Il Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1°
dicembre 2018, n. 132, in sede di conversione in legge, ha
introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza
della lingua italiana per le domande di cittadinanza per matrimonio
e residenza presentate, a decorrere
dal 4 dicembre 2018
, ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge n. 91 del 1992.
Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER -
all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti
ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un
istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero,
riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita
certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della
lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori
riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per
stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena,
dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della
connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti
convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui
siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati
da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il
possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di
un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno
produrne copia autenticata.
Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che
hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'
art. 4-bis
del
D. Lgs. n. 286/1998 e al
D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all'articolo 9 del medesimo
D. Lgs., i quali dovranno soltanto
fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi
rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di
soggiorno in corso di validità, in quanto la legge già presuppone
una valutazione della conoscenza della lingua italiana.
Si rappresenta che saranno
rifiutate tutte le istanze di cittadinanza per matrimonio e per
residenza presentate prive delle autocertificazioni o attestazioni
sopraindicate.