OGGETTO: Elezione del 25 maggio 2014 -
Il giorno 23 aprile 2014, alle ore 11,00, ha luogo la riunione per
la disciplina della propaganda elettorale in previsione delle
consultazioni elettorali del 25 maggio p.v., presieduta dal
Prefetto, Dr.ssa Maria Laura Simonetti, assistita dal Dirigente
dell’Ufficio Elettorale Provinciale, Dott. Carlo Colmone.
Alla riunione sono stati invitati i responsabili i rappresentanti
dei Comuni, i Segretari Comunale, gli Ufficiali elettorali, le
Forze dell’Ordine, i partiti e gruppi politici , nonché i
responsabili delle emittenti radio e televisive di questa
Provincia.
Il Prefetto prospetta l’opportunità e l’utilità che si
concordino i più importanti aspetti della campagna elettorale per
le elezioni del 25 maggio 2014 nonché le misure idonee, secondo le
esigenze e le consuetudini locali, per assicurare uno svolgimento
ordinato, regolare, con assoluta libertà dei comizi e di ogni altra
manifestazione di propaganda consentita, nel rispetto dei principi
ispiratori della democrazia, tenendo anche conto della necessità di
non turbare il normale svolgimento delle fondamentali attività dei
Comuni della provincia.
Il Prefetto richiama, al riguardo le norme per la disciplina della
campagna elettorale:
- la legge 04.04.1956, n. 212, così come modificata dalla Legge
24.04.1975, n. 130 e da ultimo la Legge 27 dicembre 2013 n. 146
art.1, comma 400, lettera h (legge di stabilità);
- la legge 25.3.1933 n.81 art.29, 6° comma;
- la legge 10.12.1993 n.515 – Disciplina delle Campagne
Elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati ed al
Senato della Repubblica;
- il D.P.R. del 16.12.1992 n.495 art.59 (come sostituito
dall’art49 del D.P.R. 16.9.1996 n.610);
- la legge 22.02.2000, n. 28 - Regolamento per l’accesso al
Servizio radiotelevisivo pubblico, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21.03.2001.
DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Come noto con riferimento alla elezioni europee, ai sensi
dell’art. 9, comma 1, della legge 22.02.2000, n. 28, si
dispone che "
dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed
indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Per le elezioni comunali, ai sensi dell’art.29, 6° comma,
della legge 25 marzo 1993, n.81, tale divieto decorre dal 30°
giorno antecedente l’inizio della campagna elettorale e,
quindi, dal 26 marzo 2014, e per tutta la durata della stessa.
DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE (legge 4 aprile 1956, n.212, e successive
modificazioni)
Anzitutto, si richiama l’attenzione sulle modifiche
recentemente apportate alla legge 04.04.1956, n. 212, con la Legge
27 dicembre 2013 n. 146 art.1, comma 400, lettera h (legge di
stabilità). Tali modifiche, dettate dalla necessità del
contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre
l’eliminazione della propaganda indiretta hanno anche
determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.
Viene sottolineata la necessità che siano assicurate la parità di
trattamento, la completezza e l’imparzialità rispetto a tutti
i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale e che
sia consentito ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati ,
l’accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni
di parità fra loro.
In tale spirito si stabiliscono le seguenti prescrizioni di
carattere generale, con la concorde adesione e l’impegno di
scrupolosa osservanza da parte delle organizzazioni politiche
rappresentate nella riunione.
Si ricorda che:
- non possono essere fatte affissioni fuori dagli spazi
consentiti (che possono essere utilizzati dopo l’assegnazione
da parte della Giunta Comunale) e non possono essere fatte
“iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini,
palizzate, recinzioni” (art. 1, legge 04.04.1956, n. 212) ed
a maggior ragione, su monumenti, opere d’arte di qualsiasi
genere ed ovunque ciò sia incompatibile con il rispetto
dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico ed
ambientale; le Forze dell’Ordine e le Polizie Municipali
vigileranno per l’applicazione delle previste sanzioni di
legge a carico dei trasgressori;
- dal momento dell’assegnazione degli spazi per
l’affissione dei manifesti elettorali,
l’Amministrazione Comunale è tenuta, per legge, a provvedere
alla defissione od
imbiancatura dei manifesti affissi fuori degli spazi
autorizzati a ciascun partito, da disporre nel minor tempo
possibile;
- devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che
non debbono essere strappati, deturpati o coperti.
