Misure di contenimento previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020
Ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22
marzo 2020 prevede la sospensione delle attività produttive
industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'elenco allegato al decreto stesso, che sono pertanto
autorizzate a proseguire l'attività. Per tali ultime attività non è
necessario, quindi, inviare alla Prefettura alcuna comunicazione.
Per le imprese tenute a sospendere le attività, il D.P.C.M. concede
termine fino al 25 marzo prossimo per completare le operazioni
necessarie alla sospensione ed alla chiusura in sicurezza degli
impianti.
Il Decreto prevede inoltre, alla lettera d), che restano consentite
anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità
delle filiere delle attività di cui al citato elenco allegato,
nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali che
continuano ad essere regolarmente erogati.
In tali casi, i titolari delle imprese che hanno attività
produttive ubicate in questa provincia dovranno darne comunicazione
a questa Prefettura, con nota inviata all'indirizzo mail
protocollo.prefpd(at)pec.interno.it
, specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei
prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è
sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque
soggetti beneficiari).
In alternativa la comunicazione potrà essere inviata per il tramite
della
Camera di Commercio Industria Artigianato di Padova
che coadiuverà questo ufficio fungendo da qualificato punto di
raccolta delle comunicazioni. A tal fine potrà essere utilizzato
l'indirizzo mail
cciaa(at)pd.legalmail.camcom.it
.
La comunicazione inoltrata con le modalità sopra indicate consente
il legittimo esercizio dell'attività fino all'eventuale adozione
del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto
adotterà, qualora ritenga che non sussistano le condizioni
previste.
Le lettere g) e h) prevedono ulteriori eccezioni alla regola
generale che resta quella della sospensione delle attività
produttive.
In particolare la lettera g) consente le attività degli impianti a
ciclo produttivo continuo qualora dall'interruzione derivi un grave
pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Anche
in tal caso dovrà essere data comunicazione alla Prefettura, con le
stesse modalità sopra indicate e l'attività, potrà essere
legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa.
Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga non
sussistano le condizioni dichiarate.
In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei
predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un
servizio pubblico essenziale.
La lettera h) riguarda le attività dell'industria dell'aerospazio e
della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per
l'economia nazionale. In tale ultimo caso i titolari delle aziende
ubicate in questa provincia per poter svolgere l'attività, dovranno
richiedere la preventiva autorizzazione del Prefetto, con nota
inviata all'indirizzo mail
protocollo.prefpd(at)pec.interno.it
.
Per le comunicazioni di cui alle lettere d) e g) e per la richiesta
di autorizzazione di cui alla lettera h) del D.P.C.M. in argomento
potranno essere utilizzati i modelli allegati.
Data pubblicazione il 23/03/2020
Ultima modifica il 27/03/2020 alle 16:37
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