Sequestri, Fermi e Confische di Veicoli - informazioni all'utenza -
Sezione relativa ai procedimenti di sequestro e confisca di veicoli
AREA III^ Dep. - Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie conseguenti a violazioni al Codice della Strada (D. Lgs. 30.4.92, n. 285) e depenalizzate dalla L. 24.11.81, n. 689.
- Codice della Strada, ove sono previste , oltre alla sanzione pecuniaria principale, anche sanzioni amministrative accessorie, quali il fermo ed il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca.
- Legge 06.06.1974, n. 298 - Violazioni alle norme
sull'autotrasporto di merci (Albo autotrasportatori) -
sequestro e confisca delle merci trasportate.
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Al CODICE della STRADA sono state apportate modifiche dalla
Al CODICE della STRADA sono state apportate modifiche dalla
Legge 01.12.2018, n. 132 (che ha convertito in legge, con
modificazioni, il D.L. 04.10.2018, n. 113), in particolare,
l'art.23-bis ha apportato sostanziali modifiche alle procedure
relative ai sequestri ed ai fermi amministrativi dei veicoli
(artt. 213, 214 ed, ex novo, art 215-bis del C.d.S.), con
nuove modalità di comunicazione-notifica ed anche in materia
di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. (art. 29-bis
in relazione all'art. 93 del C.d.S.).
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>>>
AVVERTENZA
IMPORTANTE PER I PROPRIETARI IL CUI VEICOLO E' STATO
SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, IN QUANTO PRIVO DI COPERTURA
ASSICURATIVA
ED AFFIDATO IN CUSTODIA AD UNA DEPOSITERIA CONVENZIONATA
Il proprietario che,
consapevolmente
, consente la guida del proprio veicolo, sprovvisto di
assicurazione,
ad altra persona
(che, a sua volta, è tenuta ad accertarsi della regolare
copertura assicurativa del veicolo e che, inoltre, sia in
regola con la revisione)
, è avvertito, con comunicazione riportata in calce nel
verbale di sequestro
(anche nel caso di fermo amministrativo)
, della giacenza del veicolo in depositeria, mediante la
pubblicazione del numero di targa del proprio mezzo sul presente
sito internet istituzionale della Prefettura
(alla sezione
Attività
"VEICOLI GIACENTI C/O LE DEPOSITERIE"
)
, ove resterà visualizzato per un periodo di 5 giorni, termine
entro il quale il proprietario od altro soggetto avente
diritto
deve assumerne la custodia
presso un luogo, non sottoposto a pubblico passaggio.
Decorso inutilmente detto termine, il veicolo non assunto in
custodia verrà trasferito in proprietà al custode depositario
(il custode acquirente della provincia),
senza ulteriori comunicazioni al proprietario
.
Gli importi delle sanzioni pecuniarie sotto riportati sono sono in
vigore dal 01.01.2021
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Art. 93/1-bis
chi ha stabilito in Italia la residenza da oltre 60 giorni non
può condurre un veicolo immatricolato all'estero.
Art. 93/7
guida con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di
circolazione
, (veicoli non immatricolati, veicoli immatricolati all'estero,
importati in Italia, con targa provvisoria doganale scaduta e non
ancora immatricolati, veicoli circolanti su suolo pubblico
destinati a competizioni sportive, quindi non immatricolabili.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta (sul verbale di
accertamento non viene riportato alcun importo da pagare), la
sanzione verrà ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo
edittale di
€. 430,00
.
E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del
mezzo
.
Art. 93/7-bis
Qualora, entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data della
violazione di cui al comma 1-bis, il veicolo non sia immatricolato
in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per
condurlo oltre i transiti di confine, si procede con
la CONFISCA del mezzo
(il verbale di accertamento prevede una sanzione di €. 711,00;
se il pagamento si effettua entro 5 gg. dalla notifica del verbale,
l'importo è ridotto del 30% - €. 497,70)
.