CONCOMITANZA DELLE MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE CON LE
RICORRENZE DEL 25 APRILE E DEL 1° MAGGIO
Si rappresenta che le manifestazioni indette per le ricorrenze del
25 aprile e del 1° maggio – ricadenti nel periodo dello
svolgimento della campagna elettorale per la predette consultazioni
– purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alle
ricorrenze medesime, non costituiscono forma di propaganda
elettorale.
Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi
diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.
INIZIO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE: DIVIETO DI ALCUNE FORME DI
PROPAGANDA
(art.6 della Legge 4.4.1956, n.212 e art.7, comma 1, della Legge
24.4.1975 n.130)
L’articolo 6 della legge 04.04.1956, n. 212 , come sostituito
dall’art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, prevede che
“
dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni e
quindi dal 25 aprile 2014
(al di là del fatto che nelle riunioni non possono essere portati
strumenti atti ad offendere),
SONO VIETATI:
-
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a
carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le
sedi dei partiti;
-
il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al
pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza
l’obbligo di preavviso al Questore (art.7, comma 1, l.24.4.75
n.130)
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI
Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 25 aprile 2014,
l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei
termini e nei limiti di cui all’art.7, comma 2, della legge
24.4.1975, n.130.
Si rammenta al riguardo che t
ale forma di propaganda elettorale, ai sensi dell’art.59
comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 (come sostituito
dall’art49 del D.P.R. 16.9.1996 n.610), è soggetta
all’autorizzazione del Sindaco del Comune o, nel caso in cui
la stessa si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto
della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all’ora di
inizio dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi
stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita
cittadina.
L’impianto di amplificazione dovrà essere installato nel
perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno
anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia
cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.
Per la propaganda con il giornale parlato, non si potrà installare
ed usare più di due impianti di altoparlanti fissi e la propaganda
di che trattasi verrà effettuata solo nei luoghi previamente
segnalati al Comune.
La pubblicità fonica fuori dei centri abitati è consentita dalle
ore 9 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone
e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza
degli stessi negli orari fissati come in precedenza (ai sensi
dell’art.59 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n.495).
Il tono dell’altoparlante dovrà essere moderato.
Le riunioni di propaganda elettorale organizzate avvalendosi di
apparecchiature amplificatrici montate su appositi veicoli ed usati
stando il veicolo fermo potranno avere una durata massima di
mezz’ora ed essere tenute, nella stessa giornata, in luogo
distante almeno 500 metri dalla sosta precedente e sempreché nelle
vicinanze non siano in corso altre analoghe riunioni di propaganda
elettorale, che potrebbero essere disturbate.
Durante il periodo della campagna elettorale, l’uso di
altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito soltanto per il
preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi
e le riunioni di propaganda elettorale soltanto dalle ore 9 alle
ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 21.30 del giorno della
manifestazione e di quello precedente, ai sensi dell’art. 7,
2° comma, della Legge 130/1975.
PROPAGANDA FIGURATIVA MOBILE
L’uso del cinemobile durante la campagna elettorale è
subordinato al nulla osta del competente Dicastero per i cinemobili
stessi (automezzi) ed al rilascio della licenza da parte del
Sindaco, ai sensi dell’art. 68 TULPS.
Inoltre tutti i films da proiettare dovranno essere accompagnati
dal nulla osta alla proiezione, concesso pure dal competente
Dicastero. A tale fine gli interessati dovranno ottenere il visto
dell’autorità locale di P.S., ai sensi dell’art. 118
del Regolamento per l’esecuzione delle leggi di P.S,
approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635.
I cinemobili potranno funzionare nelle ore e nelle località in cui
vengono tenuti i comizi.
