Misure di contenimento previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020
Ulteriori misure di contenimento previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020
ha parzialmente modificato le misure di contenimento dell'epidemia
da Covid-19 disposte nei riguardi del mondo imprenditoriale
abrogando espressamente i D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo e 1 aprile 2020.
Per effetto del D.P.C.M. sono sospese sull'intero territorio nazionale
tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione
di quelle indicate nell'allegato 3 del decreto e nei commi 4 e 5
dell'art. 2.
In tali casi non deve essere effettuata alcuna comunicazione.
Restano consentite, previa comunicazione al Prefetto della
provincia ove è ubicata l'unità produttiva, le attività:
1- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle
filiere delle attività di cui all'allegato 3 (mod. 1);
2- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 1);
3- che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (mod. 1);
4- degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (mod. 2);
5- dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 3).
2- che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 1);
3- che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (mod. 1);
4- degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (mod. 2);
5- dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale (mod. 3).
Si conferma la validità di tutte le comunicazioni formulate ai
sensi dei precedenti decreti e già pervenute all'indirizzo P.E.C. di
questa Prefettura, precisando che non è assolutamente necessario
ripeterne l'invio.
Ciò vale anche con riferimento alle richieste concernenti
l'attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché le
altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale per
la cui prosecuzione non è più prevista un'autorizzazione preventiva
ma una comunicazione che si perfeziona mediante silenzio assenso
come nelle altre ipotesi.
Le comunicazioni di prosecuzione dell'attività devono essere
fornite utilizzando i modelli allegati e trasmesse all'indirizzo
protocollo.prefpd(at)pec.interno.it
evitando gli invii plurimi e l'inoltro di documentazione non
necessaria ai fini dell'istruttoria.
Inoltre il
comma 12 dell'art 2
prevede che
per le attività produttive sospese
è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali
aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo
svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di
manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione; è consentita inoltre la spedizione di merci giacenti
in magazzino e la ricezione di beni e forniture. La
comunicazione non è dovuta quando le attività sono svolte
direttamente dal titolare dell'impresa o da un amministratore della
società e non è necessaria per le attività di commercio al
dettaglio, diverse da quelle riportate nell'allegato 1, per le
quali resta consentita l'attività di vendita con consegna a
domicilio.
Le comunicazioni devono essere inviate una sola volta per l'intero
periodo, esclusivamente compilando il form on line raggiungibile
attraverso il link:
https://forms.gle/EAfN1LswWLo491Vg9
.
Non è necessario inviare alcuna ulteriore comunicazione alle
caselle di posta elettronica della Prefettura.
Data pubblicazione il 14/04/2020
Ultima modifica il 17/08/2020 alle 13:42
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