Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius
sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da
padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso
di determinati requisiti.
La concessione della cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.
La concessione della cittadinanza italiana è attualmente disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, come modificata dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 e successivi regolamenti.
In base ai requisiti si possono individuare due tipologie di
concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
Dirigente Dell'Area:Dato non disponibile
Cittadinanza
L’Ufficio riceve esclusivamente per appuntamento nelle fasce orarie di apertura.Per richiedere un appuntamento inviare una mail all’indirizzo sotto riportato nella quale dovranno essere indicati, oltre ai propri dati anagrafici, i motivi della richiesta dell'incontro (allegare copia del documento di identità).
La convocazione viene fissata con una comunicazione all'indirizzo e-mail inserito nel modulo di domanda on-line con la dicitura "comunicazione da ali" (portale della cittadinanza). Entro 24 ore dalla ricezione di questa mail, sarà disponibile sul portale della cittadinanza alla sezione "comunicazioni", il messaggio completo con data e orario della convocazione, nonché con l'elenco della documentazione da presentare.
Gli avvocati, i CAF e i patronati possono espletare l’attività in favore dei propri assistiti, per un numero massimo di 5 pratiche per appuntamento, previo deposito del mandato di assistenza.
L’ufficio risponde alle richieste telefoniche il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:30.
Si ricorda che telefonicamente non possono essere fornite informazioni sullo stato dei singoli procedimenti.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Salvi
Addetto: Michele Massari
Ubicazione dell'Ufficio: Piano terra
Email dell'ufficio:
Telefono:
1)
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO CON
CITTADINI ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Gli stranieri coniugati con cittadini italiani possono richiedere
la cittadinanza italiana.
Chi può fare la richiesta.
- Cittadini stranieri residenti legalmente in Italia per almeno
2 anni
dopo il matrimonio (
1 anno
in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
- Coniugi di cittadini naturalizzati italiani
dopo 2 anni dal giuramento
(1 anno in caso di figli nati o adottati dai coniugi);
- Cittadini stranieri che risiedono all'estero dopo tre anni di matrimonio (un anno e mezzo in caso di figli nati o adottati dai coniugi). In questo caso l'istanza va inoltrata all'autorità consolare italiana del luogo di residenza.
Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare le domanda anche per le
unioni civili
: ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76
"Regolamento delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze", le medesime disposizioni che
disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con
cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra le persone
dello stesso sesso.
Si ricorda che, nel caso di matrimonio/unione civile celebrato
all'estero, è necessario provvedere alla
trascrizione
dell'atto presso un comune italiano.
ATTENZIONE
:
al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
al momento della domanda, e fino al momento dell'adozione del decreto che riconosce la cittadinanza italiana, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta.
- Cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea residenti da
10 anni
- Cittadini di Paesi dell'Unione Europea residenti da
4 anni
- Apolidi o rifugiati politici (riconosciuti ufficialmente) residenti
da
5 anni
- Figli maggiorenni di genitori naturalizzati italiani residenti da
5 anni
(successivi al giuramento del genitore)
- Cittadini stranieri maggiorenni che sono stati adottati da
cittadini italiani, residenti da
5 anni
(successivi all'adozione)
- Cittadini stranieri il cui padre o madre o nonni sono stati
cittadini italiani per nascita, oppure nati in Italia, residenti da
3 anni
- Cittadini stranieri che abbiano prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Nota:
I titolari dello status di
protezione sussidiaria
o di
protezione umanitaria
NON usufruiscono delle agevolazioni
previste per il rifugiato politico in materia di acquisto della
cittadinanza italiana.
Conoscenza della lingua italiana.
Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° dicembre 2018, n.
132, ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata
conoscenza della lingua italiana (livello B1 del QCER)
, per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della
legge n. 91 del 1992,
a
decorrere dal 4 dicembre 2018.
Dal 5 dicembre 2018, tutti i richiedenti devono attestare la
conoscenza della lingua italiana con:
- Autocertificazione del possesso di titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE (devono essere indicati gli estremi dell'atto);
- Copia autenticata del titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR o dal MAE;
- Autocertificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei tre seguenti enti certificatori riconosciuti (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena e Università Roma Tre);
- Copia autenticata della certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana, rilasciata dal seguente ente certificatore riconosciuto : Società Dante Alighieri;
- Estremi della sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011;
- Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità.