Al riguardo gli incaricati dei partiti, gruppi o movimenti
politici, prenderanno accordi con le autorità e gli organi di
polizia locale.
La stessa procedura dovrà essere osservata per qualsiasi proiezione
cinematografica all’aperto.
I partiti, gruppi o movimenti politici, come praticato per i
comizi, dovranno, peraltro, avere preventivamente richiesto ed
ottenuto dal Comune la disponibilità del luogo pubblico ove si
intende effettuare la proiezione. Valgono per le proiezioni le
norme stabilite per i comizi.
E’ consentita altresì la propaganda elettorale a mezzo di
automezzi appositamente attrezzati (c.d. Vele), o tappezzati con
materiale pubblicitario elettorale.
I veicoli che recano tali mezzi di propaganda devono naturalmente
avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione
stradale.
Detti automezzi, peraltro, non potranno sostare in pubblica strada
per oltre un’ora e, dalle 21,00 alle 07,00 dovranno essere
ricoverati in apposite autorimesse, oppure l’Amministrazione
comunale individuerà una piazza ove far sostare nelle ore notturne
gli automezzi in questione.
Le Forze di Polizia sono tenute, ai sensi della legge 24 aprile
1975 n. 130 a far rimuovere, a spese del proprietario del mezzo, i
veicoli di cui sopra che non ottemperino alle suddette
prescrizioni.
COMIZI ELETTORALI
Il più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato
da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in
qualunque modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo nei comizi.
Restano esclusi i contraddittori in luoghi pubblici; saranno
ammessi pubblici dibattiti purchè preventivamente concordati tra le
forze politiche partecipanti.
Qualora i comizi siano tenuti all’interno di pubblici locali,
i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di
agibilità; è consentita l’installazione di altoparlanti
esterni, nel rispetto della quiete pubblica e degli orari
consentiti.
Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate dalle
ore 10 alle ore 23 nei giorni feriali - salvo variazioni da
adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e
prefestivi l’orario potrà essere protratto fino alle ore 24 e
così nell’ultima settimana della campagna elettorale.
Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle
caserme, delle scuole durante l’orario dell’attività
scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i
cimiteri, gli incroci stradali ed il luoghi di più intenso traffico
cittadino
.
Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici,
sono invitati ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in
concomitanza con lo svolgimento di
eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il
periodo della campagna elettorale.
L’orario iniziale dei comizi potrà essere anticipato
alle ore 7,30 limitatamente ai comizi da tenersi in prossimità di
fabbriche ove il lavoro si svolga a turni; i comizi saranno,
inoltre, consentiti nelle adiacenze delle fabbriche durante gli
orari di mensa. Tali comizi dovranno, comunque, svolgersi in modo
da consentire il libero accesso a persone o cose nelle fabbriche
stesse.
Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei
pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il
regolare svolgimento dell’attività dei mercati stessi.
Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o
movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o
altrimenti, sempre nel lato opposto o di fianco, comunque ad una
congrua distanza, dal tempio o dalle sedi suddette.
I rappresentanti del partiti o gruppi politici dovranno fare
richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno
48 ore
prima della manifestazione.
Al riguardo, i Comuni della Provincia di Prato provvederanno
a comunicare alle componenti politiche che partecipano alla
consultazione elettorale, le piazze ed i locali di proprietà
comunale che potranno essere utilizzati per le riunioni di
propaganda elettorale, specificando per il Comune di Prato, le due
piazze in cui sarà prioritaria la tenuta dei comizi.
Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati
più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti
e gli esponenti dei partiti sono invitati a far sì che la durata
dei comizi stessi non superi il massimo di un’ora e trenta,
salvo diversi accordi fra le parti e per l’ultima settimana
nella quale si suggerisce la limitazione di un’ora.
Nel caso che un comizio non potesse avere luogo
nell’ora preventivamente stabilita o per causa di maltempo o
per forza maggiore, esso potrà essere tenuto, dopo che avranno
avuto termine i comizi già fissati per il medesimo giorno, salvo
diverso accordo fra le parti.
