COMUNICATO CONCESSIONE CITTADINANZA AI SENSI ART.5 LEGGE 91/1992
Si comunica che, a far data dal 1 giugno 2012, la competenza all'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii, presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia, e la sua reiezione per motivi ostativi ( lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992), è attribuita ai Prefetti.
Quanto sopra è stato stabilito da direttiva del Ministro dell’Interno, al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa e garantire l’ottimale razionalizzazione delle risorse.
La competenza all’emanazione del provvedimento finale rimarrà in capo al Ministro dell'Interno nella sola ipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazione ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c), della legge n. 91).
Rimangono, inoltre, di competenza della Autorità Politica, e pertanto da emanarsi con la forma del decreto del Presidente della Repubblica , i decreti di concessione della cittadinanza italiana, di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (acquisto della cittadinanza per residenza).
Qualora, poi, il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’Interno.
Con ulteriori comunicati saranno fornite ulteriori notizie di dettaglio sulla procedura da attuarsi.
Pubblicato il 03/05/2012