Art. 94-bis
guida di veicolo risultato al P.R.A. cancellato d'Ufficio
dalla circolazione
(la maggior parte per intestazioni fittizie del veicolo)
- si applicano le stesse modalità per il sequestro dell'art. 93/7.
Art. 97/5
chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vende ciclomotori
(o lo stesso trasgressore/proprietario che ne predispone
l'alterazione)
che sviluppino una velocità oltre i limiti previsti dall'art.
52 del C.d.S.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione verrà
ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di
€. 866,00
.
E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del
ciclomotore.
Art. 97/7
ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di
circolazione.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione viene ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 158,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.
Art. 97/9 ciclomotore munito di targa non propria.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 1.871,00 . E' previsto il fermo del ciclomotore per un mese.
Art. 100/12 guida un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.046,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi.
Art. 116/15 guida di veicolo senza aver conseguito la patente.
La violazione è divenuta amministrativa dal 06.02.2016, poichè depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8 - con la contestazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.100,00 (€. 3.570,00 se pagata entro 5 gg) . Nel caso di reiterazione in un biennio, detta violazione conserva la natura penale ed il veicolo (anche se di proprietà diversa dal conducente) viene sottoposto a sequestro amministrativo, ai fini della confisca, salvo che il proprietario dimostri la sua estraneità alla violazione commessa dal trasgressore al quale era stata affidata, incautamente, la guida del veicolo.
Artt. 186/2, lett. c - 186/7 - 187/1 Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico oltre 1,5 g/l - Rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolico - Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Sono violazioni di carattere penale. E' disposto il sequestro amministrativo del veicolo (salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato ). Qualora l'A.G. dovesse emettere decreto penale di condanna irrevocabile (art. 224-ter del C.d.S.) il veicolo viene confiscato amministrativamente dal Prefetto . Nel caso di ciclomotori e motocicli il sequestro ai fini della confisca viene operato anche con tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l (art.186/2, lett. b).
Non è previsto il pagamento in misura ridotta - la sanzione viene ingiunta dalla Prefettura nella misura del minimo edittale di €. 158,00 . E' previsto il sequestro e la CONFISCA OBBLIGATORIA del ciclomotore.
Art. 97/9 ciclomotore munito di targa non propria.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 1.871,00 . E' previsto il fermo del ciclomotore per un mese.
Art. 100/12 guida un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.046,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi.
Art. 116/15 guida di veicolo senza aver conseguito la patente.
La violazione è divenuta amministrativa dal 06.02.2016, poichè depenalizzata con D. Lgs. 15.01.2016, nn. 7 e 8 - con la contestazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta di €. 5.100,00 (€. 3.570,00 se pagata entro 5 gg) . Nel caso di reiterazione in un biennio, detta violazione conserva la natura penale ed il veicolo (anche se di proprietà diversa dal conducente) viene sottoposto a sequestro amministrativo, ai fini della confisca, salvo che il proprietario dimostri la sua estraneità alla violazione commessa dal trasgressore al quale era stata affidata, incautamente, la guida del veicolo.
Artt. 186/2, lett. c - 186/7 - 187/1 Guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico oltre 1,5 g/l - Rifiuto di sottoporsi al controllo del tasso alcolico - Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Sono violazioni di carattere penale. E' disposto il sequestro amministrativo del veicolo (salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato ). Qualora l'A.G. dovesse emettere decreto penale di condanna irrevocabile (art. 224-ter del C.d.S.) il veicolo viene confiscato amministrativamente dal Prefetto . Nel caso di ciclomotori e motocicli il sequestro ai fini della confisca viene operato anche con tasso alcolemico compreso tra 0,81 e 1,5 g/l (art.186/2, lett. b).
Un'avvertenza dovuta nel caso di
sospensione della patente in conseguenza dei sopracitati
casi:
la restituzione della patente al termine del periodo di sospensione
disposto dal Prefetto
potrà avvenire soltanto se è stata superata, con esito
favorevole, la visita medica presso la Commissione Medica Locale
(questa disposizione è indicata in modo chiaro sul provvedimento di
sospensione).