Qualora un partito non dovesse tenere il comizio
nell’ora assegnatagli ha facoltà di cambiare con altro
partito il proprio turno.
Qualora siano preannunciati
più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio
per motivi di ordine pubblico, dopo un intervallo di almeno trenta
minuti, in modo da assicurare il regolare deflusso ed afflusso del
pubblico.
Si invitano i soggetti interessati a non distribuire manifestini od
altro durante i comizi di altri partiti, né intervenire con
bandiere e/o cartelli di altre coalizioni politiche.
E’ consentita l’occupazione di delimitati spazi di
suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti,
gazebo, camper ecc…) per la diffusione di materiale
propagandistico, previa richiesta all’Autorità Comunale.
La richiesta in esame potrà contenere un programma settimanale e
dovrà essere presentata entro le ore 17,00 del giovedì precedente
alla settimana di programmazione.
Della suddetta richiesta ne dovrà essere data notizia alle locali
Forze di Polizia.
RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO
Per
eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli
messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni,
conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne
notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il
tramite dell’Arma dei Carabinieri.
A norma dell’articolo
19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni “a decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali …., i comuni sono tenuti a mettere a
disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri ai
partiti ed ai movimenti presenti nella competizione elettorale in
misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti
per conferenze e dibattiti”.
A tale scopo i Sindaci sono invitati a comunicare tempestivamente
ai partiti, ai gruppi ed ai movimenti politici i locali e le piazze
individuati per la tenuta delle manifestazioni di propaganda
elettorale.
I Sindaci daranno immediatamente notizia delle manifestazioni in
programma, alla Questura, direttamente o per il tramite
dell’Arma dei Carabinieri.
I Comuni, a tal fine, terranno presso l’Ufficio di segretaria
del Sindaco un registro sul quale sarà tenuto il calendario delle
manifestazioni programmate in ogni singolo luogo adibito a
manifestazione elettorali.
C O R T E I
I partiti o gruppi politici sono invitati ad evitare, durante il
periodo della propaganda elettorale, cortei, staffette
ciclistiche-motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque
parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale.
Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti nella
sede comunale.
INSTALLAZIONE TABELLONI
L’uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche mostre
fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico
concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario
alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarvi una
forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi
spazi: sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa
venga svolta in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta
in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento della campagna
elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.
FESTIVALS E ALTRE INIZIATIVE
Lo svolgimento dei festivals o iniziative intese alla raccolta di
sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico o
aperto al pubblico sarà consentito nel rispetto della disciplina
prevista dalle norme delle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile
1975, n. 130, che prevedono, in particolare, l’uso di spazi
esclusivi per le affissioni, il divieto di ogni forma di propaganda
luminosa o figurativa a carattere fisso ed in luogo pubblico e
limitazioni all’uso di altoparlanti su mezzi mobili; le
manifestazioni di cui trattasi non possono, in ogni caso, aver
luogo durante il giorno precedente e nei giorni stabiliti per le
elezioni, a norma dell’articolo 8 della legge n. 130/1975.
AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI (artt. 17, 18 e 20 della legge 10
dicembre 1993, n.515)
Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono
accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale
elettorale.
Al riguardo, sul sito
www.poste.it
, potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste
Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da
osservare per usufruire di tali agevolazioni.
Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni,
sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico,
l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su
quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli
allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati
dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna
elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed
esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto
l’arco della campagna elettorale, si applicano le
disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di
parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione
politica.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014 sono stati
pubblicati sia il provvedimento 1° aprile 2014 della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisi sia la delibera 2 aprile 2014
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti
disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
d’informazione relative alla campagna per le elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 sono state
pubblicati due provvedimenti, entrambi in data 2 aprile 2014, della
Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la
Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi concernenti, il primo, la
campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i
giorni 4 maggio (in Trentino Alto Adige) e 25 maggio 2014, il
secondo, le elezioni regionali dell’Abruzzo e del Piemonte
indette per domenica 25 maggio 2014.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
riguardanti, la prima, le elezioni amministrative del 25 maggio
2014 e, la seconda, le elezioni regionali dell’Abruzzo e del
Piemonte di domenica 25 maggio 2014.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 è stato
pubblicato il provvedimento in data 6 marzo 2014 del Garante per la
protezione dei dati personali con il quale vengono ribaditi criteri
e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti,
fra l’altro, la propaganda elettorale e la connessa
comunicazione politica.
