L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti
amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del
rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha
sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso
l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea
documentazione.
Non è ammessa audizione personale.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può
emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale
aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità
dell'illecito.
Dirigente dell'Area:
Dott.ssa Sabrina ORICCHIOEmail Dirigente dell'Area: sabrina.oricchio(at)interno.itAssegni
Orari di ricevimento:- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
- Venerdì dalle 09:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: terzo piano, stanza 21
Telefono: 0574/4301
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di
pagamento
Cosa fare
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice
di Pace competente per territorio (vedi il modello
A fac-simile di
ricorso)
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso
l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di
rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione
pecuniaria)
Per i soli assegni senza provvista, la
sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno,
degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60
giorni.
La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente
mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca
comprovante il versamento dell'importo dovuto.
Riferimenti normativi
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Legge 24 novembre 1981, n. 689
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Legge 15 dicembre 1990, n. 386
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Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507