F.A.Q.
Quesiti sul cambio nome e cognome
F.A.Q.
- A CHI DEVO PRESENTARE LA DOMANDA DI CAMBIAMENTO DEL COGNOME O DEL NOME?
- la richiesta va rivolta al Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quella nella cui circoscrizione è situato l'ufficio di stato civile ove è depositato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
- SONO UN CITTADINO ITALIANO MA RESIDENTE ALL'ESTERO A CHI DEVO PRESENTARE LA DOMANDA PER IL CAMBIAMENTO DEL COGNOME O NOME?
- la richiesta va rivolta alla Prefettura della provincia del luogo di ultima residenza (Comune di iscrizione AIRE) per il tramite dell'Ambasciata o Consolato italiano del luogo di residenza.
- SONO UNA PERSONA MAGGIORENNE E MI PIACEREBBE AGGIUNGERE IL COGNOME DI MIA MADREA. QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO PRESENTARE?
- deve essere presentata un'istanza, sottoscritta in modo leggibile dal richiedente, con apposta una marca da bollo da € 16,00, alla quale occorre allegare :
1- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità del richiedente
2- una dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita,
residenza, cittadinanza e stato di famiglia, ai sensi del D.P.R. n.
447/2000
3- una dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà elencante i
cointeressati (tra cui i parenti entro il IV grado, ovvero i
genitori, fratelli e sorelle del richiedente, nonni e bisnonni) che
portano sia il cognome attuale del richiedente sia quello che lo
stesso intende aggiungere, specificando il vincolo di parentela,
unitamente all'assenso, debitamente sottoscritto, di tutti coloro
che risultano elencati nella sopracitata dichiarazione con allegata
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- SONO UNA PERSONA MAGGIORENNE E VOGLIO AGGIUNTERE IL COGNOME PER EVITARNE L'ESTINZIONE
- è necessario allegare all'istanza un ALBERO GENEALOGICO, da redigersi ai sensi della normativa in materia di autocertificazione.
Di volta in volta , a seconda degli interessi coinvolti nel
procedimento l'Ufficio potrà valutare l'opportunità di acquisire i
consensi di alcuni controinteressati, compilando l'apposito modello
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando
fotocopia del documento di identità dei dichiaranti.
Si precisa che l'ufficio in linea di massima non considera
favorevolmente le richieste di acquisire cognomi che risultano
estinti da più di 30/40 anni.
- SONO UN MAGGIORENNE E VOGLIO CAMBIARE IL NOME (PRENOME) IN QUALI CASI è CONSENTITO?
- è possibile cambiare il nome (prenome) :
- per sanare discrepanze e disguidi tra i vari documenti in
possesso del richiedente : una o più lettere errare nel proprio
nome;
- scegliere solo un nome se il richiedente ne ha più di uno.
- nell'aggiunta di un nome o nella sostituzione con altro nome, per
le ragioni più varie.
- I documenti richiesti sono tutti quelli ufficiali o ufficiosi da cui risulti l'uso di fatto protratto nel tempo del nome che si intende acquisire (corrispondenza, bollette, documentazione fiscale, o bancaria ecc);
- Dichiarazioni testimoniali attestanti che il richiedente è già noto, in ambiente familiare, lavorativo e sociali, con il nome che intende acquisire; le dichiarazioni dovranno essere formulate sul modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti
- SONO UN MAGGIORENNE CHE, PER MOTIVI RELIGIOSI, VUOLE CAMBIARE IL NOME. È CONSENTITO?
- occorre presentare oltre all'istanza un 'attestazione eventualmente tradotta e legalizzata che attesti la conversione o l'appartenenza ad una nuova chiesa o religione .
- SONO UN MAGGIORENNE E VORREI AGGIUNGERE IL COGNOME DEL COMPAGNO O DEL SECONDO MARITO DI MIA MADRE
- i documenti da produrre oltre all'istanza sono:
1 - consenso del padre biologico;
2 - consenso del compagno o del secondo marito della madre e di
eventuali suoi figli maggiorenni
3 - le dichiarazioni dovranno essere formulate sul modello di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando
fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Si rammenta che la modifica del cognome non comporta alcuna
variazione dei rapporti giuridici tra l'istante e colui del quale
si acquisisce il cognome. La modificazione dello status di
filiazione si può ottenere soltanto tramite adozione.
- VORREI CAMBIARE IL COGNOME, CAMBIERA' ANCHE IL COGNOME DEI MIEI FIGLI?
- Sì . il figlio subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva.
Se il figlio è minorenne subisce il cambiamento del cognome, senza
alcuna possibilità di scelta.
Se il figlio è maggiorenne può avvalersi della possibilità, ai
sensi degli artt. 33 del D.P.R. n. 396/2000, comma 2 e 49, lett p)
di scegliere, entro 1 anno dal giorno in cui viene a conoscenza
dell'intervenuta modifica, di mantenere il cognome portato
precedentemente. La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato
civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con
comunicazione scritta.
