Orari delle
votazioni
Sabato 6 e domenica 7 Giugno si svolgeranno le consultazioni per l'elezione dei
membri italiani al Parlamento Europeo e per le elezioni amministrative (provinciali, comunali e
circoscrizionali). Non si voterà nella giornata di lunedì.
Le operazioni di votazione si svolgeranno
dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 6 Giugno e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 7
Giugno.
Per l'eventuale turno di ballottaggio previsto per le elezioni
provinciali e comunali si voterà domenica 21 giugno dalle ore 8 alle ore 22 e lunedì
22 Giugno dalle ore 7 alle ore 15.
Voteranno tutti i cittadini italiani maggiorenni. Anche coloro che
compiono 18 anni il 7 Giugno potranno esercitare il diritto di voto nella giornata di sabato 6
giugno, senza aver raggiunto la maggiore età.
Si vota nella sezione indicata sulla tessera elettorale, che deve essere esibita al seggio, insieme
a un documento di identità valido. Ogni elettore, che abbia già partecipato ad almeno una
votazione, è in possesso della tessera elettorale permanente, consegnata a suo tempo dal comune di
residenza e valida per diciotto consultazioni.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento è possibile richiedere un duplicato della tessera
presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, che è aperto al pubblico:
- nei giorni precedenti le votazioni dalle ore 9.00 alle ore 19.00
- sabato 6 e domenica 7 Giugno per tutta la durata delle operazioni di voto
Il cittadino residente all'estero che è in possesso solo della
cartolina-avviso e non della tessera elettorale, perché non ha ancora avuto modo di partecipare ad
alcuna consultazione, può ritirare la tessera in occasione di questa elezione presso il
comune.
Per le elezioni europee e comunali possono votare anche i cittadini dei paesi membri dell'Unione
Europea, che ne abbiano fatto richiesta.
Orari degli
scrutini
Gli uffici elettorali di sezione procederanno allo scrutinio per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo la domenica sera immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di
votazione e l'ultimazione del riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto
luogo.
Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al
giorno della votazione, dando precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni
provinciali; a seguire e senza interruzione quello per le elezioni comunali e
circoscrizionali.
Operazioni di voto - Casi
particolari
Voto assistito
Coloro che sono impossibilitati a votare
personalmente, possono presentarsi al seggio accompagnati da un altro elettore, familiare o
conoscente di loro scelta. Se l'infermità fisica risulta evidente, il presidente del seggio
acconsente al diritto di voto assistito. Se invece l'impedimento non è evidente, l'elettore deve
essere munito di un certificato rilasciato dal medico designato dalla
A.S.L. comprovante
l'infermità fisica.
Voto dei degenti nei luoghi di cura
Gli elettori ricoverati
in luoghi di cura possono chiedere al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti,
di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza. Al momento del voto dovranno esibire,
insieme alla tessera elettorale, l'attestazione rilasciata dal sindaco dell'avvenuta inclusione
negli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di ricovero.
Voto dei detenuti
I detenuti
aventi diritto al voto possono chiedere al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, di
poter votare nel luogo di detenzione. Al momento del voto, dovranno esibire, oltre alla tessera
elettorale, anche l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei detenuti ammessi a
votare nei luoghi di detenzione.
Voto dei cittadini temporaneamente
all'estero
Per le elezioni europee e per le consultazioni referendarie, i cittadini temporaneamente all'estero
per motivi di servizio o missioni internazionali possono esercitare il diritto di voto direttamente
in loco con le modalità descritte nella scheda tecnica predisposta dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa.
Propaganda
elettorale
E' disciplinata dalla Legge 212/1956, successivamente integrata e
modificata dalla Legge 130/1975 per quanto riguarda I'affissione di manifesti negli appositi spazi
nonché, considerato l'evolversi e la diffusione delle radio e televisioni private, dalle Leggi 81 e
515 del 1993 e n. 28/2000 in merito di accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione
radiotelevisiva.
Dal 30° giorno precedente la votazione l'affissione di stampati, giornali
murali nonché di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici, che
partecipano alla consultazione con liste di candidati, deve essere effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.
Analogamente, vengono destinati appositi spazi anche a coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale (fiancheggiatori) e che, mediante l'affissione di manifesti, intendono
influenzare la scelta elettorale.
Poiché per propaganda elettorale è da intendersi quella che ha una efficacia immediata sulla
determinazione volitiva degli elettori, ad essa vengono riservati, in periodo di elezioni, spazi
equamente distribuiti tra i partecipanti direttamente alla consultazione e tra i
fiancheggiatori.
