Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative
alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami
tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una
segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al
trasgressore l'illecito amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della
violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela
della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai
fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del
D.P.R.
309/90).
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è convocata
presso il
Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della
Prefettura-U.T.G. per un colloquio che si svolgerà con l'ausilio
dell'esperienza professionale di un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i genitori, al
fine di fornire loro una corretta informazione sulle sostanze stupefacenti e sulle strutture
pubbliche e private a cui rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è avvenuto il
sequestro della sostanza stupefacente, può essere autorizzato a svolgere il previsto colloquio
presso la Prefettura di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al Prefetto del
luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo. Il colloquio ha lo
scopo di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione
e recupero del soggetto.
Iter del procedimento a carico del detentore
di sostanze stupefacenti
Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
-
Nel caso di prima segnalazione e solo per uso
di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il
futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il Prefetto può archiviare il procedimento con un
formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
-
Nel caso di
seconda segnalazione per sostanze
di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina,
anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se
ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, nel corso del colloquio si propone al
trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'
A.S.L. di residenza (
Ser.T.)
per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.
I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei cataboliti
urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario interventi farmacologici e, nei casi
particolarmente gravi, anche l'inserimento presso comunità terapeutiche.
Il
N.O.T. verifica periodicamente con gli operatori del
Ser.T.
l'andamento del programma terapeutico. Una volta comunicata la conclusione del programma il
procedimento amministrativo a carico del soggetto verrà archiviato.
-
Se il soggetto
non si presenta
al colloquio previsto,
o
rifiuta di effettuare il programma terapeutico, o
lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono applicate le sanzioni
previste dall'
art. 75 del D.P.R.309/90 che prevedono la sospensione, da 1 a 4 mesi, della patente
di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.
In tutti i casi in cui il
N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di sostanze
stupefacenti ne da comunicazione al
Ser.T. competente per territorio. (art.121
D.P.R. 309/90)
.
I dati relativi alle varie fasi del
procedimento amministrativo ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al
Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti segnalati per consumo personale di
sostanze stupefacenti vengono trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la
Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce: l'
archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico Nazionale (SISTAN) sul
monitoraggio della popolazione tossicodipendente co
n informazioni
anagrafiche, stato civile, titolo di studio, professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito
colloqui, sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione, segnalazioni ai
Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della
privacy.
Le sanzioni amministrative, previste dall'
art. 75 del
D.P.R. 309/90 in
caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le seguenti:
-
sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
-
sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di
conseguirla;
-
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o
divieto di conseguirli;
-
sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi
-
Legge 24/11/81 n.689
-
Legge 26 giugno 1990 n.162
-
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 -
ART.127)
-
Decreto 12 luglio 1990 n.186
-
-
Legge 18 febbraio 1999 n.45