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Elezioni Europee





Scarica il documentoElezione dei membri del Parlamento Europeo - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature


Il Parlamento Europeo

Come stabilito dal D.P.R. 1 Aprile 2009, il 6 e 7 Giugno si vota per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che si rinnova ogni cinque anni, ed è l'unica istituzione sovranazionale i cui membri sono eletti democraticamente a suffragio universale diretto.

Esso rappresenta i popoli dei 27 paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) membri dell'Unione Europea ed è composto, dall'adesione della Romania e della Bulgaria nel 2007, da 785 eurodeputati, di cui 78 italiani. Con le prossime elezioni, come indicato nella tabella di assegnazione allegata al D.P.R. 1 aprile 2009, l'Italia sarà chiamata ad eleggere 72 rappresentanti a seguito del trattato di Nizza che prevede una Assemblea composta da 736 eurodeputati.

Per poter essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono inoltre eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'UE che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.

Le norme europee e italiane prevedono una serie di incompatibilità con il mandato al Parlamento europeo.

Le incompatibilità "europee"

La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con molte altre funzioni a livello comunitario:

  • membro della Commissione europea;
  • giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale di primo grado;
  • membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
  • membro della Corte dei conti;
  • mediatore europeo;
  • membro del Comitato economico e sociale;
  • membro del Comitato delle Regioni;
  • membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati UE;
  • membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
  • funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.
Le incompatibilità "nazionali"

A livello nazionale, il mandato europeo è incompatibile con l'ufficio di deputato e di senatore, con la carica di componente del governo di uno Stato membro e con l'incarico di Presidente di Regione o assessore regionale. Una legge del 2004 ha introdotto le ulteriori incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Riguardo al mandato di sindaco e di presidente di provincia, tuttavia, la legge italiana prevede una norma transitoria che consente agli eletti al Parlamento europeo nel 2004 di continuare a ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del mandato nazionale.


Quoziente elettorale del 4 per cento

Il Parlamento italiano, con la legge 20 febbraio 2009 n. 10, che apporta modifiche alla legge 24 gennaio 1979 n. 18 concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ha introdotto il cosiddetto 'sbarramento elettorale', per il quale l'Ufficio elettorale nazionale «individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi», e il riparto dei seggi tra le liste che abbiano raggiunto tale soglia. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

Ultima modifica il 04/06/2009 alle 10:19:17

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