Elezione dei membri del Parlamento Europeo - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
Il Parlamento
Europeo
Come stabilito dal
D.P.R. 1 Aprile 2009, il 6 e 7 Giugno si vota per eleggere i
rappresentanti italiani al Parlamento europeo, che si rinnova ogni cinque anni, ed è l'unica
istituzione sovranazionale i cui membri sono eletti democraticamente a suffragio universale
diretto.
Esso rappresenta i popoli dei 27 paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria) membri dell'Unione Europea ed è composto, dall'adesione della Romania e della Bulgaria
nel 2007, da 785 eurodeputati, di cui 78 italiani. Con le prossime elezioni, come indicato nella
tabella di assegnazione allegata al
D.P.R. 1 aprile 2009, l'Italia sarà chiamata ad eleggere 72
rappresentanti a seguito del trattato di Nizza che prevede una Assemblea composta da 736
eurodeputati.
Per poter essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana occorre aver
compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono inoltre eleggibili cittadini degli altri
Stati membri dell'UE che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi
italiane e che non siano decaduti da tale diritto nel loro Stato membro di origine.
La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con molte
altre funzioni a livello comunitario:
-
membro della Commissione europea;
-
giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia o del
Tribunale di primo grado;
-
membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
-
membro della Corte dei conti;
-
mediatore europeo;
-
membro del Comitato economico e sociale;
-
membro del Comitato delle Regioni;
-
membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei
trattati UE;
-
membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero
impiegato della Banca europea per gli investimenti;
-
funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle
Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale
europea.
Le incompatibilità "nazionali"
A livello nazionale, il mandato europeo è incompatibile con l'ufficio di deputato e di
senatore, con la carica di componente del governo di uno Stato membro e con l'incarico di
Presidente di Regione o assessore regionale. Una legge del 2004 ha introdotto le ulteriori
incompatibilità con le cariche di consigliere regionale, presidente di provincia e sindaco di
comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Riguardo al mandato di sindaco e di presidente
di provincia, tuttavia, la legge italiana prevede una norma transitoria che consente agli eletti al
Parlamento europeo nel 2004 di continuare a ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali
fino alla conclusione del mandato nazionale.
Quoziente elettorale del 4 per cento
Il Parlamento italiano, con
la
legge 20 febbraio 2009 n. 10, che apporta modifiche alla
legge 24 gennaio 1979 n. 18 concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, ha introdotto il cosiddetto 'sbarramento elettorale', per il quale l'Ufficio
elettorale nazionale «individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per
cento dei voti validi espressi», e il riparto dei seggi tra le liste che abbiano raggiunto tale
soglia. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno
raggiunto il quoziente elettorale nazionale.