I Comitati regionali per le comunicazioni (Co.re.com) operano come
organi funzionali dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Per la Toscana il Co.re.com ha sede a Firenze in Via de’
Pucci n.4
(tel.055.2387880-fax055/2387871)
Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei
candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali. Limiti
di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia
Si ritiene opportuno che venga richiamata l’attenzione di
tutte le forze politiche sull’articolo 13 della legge 6
luglio 2012, n. 96, che, con riferimento alle elezioni comunali, ha
introdotto,
per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
,
limiti massimi di spesa per la campagna elettorale
di ciascun candidato alla carica di Sindaco, di ciascun candidato
alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento
o lista che partecipa alle elezioni.
Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’applicazione di
alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515,
come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012,
riguardanti, tra l’altro, il regime di pubblicità e controllo
delle spese elettorali,
la nomina del mandatario elettorale
e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e
per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti,
movimenti politici e liste.
L’articolo 14 della medesima legge ha, poi,introdotto
limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte
di istituti demoscopici
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione
e quindi
a partire da sabato 10 maggio 2014
sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi
dell’
art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere
pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici
sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli
elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un
periodo precedente a quello del divieto.
Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività
di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita
dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di
proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione
demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e
non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato
svolgimento delle operazioni elettorali.
Si ritiene,inoltre, che la presenzadi incaricati all’interno
delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti
nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa
essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli
uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla
chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23
di domenica 25 maggio 2014), purchè in ogni caso non venga turbato
il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.
LA PROPAGANDA ELETTORALE
NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLI STABILITI PER LE VOTAZIONI
Dal giorno antecedente quello della
votazione , e quindi da
sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura della operazioni di voto
sono vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e
manifesti di propaganda elettorale.
- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri
dall’ingresso delle sezioni elettorali.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o
periodici, nella bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente
autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione
dei comizi.
Si ricorda che, al pari di quanto convenuto in occasione di
precedenti consultazioni elettorali, l'esibizione del simbolo del
partito, gruppo o movimento politico di appartenenza da parte del
rappresentante di lista nell'ambito del solo plesso ove si tengono
le votazioni, contenuto nelle normali dimensioni che possano
evidenziare le funzioni svolte (tesserino, distintivo, ecc.), non
costituisce forma di propaganda elettorale.
Sono
sempre vietate la propaganda e le pubblicità politiche ed
elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o
slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a
promuovere un’immagine negativa dei competitori lesiva dei
diritti della persona.
La
risoluzione di eventuali divergenze nell’applicazione del
presente accordo è devoluta all’opera conciliatrice del
Sindaco del Comune, il quale conclude sulle questioni insorte dopo
aver sentito i partiti interessati e tenuto conto anche delle
tradizioni religiose e culturali nazionali e locali.
***
Il Prefetto
s’impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente
verbale alle Amministrazioni Comunali della Provincia di Prato, ai
partiti ed ai gruppi politici partecipanti alla competizione
elettorale in programma con l’invito a rendere edotte le
proprie sezioni ed i propri associati al fine di ottenerne la più
stretta osservanza.
Sarà
compito delle Forze dell’Ordine attivare ogni utile procedura
per evitare qualsiasi motivo di tensione, in modo che sia
assicurata la piena libertà alle manifestazioni di propaganda,
nonché al fine di frustrare qualsiasi tentativo inteso ad impedire
il democratico svolgimento della campagna elettorale.-
Il
presente verbale sarà inviato via e-mail a tutti gli interessati e
sarà di seguito pubblicato sul sito ufficiale di questo U.T.G.
Prato, 23 aprile 2014