Art. 193/1-2 veicolo privo di copertura assicurativa.
E' previsto il sequestro del veicolo ed il pagamento in misura ridotta di €. 866,00 ed il pagamento del premio assicurativo per almeno sei mesi, (in tale caso al dissequestro provvede direttamente l'Organo accertatore) Qualora non venga effettuato il pagamento della sanzione, il veicolo verrà confiscato . Qualora il proprietario del mezzo, entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, dichiara, con istanza indirizzata all'Organo accertatore, l'intenzione di voler demolire il veicolo, la sanzione viene ridotta alla metà (comma 3 modificato) - stessa riduzione è prevista, se il premio assicurativo viene riattivato entro 30 gg. dalla scadenza dell'ultimo periodo di validità.
>>>
Per ottenere il dissequestro e la restituzione del veicolo
affidato in custodia al conducente e/o proprietario, si fa
presente che pur avendo effettuato il necessario pagamento
della sanzione, occorre portare in visione al Comando accertatore
anche
l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa per almeno sei
mesi, in assenza della quale il mezzo resterà sotto sequestro
. In caso di mancata riattivazione
dell'assicurazione, la Prefettura ingiungerà al proprietario
di attivare, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del
provvedimento, la copertura assicurativa del mezzo, decorso
inutilmente il quale, si dovrà procedere alla confisca del veicolo.
Qualora venga effettuato il pagamento della sanzione in forma
scontata, entro 5 giorni, si dovrà attivare la copertura
assicurativa del veicolo entro 60 giorni. D
ecorso inutilmente detto termine si procederà alla confisca del
veicolo ed il residuo della somma della sanzione verrà posto a
ruolo.
ATTENZIONE >>> nel caso in cui il veicolo sequestrato
venga conferito presso una depositeria convenzionata, il medesimo
dovrà essere, tempestivamente, assunto in custodia da uno dei
soggetti aventi diritto
(conducente, proprietario od suo delegato, usufruttuario)
presso un luogo privato, chiuso e comunque non sottoposto a
pubblico passaggio,
pena il trasferimento diretto della proprietà del mezzo al custode
acquirente operante nella provincia di Reggio Emilia
.
>>>
L'eventuale
ricorso
ai verbali di accertamento e di sequestro
, si suggerisce di indirizzarlo
al Giudice di Pace
,
entro 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione della
violazione e non attendere un eventuale provvedimento di confisca
del mezzo,
che in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è
obbigatoria
(in tal caso si evidenzierebbe un tardivo interesse del
proprietario al rientro in possesso del proprio veicolo)
- art. 193/2-bis
in caso di reiterazione
della violazione della mancata copertura assicurativa, accertata
nel biennio,
la sanzione pecuniaria è raddoppiata
(€. 1.732,00), ed è prevista la sospensione della patente da
uno a due mesi. Nel caso venga effettuato il pagamento della
predetta sanzione
raddoppiata
e viene corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi,
il veicolo non è immediatamente restituito ma viene sottoposto ad
un ulteriore fermo amministrativo per 45 giorni
.
La restituzione del mezzo è, in ogni caso, subordinata al pagamento
delle spese di trasporto e di custodia a favore della depositeria.
- art. 193/4-bis
guida con veicolo avente documenti assicurativi falsi o
contraffatti.
E'
sempre
disposta la confisca del veicolo intestato al conducente che
circoli con il veicolo avente i documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta
- la Prefettura ingiungerà la sanzione di €. 866,00 e disporrà
la
confisca del veicolo. All'autore della falsificazione o
contraffazione dei predetti documenti assicurativi, è prevista la
sospensione della patente per un anno.
ART.
