Rinnovo della licenza
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone in rinnovo della licenza
Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto, il
titolare della licenza deve presentare -almeno 30 giorni prima
della scadenza- una dichiarazione di responsabilità circa
l'intendimento di proseguire il servizio.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone automaticamente il rinnovo annuale della licenza.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone automaticamente il rinnovo annuale della licenza.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza
Dirigente:
Dott.ssa Silvia Montagna
Responsabile del procedimento/addetto:
Catia Paolini
Ubicazione dell'Ufficio: Terzo Piano - Stanza P.3.8
Orario di apertura al pubblico: Lunedi - Mercoledi - Venerdi: 9.00 - 12.00
Telefono: 0573/350331
Indirizzo di posta elettronica: gabsicurezza.pref_pistoia(at)interno.it
P.E.C.: protocollo.prefpt(at)pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: POLIZIA AMMINISTRATIVA)
Ubicazione dell'Ufficio: Terzo Piano - Stanza P.3.8
Orario di apertura al pubblico: Lunedi - Mercoledi - Venerdi: 9.00 - 12.00
Telefono: 0573/350331
Indirizzo di posta elettronica: gabsicurezza.pref_pistoia(at)interno.it
P.E.C.: protocollo.prefpt(at)pec.interno.it (nell'oggetto della P.E.C. inserire la parola chiave: POLIZIA AMMINISTRATIVA)
Chi può fare la richiesta
La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza
in scadenza
Cosa fare
La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere
presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la
sede dell' istituto di vigilanza privata
Documentazione richiesta
- Dichiarazione di prosecuzione dell'attività in bollo da € 16.00 (vedi il modello 2)
Riferimenti normativi
- R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 del T.U.L.P.S.
- R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 08/02/2017 alle 12:34
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