Ricongiungimento Familiare - Parte Generale
Info su Ricongiungimento Familiare
PROCEDURA PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
Parte generale
CHI PUO' RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
?
Lo straniero residente in Italia, titolare di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non
inferiore ad un anno, rilasciato per i seguenti motivi:
|
COSA BISOGNA AVERE PER POTER RICONGIUNGERE UN FAMILIARE ?
1) UN ALLOGGIO
Il richiedente deve avere la disponibilità di un alloggio che possa
ospitare i familiari che devono essere ricongiunti.
Il competente ufficio comunale rilascia il
certificato di idoneità alloggiativa
, cioè la dichiarazione di quante persone possono abitare
nell'alloggio e che l'abitazione rispetta i requisiti
igienico-sanitari.
2) UN REDDITO
Il richiedente deve avere la disponibilità di un
reddito minimo annuo
derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno
sociale per ogni familiare da ricongiungere. " (VEDI TABELLA SOTTO)
Nel calcolo non si tiene conto solo del reddito del richiedente, ma
"del
reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi" che deve essere opportunamente
documentato.
|
REDDITO PER RICONGIUNGIMENTO
| Reddito Annuo
|
Richiedente
| 5.824,91
|
1 familiare
| 8.737,50
|
2 familiari
| 11.650,00
|
3 familiari
| 14.562,50
|
4 familiari
| 17.475,00
|
2 o più minori 14
anni
| 11.650,00
|
2 o più minori 14 anni + Familiare
2 o più familiari titolari di protezione sussidiaria
| 14.562.50
|
Per i titolari dello status di rifugiato e per coloro che godono
della protezione sussidiaria, si rimanda all'art.29 bis del D.Lg.vo
286/98.
Dal 17 agosto 2017 la domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare deve essere inoltrata con le consuete modalità
telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia corredata della documentazione relativa al possesso dei
requisiti circa il reddito e l'alloggio.
I documenti da presentare
(
http://www.prefettura.it/pistoia/contenuti/Ricongiungimento_familiare_documentazione_da_presentare_dal_17_agosto_2017-53958.htm
) devono essere
scannerizzati ed inviati, allegati alla domanda di nulla osta al
ricongiungimento
familiare,
sul
sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI) (
https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2
), per i soli moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento
familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle
quali effettuare l'upload dei documenti necessari alla
presentazione di tali istanze.
Ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB
ed i formati ammessi sono: PDF, JPEG, TIF.
L'operatore dello Sportello potrà inviare un messaggio email
all'utente registrato, per richiedere di consegnare presso lo
Sportello stesso, eventuali documenti ad integrazione.
Permangono in vigore per gli stranieri titolari dello status di
rifugiato o del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria le
disposizioni di cui all'
art.
29 bis
del
T.U.
La nuova procedura consentirà il rilascio del nulla osta entro 90
giorni dalla data di presentazione della domanda; il richiedente,
infatti, potrà recarsi presso lo Sportello Unico solo per la
consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi
risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente e già
valutati idonei dall'Ufficio, gli verrà consegnata subito la
comunicazione di avvenuto rilascio del nulla osta al
ricongiungimento familiare.
COSA SUCCEDE DOPO IL NULLA OSTA
Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello
Sportello unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è
stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto
di ingresso in Italia
all'autorità diplomatico-consolare italiana
competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta,
presentando
la certificazione
attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni
atto di stato civile necessario,
debitamente tradotta e legalizzata
Ottenuto il Visto d'Ingresso, i familiari ricongiunti,
entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia
, devono chiedere un appuntamento attraverso gli
Sportelli CISI
per completare la procedura di primo ingresso presso lo Sportello
Unico per l'Immigrazione.
Lo Sportello Unico rilascerà ai familiari ricongiunti una ricevuta
per il ritiro del Primo Permesso di Soggiorno per Ricongiungimento
Familiare presso la Questura.
Normativa
artt.28 e 29 D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni;
art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. n.5/07; D.L. n. 13/17
artt.28 e 29 D. Lgs. n.286/98 modificato dalla L. 189/02 e successive modifiche ed integrazioni;
art.6 D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni; D. Lgs. n.5/07; D.L. n. 13/17
Data pubblicazione il 04/09/2019
Ultima modifica il 04/09/2019 alle 12:11
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