GARE SPORTIVE SU AREE PUBBLICHE
Il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione di gare sportive
GARE SPORTIVE SU AREE PUBBLICHE
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche salvo
autorizzazione
(art.9 del Codice della Strada).
Il procedimento per ottenere le autorizzazioni relative allo
svolgimento delle gare sportive su aree pubbliche prevede
due diverse tipologie di permessi
:
1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA
1.a l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla Provincia e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge più comuni;
1.b l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal Comune e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge un singolo comune;
2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
2.a l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S ., dal Prefetto se la competizione si svolge in più comuni oppure, se interessa un solo comune ma si svolge anche al di fuori del centro abitato;
2.b l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S dal Sindaco per quelle manifestazioni che si svolgono esclusivamente all'interno del centro abitato;
Il Prefetto ordina la sospensione temporanea della circolazione relativamente alle competizioni ciclistiche, podistiche e di pattinaggio a rotelle.
Cosa fare
- Il responsabile dell'organizzazione può inoltrare su un'unica domanda in bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata alla Provincia che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto.
La domanda dovrà contenere:
- planimetria con il relativo percorso della competizione
- elenco dei comuni attraversati
- ragione sociale del gruppo sportivo organizzatore, telefono e fax
- nome della competizione
- giorno e ora dello svolgimento della competizione
Cosa fare
- Il responsabile dell'organizzazione
, quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge
all'interno del centro abitato, può inoltrare nella domanda in
bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della
gara sportiva che la richiesta per ottenere l'ordinanza di
sospensione della circolazione
indirizzata al Comune interessato (Ufficio Mobilità e Traffico e
Polizia Municipale);
- Il responsabile dell'organizzazione quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge all'esterno del centro abitato dovrà inoltrare nella domanda in bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata al Sindaco che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto .
Tempi
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura almeno 30 giorni prima della gara.
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura almeno 30 giorni prima della gara.
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore (art.9 ter
del Codice della Strada)
Per tutti casi di competizioni su strada al di fuori da quelli
previsti
dall'art. 9-bis del C.d.S
.
è vietato gareggiare in velocità con veicoli a motore
.
- Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a
20.000
(art. 9 ter, comma 1 del C.d.S.).
- Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni ; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni (art. 9 ter, comma 2 del C.d.S.) .
- All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone.
Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo (art. 9 ter, comma 3 del C.d.S.). .
Dirigente
:
Addetti : Rag. C. Pisanò, A. Matrecano
Addetti : Rag. C. Pisanò, A. Matrecano
Orario di apertura al pubblico
: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30
Telefono : 049-833589; 049-833447
Fax:
049- 833529
Modulistica
Normativa di riferimento:
Nuovo Codice della Strada
Circolare del Ministero dell'Interno n. 300 /A/55805/116/1 del
9.11.1998
Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/43384/116/I del
17.6.2003;
Circolare del Ministero dell'Interno n.49 del 22.8.2002
Siti utili:
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 22/07/2013 alle 13:59
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