A tal fine, ai sensi dell'
art. 2 della legge 212/1956, tra il 33° ed il 31 ° giorno precedente la
votazione in ogni Comune, la Giunta/dirigente provvede a stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, mediante distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, giornali murali o dei manifesti di
propaganda, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per
tutto l'abitato.
A coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale con gruppi di candidati la
Giunta/dirigente provvede ad assegnare gli appositi spazi entro due giorni dal ricevimento della
specifica comunicazione delle liste ammesse.
Per le candidature uninominali e per le liste di candidati viene assegnato uno spazio secondo
l'ordine di ammissione.
Gli spazi assegnati devono essere disposti tutti su di una sola linea orizzontale, da sinistra
verso destra (non fronte/retro) con divieto di scambio tra i vari candidati.
Coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, ma che intendono ugualmente
appoggiare le liste dei candidati, devono far pervenire al Sindaco, entro il 34° giorno antecedente
la consultazione elettorale le richieste di spazi per l'affissione di propaganda indiretta.
Di norma, la Giunta/dirigente ripartisce ed assegna tali spazi contestualmente all'assegnazione
degli spazi per la propaganda diretta (
art. 4 e 5 Legge 212/1956).
Gli spazi devono essere ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di
presentazione delle domande.
Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore agli spazi delimitati nei tabelloni, con il
consenso dei richiedenti, si può provvedere ad accorpamenti per omogeneità ed affinità dei
fiancheggiatori. Se ciò non fosse possibile occorre stabilire dei turni tra le medesime richieste,
mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti.
II numero dello spazio assegnato deve essere comunicato tempestivamente ai richiedenti.
Pertanto, dal 30° giorno precedente la data delle votazioni la propaganda a mezzo di manifesti e
giornali murali deve essere effettuata soltanto negli appositi spazi assegnati dalla Giunta e,
dalla stessa data è vietato:
-
l'uso di propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su
quotidiano o periodici, spot pubblicitari ed ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie
radiotelevisive;
-
l'uso di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ivi compresi
i tabelloni, gli striscioni o i drappi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
-
il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al
pubblico;
-
la propaganda luminosa mobile;
-
l'uso di altoparlanti su mezzi mobili, tranne che per preannunciare
comizi o riunioni di propaganda elettorale.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti,
stampa ed ogni altro mezzo di divulgazione debbono recare il nome del committente
responsabile.
Dalla data di convocazione dei comizi e fino al penultimo giorno antecedente la votazione,
quotidiani e periodici - esclusi gli organi ufficiali di stampa dei partiti - possono soltanto
pubblicare messaggi politici elettorali sotto forma di:
-
annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
-
pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste dei
candidati;
-
pubblicazioni di confronto tra più candidati.
Inoltre, dalla data di convocazione dei comizi
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, tutte le pubbliche amministrazioni possono svolgere
attività di comunicazione soltanto in forma impersonale e se indispensabile per l'efficace
assolvimento delle proprie funzioni.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione sono
vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali o manifesti di
propaganda.
E' altresì vietata, nei giorni della votazione, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio
di 200 metri dall'ingresso dei seggi, come pure chi affigge stampati o altri manifesti fuori
degli appositi spazi.
In materia di comunicazione e di propaganda politica il Garante per la privacy aveva emanato, in
data 7 settembre 2005 , un provvedimento (il cosiddetto decalogo -
G.U. del 12 settembre 2005 n.
212) con il quale forniva indicazioni a partiti, organismi e gruppi politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati per un uso corretto dei dati personali dei cittadini, dopo
I'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003.
Le prescrizioni contenute nel provvedimento del 2005 sono state integralmente approvate dal Garante
anche nel provvedimento del 28 febbraio 2008.
Agevolazioni postali e fiscali
Nei
30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascun candidato tariffe postali agevolate
per gli invii di materiale elettorale (
art. 17 della legge n. 515/1993).
Sondaggi politici ed elettorali
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione, vige il divieto di rendere pubblici o, comunque,
diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull' esito delle elezioni e sugli orientamenti
politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.
Uso mezzi TV e stampa
Le principali norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna
elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, da ultimo modificata dalla legge 27
gennaio 2006, n. 22, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla
Commissione parlamentare per I'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e
I'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna
nell'ambito della propria competenza, stabiliscono, di volta in volta, le regole per I'
applicazione della normativa che disciplina la materia.
Ultima modifica il 04/05/2009 alle 09:29:19