Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Segnalazioni del Prefetto su specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela per operazioni di finanziamento
L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1
1
, ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare
all'Arbitro Bancario Finanziario
2
(ABF) specifiche problematiche relative alle valutazioni del
merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di
finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di
informazioni presso la banca interessata.
Al riguardo, si ritiene opportuno far presente alcune indicazioni
operative per l’attivazione dello strumento, in linea con le
disposizioni attuative della Banca d’Italia di prossima
emanazione.
La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto che, a tal
fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (
sede di Roma per i clienti residenti in Toscana
) una segnalazione corredata:
a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta
per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese
di procedura;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una
risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30
giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto
medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le
osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati
dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso
e I'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario
sottoporre la controversia all' ABF.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti
sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui
al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni
della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla
citata documentazione, tenendone conto nella redazione della
propria relazione.
La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata
contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere
effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda,
anche in caso di mancata risposta di quest' ultima all'invito di
cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica
sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato
all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali
sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i
30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza,
al Prefetto.
Al fine di rendere operativo il suindicato strumento, le istanze
della clientela dovranno essere inviate esclusivamente
all'indirizzo di posta elettronica certificata
gabinetto.prefpo(at)pec.interno.it
o al dr. Crea (
bartolovincenzo.crea(at)interno.it
) avvalendosi del modello a tale scopo predisposto, scaricabile dal
sito internet di questa Prefettura all'indirizzo web
www.prefettura.it/pra
to
alla sezione
"Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF)".
Ogni informazione ulteriore può essere acquisita al numero
0574-430266 o presso l'U.R.P. Multiente di Piazza del Comune (tel.
0574-1836096, Numero Verde 800058850)
1
S
i riporta il testo dell'
art.
27-bis comma 1-quinquies
“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala
all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo
128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e
servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di
istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha
invitato la banca in questione, previa informativa sul merito
dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla
meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre
trenta giorni dalla segnalazione.”
2 L'
Arbitro Bancario Finanziario
(
ABF
)
è un organismo istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo
Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul
risparmio). Un sistema
stragiudiziale
di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli
altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei
collegi di Roma, Milano e Napoli.
Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di
risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario,
presentando ad essi un reclamo.
L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le
controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e
finanziari di valore non superiore a 100 mila euro
. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma
gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro
inadempienza è resa pubblica.
Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria,
nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la
condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi
al giudice. In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali (D. Lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011,
stabilisce che per instaurare un procedimento civile in materia di
contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere
preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione
disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura davanti all'ABF.
La Banca d'Italia fornisce i mezzi per il funzionamento dell'ABF.
Data pubblicazione il 14/11/2012
Ultima modifica il 25/06/2014 alle 08:40
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