213
Misura cautelare del sequestro e sanzione amministrativa della
confisca
(nuove modalità)
- art. 213/5
quando i soggetti sanzionati si rifiutino di assumere la
custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla,
l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo ed il
suo trasporto presso uno dei soggetti
(custodi)
di cui all'art. 214-bis
(la depositeria convenzionata).
di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Il veicolo è trasferito in proprietà al custode cui è consegnato,
SENZA ONERI PER L'ERARIO,
decorsi 5 giorni dalla comunicazione ai soggetti sanzionati,
effettuata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale
della prefettura competente
.
- art. 213/8
circolazione con veicolo (o rinvenuto su suolo pubblico)
sottoposto a sequestro
E' ammesso il pagamento in misura ridotta di
€. 1.984,00
.
E' prevista la
REVOCA DELLA PATENTE
del soggetto inadempiente che ne aveva la custodia
.
Il veicolo viene conferito direttamente presso la depositeria
convenzionata per il trasferimento in proprietà al custode
acquirente
.
Art. 214/8 circolazione con veicolo (o rinvenuto su suolo pubblico) sottoposto a fermo amministrativo (non di natura fiscale)
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. Verrà ingiunta una sanzione di pecuniaria di €. 1.984,00 . E' previsto il sequestro del veicolo e la REVOCA DELLA PATENTE del soggetto inadempiente che ne aveva la custodia . Il veicolo, come per l'art. 213/8, viene conferito direttamente presso la depositeria convenzionata, per il trasferimento in proprietà al custode acquirente, essendo divenuto, a tutti gli effetti, oggetto di confisca.
Art. 216/6 guida di veicolo durante il periodo in cui la patente o la carta di circolazione è stata ritirata.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà una sanzione di €.2.046,00. E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi - in caso di reiterazione è disposta la confisca , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione (art. 213/6 del C.d.S.).
Art. 217/6 guida di veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è sospesa.
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà una sanzione di €. 2.046,00 E' prevista la sospensione della patente per tre mesi (max. 12 mesi) - e' previsto il fermo del veicolo per tre mesi ed, in caso di reiterazione, è disposta la confisca del mezzo , salvo che il veicolo appartenga a persona ritenuta estranea alla violazione.
Art. 218/6 guida di veicolo durante il periodo di sospensione della patente
Non è previsto il pagamento in misura ridotta. La Prefettura ingiungerà €. 2.046,00 . E' previsto il fermo del veicolo per tre mesi - in caso di reiterazione è disposta la confisca , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea (da comprovare) alla violazione (art. 213/6 del C.d.S.). LA PATENTE VIENE REVOCATA . Non sarà possibile conseguirne una nuova se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di definitività del provvedimento - 30 gg. dalla notifica - (art. 219/3-bis del C.d.S. ).
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI
L'art. 202-bis
del C.d.S.
prevede la rateizzazione del pagamento per verbali il cui importo
della sanzione sia superiore ad €. 200,00. Può avvalersi di
tale facoltà Il titolare di un reddito imponibile delle persone
fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione,
che non sia superiore ad €. 10.628,16, elevato di €.
1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi
.
Nel caso di verbali elevati dalla Polizia Locale, la
richiesta dovrà essere indirizzata a quest'ultima. Per
verbali redatti da organi accertatori dello Stato (Polizia
Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) la richiesta va
inoltrata alla Prefettura.
QUALORA LA RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE SI RIFERISCA AD UN
VERBALE CUI E' COLLEGATO UN SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL
VEICOLO (es. ART. 193), IN CASO DI CONCESSIONE DELLE RATE, IL
VEICOLO POTRA' ESSERE RESTITUITO S
OLTANTO DOPO AVER COMPLETATO TUTTI I PAGAMENTI.