- SE CAMBIO IL NOME O IL COGNOME, DEVO CAMBIARE I DOCUMENTI?
- Sì. Se si cambia il nome o il cognome, si devono rifare tutti i documenti che servono per identificare una persona ( per es. carta di identità, passaporto, patente) e i documenti dove sono riportate le generalità del richiedente ( bollette, contratti di acquisto, mutui, c/c bancari o postali , ecc)
- SONO UN CITTADINO STRANIERO MA RESIDENTE IN ITALIA. POSSO FARE LA RICHIESTA DI CAMBIO NOME O COGNOME?
- no . il procedimento di cambiamento del nome o del cognome di cui agli artt. 89 e segg. del D.P.R. 396/2000 e successive modifiche, non si applica ai cittadini stranieri.
- NEL PROCEDIMENTO DEL CAMBIAMENTO DEL COGNOME E/O NOME è POSSIBILE DELEGARE UN'ALTRA PERSONA?
- la domanda è personale e come tale sarà firmata dal richiedente interessato.
La delega, sottoscritta dal delegante e corredata dalla fotocopia
del documenti di identità, riguarderà esclusivamente gli aspetti
amministrativo-procedurali (deposito atti, ritiro, ecc) ovvero non
personali.
- QUANTI NOMI SI POSSONO DARE AD UN BAMBINO?
- l'art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche dispone che il nome imposto al bambino può essere composto da uno o più elementi, anche separati da una virgola, non superiori a 3.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da una virgola,
negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello
stato civile e dall'ufficiale di anagrafe risulterà solo il primo
nome.
- CON IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA MI è STATO CAMBIATO IL COGNOME E/O NOME. COSA DEVO FARE PER RIACQUISTARE IL COGNOME E/O NOME PRECEDENTE?
- è possibile presentare l'istanza , con apposta una marca da bollo da € 16,00, soltanto dopo aver prestato il giuramento ed aver richiesto ed ottenuto la trascrizione dell'atto di nascita nel Comune di residenza. All'istanza occorre allegare idonea documentazione che comprovi l'uso protratto nel tempo del cognome e/o nome perso a seguito del conferimento della cittadinanza italiana ( fotocopie precedente carta di identità, patente, codice fiscale, bollette ed ogni altra documentazione ritenuta utile).
- CON IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA MI è STATO CAMBIATO IL COGNOME . COSA DEVO FARE PER RIACQUISTARE IL COGNOME DELL'EX MARITO?
- l'istanza da presentare deve essere corredata dalla sentenza di divorzio, tradotta e legalizzata, che attesti l'autorizzazione a mantenerne il cognome.
- SIAMO UNA COPIIA DI ITALIANI è POSSIBILE ATTRIBUIRE AI FIGLI OLTRE AL COGNOME PATERNO ANCHE QUELLO MATERNO?
- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, consente, se i genitori sono di comune accordo, di trasmettere ai figli, AL MOMENTO DELLA NASCITA O DELL'ADOZIONE, anche il cognome materno.
Nel caso in cui il figlio sia già nato, occorre attivare la
procedura di aggiunta del cognome materno presso la Prefettura di
competenza.
- SONO UNA CITTADINA ITALIANA MIO MARITO è STRANIERO RESIDENTI IN ITALIA , AI NOSTRI FIGLI QUALE COGNOME VERRA' ATTRIBUITO?
- se i figli nascono in Italia il cognome attribuito sarà quello paterno, fatta salva la volontà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere AL MOMENTO DELLA NASCITA, anche il cognome materno. Se il padre ha un doppio cognome, verranno attribuiti tutti e due i cognomi.
- I MINORI CON DOPPIA CITTADINANZA - ITALIANA E DI ALTRO PAESE NATI ALL'ESTERO POSSONO CAMBIARE IL COGNOME?
- per ottenere il cambio di cognomi per i minori che all'estero sono registrati con altro cognome, attribuito secondo quanto previsto dalla normativa straniera è necessario presentare anche la copia del passaporto del minore.
- SIAMO UNA COPPIA DI ITALIANI CHE HA ADOTTATO, ALL'ESTRO UN BAMBINO STRANIERO AL QUALE VOGLIAMO CAMBIARE IL NOME. COSA DOBBIAMO FARE)
- l'istanza di cambiamento del nome può essere presentata solo dopo che la Sentenza straniera di adozione sia riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal competente Tribunale per i Minorenni e che il provvedimento di adozione ed il relativo atto di nascita vengano trascritti nei registri di stato civile del comune competente (comune di residenza degli adottanti). Ciò in quanto nella fase istruttoria la Prefettura competente dovrà acquisire d'ufficio la copia integrale dell'atto di nascita.
Data pubblicazione il 24/10/2019
Ultima modifica il 24/10/2019 alle 12:08
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