Legalizzazioni
Sezione relativa alla legalizzazione di Documenti
UFFICIO LEGALIZZAZIONE
In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica, l'Ufficio riceverà
esclusivamente su appuntamento
, contingentando gli ingressi presso la struttura nei seguenti
giorni:
- lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Gli appuntamenti potranno essere prenotati
accedendo al link pubblicato sul sito della Prefettura nella
sezione "Servizi ai Cittadini":prefetturareggioemilia.zerocoda.io
oppure contattando l'operatore inviando una e-mail
all'indirizzo:
legalizzazione.pref_reggioemilia(at)interno.it
Gli stessi recapiti potranno essere utilizzati per la richiesta di
informazioni.
La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale
del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un
documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme.
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.
Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.
ACCORDI INTERNAZIONALI fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.
In particolare, in base alla CONVENZIONE DI LONDRA 7 GIUGNO 1968, sono ESENTI DA LEGALIZZAZIONE gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
La Prefettura provvede alla legalizzazione delle firme.
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.
Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.
ACCORDI INTERNAZIONALI fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.
In particolare, in base alla CONVENZIONE DI LONDRA 7 GIUGNO 1968, sono ESENTI DA LEGALIZZAZIONE gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
- AUSTRIA
- CIPRO
- FRANCIA
- GERMANIA
- GRAN BRETAGNA (ESTESA A ISOLA DI MAN)
- GRECIA
- IRLANDA
- LIECHTENSTEIN
- LUSSEMBURGO
- NORVEGIA
- OLANDA ( ESTESA A ANTILLE OLANDESI E ARUBA)
- POLONIA
- PORTOGALLO
- REPUBBLICA CECA
- REPUBBLICA MOLDOVA
- SPAGNA
- SVEZIA
- SVIZZERA
- TURCHIA
Atti soggetti alla legalizzazione, in base alla competenza
- di competenza della Procura della Repubblica: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari
- di competenza della Prefettura - U.T.G. tutti gli altri atti
SONO ESENTI DA LEGALIZZAZIONE A CONDIZIONE CHE RECHINO
L'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati
aderenti alla CONVENZIONE DELL'AJA DEL 5 OTTOBRE 1961
ANDORRA | ANTIGUA E BARBUDA | ARGENTINA |
ARMENIA | AUSTRALIA | AUSTRIA |
AZERBAIJAN | BAHAMAS | BARBADOS |
BELIZE | BIELORUSSIA | BOSNIA-ERZEGOVINA |
BOTSWANA | BRUNEI | BULGARIA |
CIPRO | COLOMBIA | CROAZIA |
DOMINICA | EL SALVADOR | ESTONIA |
FEDERAZIONE RUSSA | FIJI | FINLANDIA |
GERMANIA | GIAPPONE | GRAN BRETAGNA |
GRECIA | GRENADA | HONDURAS |
HONG KONG | ISOLE MARSHALL | ISRAELE |
KAZAKHISTAN | LESOTHO | LETTONIA |
LIBERIA | LIECHTENSTEIN | LITUANIA |
LUSSEMBURGO | MACAO | MACEDONIA |
MALAWI | MALTA | MAURITIUS |
MESSICO | MONACO | NAMIBIA |
NIUE | NORVEGIA | NUOVA ZELANDA |
OLANDA | PANAMA | POLONIA |
PORTOGALLO | ||
REPUBBLICA CECA | ROMANIA | SAINT KITTS E NEVIS |
SAINT VINCENT E GRENADINE | SAMOA | SAN MARINO |
SANTA LUCIA | SEYCHELLES | SERBIA E MONTENEGRO |
SLOVACCHIA | SLOVENIA | SPAGNA |
SURINAME | SVEZIA | SVIZZERA |
SWAZILAND | STATI UNITI D'AMERICA | SUD AFRICA |
TONGA | TURCHIA | TRINIDAD E TOBAGO |
UCRAINA | UNGHERIA | VENEZUELA |
Ai sensi della CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 MAGGIO 1987, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 24.4.1990, n.106, è stata SOPPRESSA FRA BELGIO DANIMARCA, FRANCIA, IRLANDA, ITALIA OGNI FORMA DI LEGALIZZAZIONE O QUALSIASI ALTRA FORMALITÀ EQUIVALENTE O ANALOGA, ANCHE NEL CASO IN CUI GLI ATTI DEBBANO ESSERE ESIBITI ALLA RAPPRESENTANZE CONSOLARI DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, IRLANDA E ITALIA OPERANTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO CHE NON HA RATIFICATO LA PREDETTA CONVENZIONE.
PER GLI ALTRI STATI COMUNITARI, PUR ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES, RESTA FERMO IL REGIME DI LEGALIZZAZIONE, CONSOLARE O PER APOSTILLE, QUALORA ADERISCANO ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 5 OTTOBRE 1961.
Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri .
Documentazione :
Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Costo del servizio :
Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a 14.62 Euro.
Normativa :
- D.P.R.3/11/2000, n.396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa
- Circolare MIACEL 26/3/2001
- Circolare 778/8/81 del 21/10/1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Convenzione di Lussemburgo del 26/9/1957
- Convenzione dell'Aja del 5/10/1961
- Convenzione di Londra del 7/6/1968
- Convenzione di Atene del 15/9/1977
- Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987
- L.24/4/1990, n.106
N.B
. I testi delle Convenzioni possono essere scaricati dal sito
http://itra.esteri.it/
(banca dati trattati internazionali).
Data pubblicazione il 22/12/2007
Ultima modifica il 11/12/2020 alle 13:46
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