Ai seguenti link è possibile consultare gli elenchi delle
scuole italiane all'estero
riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri:
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_statali_marzo_2018.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/08/grafici_paritarie_agosto_2018.pdf
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/03/scuole_non_paritarie_marzo_2018.pdf
Documenti richiesti per fare la domanda.
- Estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, rilasciato in qualsiasi data, debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- Certificato penale del Paese d'origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza di data non anteriore a sei mesi , debitamente legalizzato e munito di traduzione legalizzata (anche per coloro che sono nati e risiedono in Italia da prima del 14° anno di età);
- Copia del documento di identità (passaporto e carta di identità);
- Copia del titolo di soggiorno (permesso o carta di soggiorno, attestazione comunale per i cittadini dell'Unione Europea);
- Ricevuta di versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, da versare sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO DELL'INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza-contributo di cui all'art.1, c. 12, l.94/2009".
- Marca da bollo da € 16 che deve essere conservata fino alla successiva convocazione in Prefettura.
Rimborso del contributo.
Qualora la domanda venga rifiutata in ALI, il richiedente che non
intenda ripresentare l'istanza
entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il
pagamento
può richiedere il rimborso al Ministero dell'Interno.
La richiesta di rimborso deve essere presentata alla Prefettura e
deve contenere:
- motivazione della richiesta,
- copia di un documento di identità del richiedente,
- originale del bollettino postale di pagamento,
- coordinate bancarie (Istituto bancario - intestatario del conto corrente - IBAN) presso le quali effettuare il versamento.
Legalizzazione e traduzione dei documenti.
I certificati esteri devono essere apostillati (se lo Stato di
provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961)
o legalizzati dall'Autorità diplomatica e consolare italiana
presente nello Stato, che può essere individuata tramite il
database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale italiano, all'indirizzo
www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica.
I certificati esteri inoltre, devono essere correttamente
tradotti in lingua italiana
(a meno che per l'estratto di nascita non venga utilizzato il
modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre
1976)
:
- all'estero , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti;
- nello Stato di provenienza secondo le norme locali: in questo caso anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti;
- in Italia , dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati. In questo caso le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- in Italia , mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.
Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del
regolamento UE n. 1191/2016
(
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1191
), non è più necessario apostillare i documenti pubblici
rilasciati dai paesi membri dell'UE (certificati di nascita,
matrimonio e penale di cittadini dell'Unione Europea).
Il documento pubblico deve essere tradotto.
Non è richiesta la traduzione per:
- estratto di atto di nascita e atto di matrimonio
redatti sui formulari plurilingue A e B previsti dalla Convenzione
di Vienna dell'8 settembre 1976;
- documento pubblico corredato di un modulo standard
multilingue, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE,
purché l'autorità accettante ritenga che le informazioni figuranti
nel modulo standard siano sufficienti al trattamento del documento
pubblico.
Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue
conforme al modello standard occorre connettersi al sito "
https://e-justice.europa.eu/home.do
" e controllare alla voce " moduli dinamici - documenti pubblici
".
Avvertenze in merito alla documentazione richiesta.
- Documentazione per apolidi e rifugiati politici:
I soli apolidi e rifugiati politici, in alternativa ai certificati
di nascita e penale potranno produrre:
-
atto notorio
formato in Tribunale
sostitutivo del certificato di nascita
, in cui si dichiarino le proprie generalità nonché quelle dei
genitori, e
sostitutivo del certificato penale
in cui si dichiari di non aver riportato condanne penali né di
avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese d'origine;
- copia dell'attestato di riconoscimento dello status di rifugiato
politico (da allegare alla voce "documento generico");
- copia del documento di viaggio per stranieri apolidi e rifugiati
politici.
- Dichiarazione di discendenza da cittadino italiano:
Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino
italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da lui sottoscritta. È predisposto un apposito riquadro
nello stesso modello di domanda.
- Per richiedenti che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge è necessario che il certificato di nascita contenga nelle annotazioni il cognome coniugale. Per i Paesi che non prevedono annotazioni marginali al certificato di nascita, è necessario allegare il certificato estero di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato da cui risulti l'acquisizione del cognome coniugale.