NEL CASO DI RICORSO
AL PREFETTO
:
avverso il verbale di accertamento è
possibile ricorrere al Prefetto di Reggio Emilia, entro
60 giorni dalla data di contestazione al conducente o dalla data di
notifica al proprietario
,
se diverso dal conducente. Si rammenta che
la decorrenza del pagamento della sanzione non viene sospesa
,
pertanto, in caso di rigetto del ricorso la relativa sanzione
pecuniaria verrà raddoppiata
(art. 204 del C.d.S.).
oppure
al Giudice di Pace di Reggio Emilia entro 30 giorni
dalla data di contestazione al conducente o dalla
data di notifica al proprietari
o,
se diverso dal conducente. Il Giudice di Pace, nelle more del
ricorso (cioè in attesa dell'udienza fissata),
può disporre la sospensione del verbale e dI altri atti correlati
, sino a che non venga emessa sentenza.
Per quest'ultime prerogative, è consigliabile presentare
ricorso al Giudice di Pace, entro il termine indicato
.
Ulteriori informazioni sulle modalità inerenti la custodia dei veicoli
Poichè l'art. 213/2 del nuovo C.d.S. stabilisce
che, in caso di SEQUESTRO o FERMO del veicolo,
IL TRASGRESSORE e/o PROPRIETARIO E' SEMPRE NOMINATO
CUSTODE DEL MEZZO PRESSO UN'AREA PRIVATA, NON SOGGETTA A
PUBBLICO PASSAGGIO, DI CUI NE ABBIA LA DISPONIBILITA'
. -
I
N CASO DI RIFIUTO AD ASSUMERE LA CUSTODIA
O COMUNQUE NON IN GRADO DI ASSUMERLA
, saranno applicate le sanzioni previste dall'art 213/5 del nuovo
C.d.S (
sanzione di € 1.814,00 e sospensione della patente da 1 a 3
mesi
).
Le richieste di autorizzazione al cambio della custodia
del veicolo sequestrato con trasferimento presso un altro
luogo privato DEVONO ESSERE INDIRIZZATE ESCLUSIVAMENTE AI COMANDI
ACCERTATORI, i quali verificheranno la sussistenza dei requisiti
per l'assunzione della custodia.
________________________
>>> IMPORTANTE
Nel caso in cui il veicolo sequestrato è stato affidato
ad una depositeria convenzionata, il trasgressore e/o proprietario
del mezzo viene avvertito,
mediante un avviso integrato nel verbale di sequestro o fermo
, che dovrà,
in ogni caso
, assumerne la custodia, a sue spese, trasferendolo presso un
luogo privato di cui ne abbia disponibilità, ENTRO IL TERMINE DI
CINQUE GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE, SUL SITO INTERNET DELLA PREFETTURA DI REGGIO
EMILIA
(www.prefettura.it/reggioemilia
- alla sezione
Attività
>>>
Veicoli giacenti presso le depositerie
)
, DELLA GIACENZA DEL PROPRIO VEICOLO PRESSO LA
DEPOSITERIA, PENA LA PERDITA DEL VEICOLO, MEDIANTE IL
TRASFERIMENTO DIRETTO DELLA PROPRIETA' AL CUSTODE ACQUIRENTE
(art. 213/5 del nuovo C.d.S),
SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI AL PROPRIETARIO DEL MEZZO
.
Detta pubblicazione costituisce ulteriore titolo di notifica.
Anche per un veicolo sottoposto a FERMO
amministrativo con affidamento ad una depositeria
convenzionata,
con la mancata assunzione della custodia nel sopracitato
termine,
si procede con le stesse modalità del sequestro, ovvero con il
trasferimento di proprietà del mezzo al custode acquirente.
>>>
ANCHE NEI CASI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA,
DI NATURA PENALE
, (artt. 186/2, lett C, 186/7 e 187) CON AFFIDAMENTO DEL
VEICOLO AD UNA DEPOSITERIA CONVENZIONATA, IL
TRASGRESSORE-PROPRIETARIO
DEVE ASSUMERE LA CUSTODIA CON LE MODALITA' SOPRACITATE,
PENA IL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DEL VEICOLO AL
CUSTODE-ACQUIRENTE
SENZA ULTERIORI COMUNICAZIONI
.
