La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che
ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché
dell'autenticità della firma stessa.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del
Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per
l'estero.
La Prefettura-
U.T.G. legalizza:
-
atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore
all'estero;
-
atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare
estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.
ATTENZIONE
La legalizzazione degli atti firmati dai
Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura
della Repubblica.
La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata
dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il
documento.
La legalizzazione delle firme non è necessaria
per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla
Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro,
Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca,
Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d."Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del
documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo
della legalizzazione.
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento
italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un documento
consolare estero in Italia.
Cosa fare
L'interessato o altra persona delegata può presentare e/o ritirare la
documentazione da legalizzare direttamente in Prefettura.
E' possibile trasmettere per posta il documento avendo cura di indicare
l'indirizzo al quale il documento dovrà essere restituito.
Documentazione richiesta:
L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o
consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo
(€ 14,62), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da
ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
Riferimenti normativi:
-
D.P.R. 28/12/2000, n. 445
-
D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione
dell'ordinamento dello Stato civile)
-
Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
-
Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
-
Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968