- Le generalità (nome e cognome) indicate nel certificato di nascita devono essere identiche a quelle riportate in tutti i documenti rilasciati dalle Autorità estere e dalle Autorità italiane.
Come presentare la domanda.
La domanda di concessione della cittadinanza italiana deve essere
presentata soltanto
ON LINE
, sul portale del Ministero dell'Interno, mediante lo SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale). Per la compilazione e l'invio
on-line della domanda di cittadinanza l'indirizzo è il seguente:
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
Eseguita la registrazione, il modulo di domanda va compilato
telematicamente, indicando negli appositi spazi gli estremi della
marca da bollo e allegando in formato elettronico, nelle apposite
sezioni del modulo, il certificato di nascita ed il certificato
penale del paese d'origine e dei paesi terzi di residenza (completi
di legalizzazioni e traduzioni legalizzate), il titolo di studio
attestante il livello di conoscenza della lingua italiana B1, la
ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 250 e, alla sezione
documento di riconoscimento, il passaporto, la carta di identità e
il titolo di soggiorno.
I richiedenti che hanno pagato un contributo di € 200, devono
integrare il versamento con ulteriori € 50 e allegare alla
documentazione anche questa seconda ricevuta.
NOTE:
Redditi
È previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul
territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso
stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di
presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al
tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3
D.L. 382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2
L. 549/1995:
- € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico
- € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico
- con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico .
Cambio di residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere comunicato
tempestivamente all'ufficio a mezzo e-mail fornendo l'indirizzo
completo (allegare alla mail copia del documento di identità).
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di
istruttoria e fino alla conclusione del procedimento,
NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero
pena la dichiarazione della inammissibilità dell'istanza.
Consultazione on-line della pratica.
Per consultare in tempo reale lo stato della propria domanda di
cittadinanza:
Conferimento della cittadinanza italiana.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di
conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente
della Repubblica (per residenza) o del Prefetto (per matrimonio)
viene notificato e dalla data di notifica l'interessato,
entro 6 mesi dalla notifica
, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed
acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al
giuramento.
Riferimenti normativi.
- Legge 5 febbraio 1992, n.91 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 entrata in vigore l'08.08.2009.
- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
- L. 1 dicembre 2018, n. 132
- Regolamento (UE) 2016/1191
I testi di legge italiani nella loro versione aggiornata, sono
consultabili liberamente e gratuitamente al seguente link
http://www.normattiva.it/
Si comunica che l'Ufficio "Cittadinanza" della Prefettura di Rimini
riceve su
convocazione
da parte dell'Ufficio e/o su
appuntamento.
L'appuntamento potrà essere richiesto dagli interessati
inviando una e-mail all'indirizzo
cittadinanza.pref_rimini(at)interno.it
nella quale dovranno essere indicati, oltre ai propri dati
anagrafici, i motivi della richiesta dell'incontro (allegare copia
del documento di identità).
La convocazione viene fissata con una comunicazione all'indirizzo
e-mail inserito nel modulo di domanda on-line con la dicitura
"comunicazione da ali" (portale della cittadinanza). Entro 24 ore
dalla ricezione di questa mail, sarà disponibile sul portale della
cittadinanza alla sezione "comunicazioni", il messaggio completo
con data e orario della convocazione, nonché con l'elenco della
documentazione da presentare.
Si raccomanda pertanto di controllare periodicamente la propria
casella e-mail ed il portale della Cittadinanza del Ministero
dell'Interno
( https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 )
per prendere visione di tutte le comunicazioni della Prefettura (convocazioni, sospensioni, richieste di integrazione documentale, etc.).
Si invita a prestare particolare attenzione alle richieste di integrazione documentale al fine di evitare la possibile adozione del decreto di inammissibilità della domanda.
( https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 )
per prendere visione di tutte le comunicazioni della Prefettura (convocazioni, sospensioni, richieste di integrazione documentale, etc.).
Si invita a prestare particolare attenzione alle richieste di integrazione documentale al fine di evitare la possibile adozione del decreto di inammissibilità della domanda.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 17/12/2019 alle 13:03
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