Quando il veicolo viene
dissequestrato
dall'organo di Polizia e non viene ritirato dalla depositeria
alla quale era stato affidato, il mezzo verrà ceduto al custode
acquirente, mediante le procedure di
alienazione previste dal D.P.R. 13.2.2001, n. 189 - LE SPESE
DI TRASPORTO E DI CUSTODIA A FAVORE DELLA DEPOSITERIA
VERRANNO,
IN OGNI CASO
, ADDEBITATE AL TRASGRESSORE e/o PROPRIETARIO DEL VEICOLO.
**********************
- LEGGE 06.06.1974, 298 - NORME SULL'AUTOTRASPORTO MERCI
IMPORTANTE PREMESSA PER L'UTENZA
:
Coloro che intendono affidare un trasporto di proprie merci ad
un soggetto preposto a tale attività
(una ditta di trasporti o ditta individuale che sia
autorizzata dalle norme vigenti)
,
è importante verificare che abbiano i requisiti per poter
esercitare detta attività
(iscrizione all'Albo Nazionale dell'Autotrasporto per il trasporto
di cose in conto terzi)
e che il trasporto, non venga successivamente sub-appaltato ad un
altro vettore che non sia in regola, poichè, come sotto evidenziato
in rosso,
è prevista la confisca obbligatoria della merce trasportata
.
Il carattere restrittivo della norma è finalizzato a sanzionare in
modo consistente i soggetti che esercitano abusivamente l'attività
di autotrasporto, anche ai fini del risarcimento del danno
economico subito dal proprietario delle merci, a seguito della
confisca di quanto di sua proprietà
Art. 26
c. 1
chiunque esercita l'attività di autotrasporto per conto terzi senza
essere iscritto nell'Albo Nazionale Autotrasportatori o
durante
il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione
dall'Albo
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di
€. 4.130
.
c. 2
chiunque affida l'effettuazione di un trasporto di cose per conto
terzi a chi esercita abusivamente l'attività (c. 1), è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
€. 3.098
.
.
c. 3
alle violazioni di cui al c. 1 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi. In caso di
reiterazione è disposta la confisca del veicolo.
Le sanzioni di cui all'art. 26, c. 2 si applicano al
committente, al caricatore ed al proprietario della merce che
affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia
provvisto del necessario titolo abilitativo, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 21.11.2005, n. 286.
Alla violazione dell'art. 26
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
CONFISCA
delle merci trasportate
, ai sensi del predetto art. 7, comma 2.
IMPORTANTE: il proprietario di merce che ne deve
affidare il suo trasporto,
deve accertarsi
che il soggetto/vettore che dovrà effettuarlo risulti
iscritto all'Albo Nazionale Autotrasportatori o che quest'ultimo,
se in regola, non lo affidi
(in subvenzione)
ad altro soggetto che non sia iscritto a detto Albo.
Qualora le merci sequestrate siano state affidate in custodia ad
una depositeria convenzionata di questa provincia, le spese
relative alla custodia ed alla loro conservazione sono interamente
a carico del trasgressore e/o dei soggetti coinvolti nella filiera
del trasporto effettuato irregolarmente.
Art. 46
c. 1
chiunque dispone l'esecuzione di un trasporto di cose con
autoveicoli o motoveicoli senza la licenza o senza autorizzazioni
oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell' autorizzazione , è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di
€. 4.130
.
c. 2
alla presente violazione consegue il fermo amministrativo del
veicolo per tre mesi. In caso di reiterazione è disposta la
confisca del veicolo.
AREA III - UFFICIO SEQUESTRI E CONFISCHE
Dirigente dell'Area:
Dott. Gabriele Gavazzi - Viceprefetto Aggiunto
Funzionario di riferimento
Sig. Enzo PONZO - Funzionario Informatico
(da trasmettere soltanto da un indirizzo P.E.C.,
specificando nell'oggetto
la motivazione della richiesta)
(
nell'oggetto
occorre specificare in modo chiaro la motivazione della richiesta)
Data pubblicazione il 21/12/2007
Ultima modifica il 07/03/2021 alle 11:35
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