La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue),
per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati
requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi
regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO
(art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA
(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A
CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Chi può fare la richiesta:
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a da almeno 2 anni e residente legalmente
in Italia. Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a da almeno 3 anni e residente
all'estero. Se ci sono figli nati o adottati dalla coppia i suddetti termini sono
dimezzati
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-
U.T.G. del luogo di residenza
debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di
matrimonio, alla competente Autorità Consolare.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità
(esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda.
- certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto
e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato dei carichi pendenti e del casellario
giudiziario;
- estratto dell'atto di matrimonio;
- ricevuta bollettino versamento €. 200,00 sul c/c n.
809020 intestato al Ministero dell'Interno - D.L.C.I. - Cittadinanza (presso gli uffici postali
sono disponibili bollettini precompilati).
NOTA BENE
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione richiesta
al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto
attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine,
nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato
politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della
cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla
Prefettura -
U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve
prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno
successivo al giuramento.
2)
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
Chi può fare la richiesta:
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio
italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro
anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio
italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo
grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio
italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze
dello Stato Italiano.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-
U.T.G. del luogo di residenza
debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da 14,62
euro.
Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda alla competente Autorità
Consolare.
Documentazione richiesta:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità
(esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato secondo le indicazioni
contenute nel modello di domanda.
- certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto
e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario;
- copia dei CUD o modelli 101 attestanti i redditri percepiti nei 3 anni precedenti alla
presentazione dell'istanza;
- ricevuta bollettino versamento €. 200,00 sul c/c n. 809020 intestato al Ministero
dell'Interno - D.L.C.I. - Cittadinanza (presso gli uffici postali sono disponibili
bollettini precompilati).
NOTA BENE
- I rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata
ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto
attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine,
nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato
politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della
cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura -
U.T.G. all'interessato il quale,
entro 6 mesi dalla notifica, deve
prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno
successivo al giuramento.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Ultima modifica il 30/09/2009 alle 16:28:47