'Albo Prefettizio dello Sportello Unico
Il presente Decreto istituisce l'Albo Prefettizio dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, la cui entrata in vigore è prevista a far data dal 15 agosto 2010 (se giorno festivo, la data di entrata in vigore è fissata per il giorno feriale immediatamente successivo);
Il Decreto di cui al comma 1 viene pubblicato e reso disponibile, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, all'interno del sito web della Prefettura di Roma, unitamente a tutte le altre informazioni che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma riterrà di volta in volta idonee ai fini della corretta informazione degli utenti, con riferimento alla disciplina specifica dell'Albo Prefettizio di cui al comma precedente;
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma si riserva caso per caso, in virtù degli interessi da tutelare e delle esigenze specifiche della singola procedura, di estendere la disciplina prevista dal presente Decreto ad altre categorie di atti, dandone congruo preavviso agli utenti per mezzo della pubblicazione della relativa informativa sul sito web della Prefettura di Roma ovvero adottando altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione competente;
Finalità
La finalità dell'Albo Prefettizio di cui all'
art. 1 del presente Decreto è di garantire in favore dell'utenza la conoscibilità dei provvedimenti di carattere negativo conclusivi di un dato procedimento amministrativo, nonché degli eventuali relativi preavvisi di rigetto dell'istanza emessi ai sensi e per gli effetti dell'
art. 10
bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la facoltà riconosciuta dall'art.1, comma 3 del presente Decreto;
Procedura di archiviazione e consultazione avvisi in giacenza
Nel caso che un atto, rientrante nelle categorie disciplinate dal presente Decreto, venga inoltrato a mezzo posta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione al soggetto privato del procedimento amministrativo e che tale atto sia nuovamente recapitato al mittente a causa del perfezionarsi di una delle fattispecie previste dall'
art. 140 del codice di procedura civile (irreperibilità, incapacità o rifiuto di una delle persone abilitate per legge a ricevere l'atto), è disposta la pubblicazione del relativo avviso all'interno del sito web della Prefettura di Roma, nella sezione "Albo Prefettizio Immigrazione";
La pubblicazione telematica di cui al precedente comma viene effettuata ogni 15° giorno del mese ed è relativa a tutti gli atti inoltrati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e tornati al mittente nel periodo compreso a partire dalla metà del mese precedente sino alla data dell'ultima pubblicazione da effettuarsi;
Ai fini della tutela della privacy degli utenti, sarà possibile verificare la giacenza presso l'archivio telematico di eventuali avvisi solo per i destinatari degli stessi, nella qualità di soggetti di un dato procedimento. L'indagine all'interno dall'archivio telematico sarà pertanto effettuabile attraverso un motore di ricerca disponibile all'interno del sito web della Prefettura di Roma, previa digitazione del codice alfanumerico identificativo dell'istanza prescelta e della data di nascita dell'istante;
Perfezionamento della notifica dell'atto giacente e modalità di ritiro
Gli avvisi di giacenza consultabili all'interno dell'archivio telematico si intendono pubblicati all'interno dell'Albo Prefettizio, ai fini della decorrenza dei termini di notificazione, dal 1° giorno del relativo periodo di pubblicazione (che cade ogni 15° giorno del mese), secondo il conteggio di cui all'
art. 3, comma 2, del presente Decreto;
A partire dalla data di cui al precedente comma, decorre il termine sino al 15° giorno del mese successivo, allo spirare del quale il relativo atto si intende notificato a tutti gli effetti, anche in caso di mancato ritiro dello stesso dall'archivio cartaceo dello Sportello Unico dell'Immigrazione di Roma da parte dell'interessato;
L'avviso di giacenza, consultabile secondo la procedura telematica di cui all'
art. 3 del presente Decreto, pertanto, fornirà all'interessato le indicazioni necessarie ai fini del materiale ritiro della copia cartacea dell'atto, da effettuarsi presso la sede dello Sportello Unico Immigrazione di Roma, sita in via Ostiense 131/L, previa esibizione di copia fotostatica dell'avviso di giacenza e di documento d'identità in originale, entrambi attestanti titolo a ritirare copia dell'atto predetto;
Ove l'atto venisse materialmente ritirato entro il periodo di giacenza, esso si intenderà notificato a tutti gli effetti nei confronti dell'interessato alla data di ritiro; in tal caso, l'Ufficio rilascerà contestualmente ricevuta in doppio esemplare, controfirmata dal funzionario e dall'interessato ed attestante l'avvenuta notifica in data certa.
p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE
DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
Ultima modifica il 03/05/2011 alle 13:59:38