Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova


Comunicati Stampa ANNO 2010

 

 Chiarimenti relativi alla procedura di emersione dal lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari che prestano attività di assistenza e sostegno alle famiglie. Pagamento contributi

L'I.N.P.S. e il Ministero dell'Interno hanno pubblicato le circolari allegate al presente comunicato al fine di fornire alcuni chiarimenti in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare di lavoratori extracomunitari che prestano attività di assistenza e sostegno alle famiglie.

In particolare, per il pagamento dei contributi la circolare I.N.P.S., alla lettera E "CONTRIBUTI DOVUTI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE" spiega:

"Concluso il procedimento di emersione i rapporti di lavoro acquisiti in procedura che si trovano nello stato di "Accolto" danno luogo all'emissione della relativa lettera e dei bollettini per il pagamento dei contributi dal terzo trimestre 2009, oppure, nel caso siano già stati inviati i bollettini a copertura del periodo, saranno inviati bollettini relativi ai trimestri successivi alla data di sottoscrizione.

Infatti, per permettere il versamento dei contributi anche a quei datori di lavoro che sono ancora in attesa della convocazione agli sportelli polifunzionali, al fine di evitare di dover versare in unica soluzione tutti i contributi dovuti dal 1° luglio 2009 fino alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno, è prevista la spedizione di appositi bollettini di conto corrente postale, con un codice rapporto di lavoro provvisorio e con importo trimestrale calcolato sulla base delle ore di lavoro dichiarate e della retribuzione minima prevista per il livello contrattuale dichiarato. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente corrisposta o il numero delle ore lavorate siano maggiori di quelle prese a riferimento potranno essere utilizzati i bollettini in bianco appositamente allegati.

A tale proposito si ricorda che il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali è comunque dovuto, anche in assenza di contratto di lavoro, ai sensi di quanto dispone l'art. 2126 c.c. in merito alle prestazioni di fatto e non può in alcun modo essere considerato come accettazione della domanda di emersione, di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Si precisa, in proposito, che qualunque comunicazione alle sedi in merito a variazioni o vicende intervenute in relazione alla dichiarazione posta a fondamento dei contributi richiesti potrà produrre effetti solo dopo la definizione del procedimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. "

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura delle circolari allegate.

Circolare INPS: Lavoratori domestici. Denunce a seguito di emersione ai sensi dell'art. 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102.
Pubblicato il 19/01/2010

 Rinvio Termini - Circolari relative alla pubblicazione di atti aventi pubblicità legale


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Ministero dell'Interno

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova





PROT. N. 1185/2010 AREA II Padova, 15 gennaio 2010

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI
CAMPOSARSEGO


OGGETTO: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Proroga termini Decreto - Legge n. 194/2009

Con la circolare prot. n. 1/2010 del 13 gennaio 2010 la Direzione Centrale dei Servizi Demografici, Area III Stato Civile, ha reso noto che l'art. 2, comma 5 del Decreto - Legge 30 dicembre 2009 n. 194, concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, gli obblighi di cui all'art. 32, comma 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sono stati prorogati al "1° luglio 2010", ciò comportando che dalla suddetta data le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome si dovranno effettuare esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.

Ne consegue che, fino alla data del 30 giugno 2010 p.v., le pubblicazioni dei suddetti atti, anche se effettuate solo in forma cartacea, continuano a ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici, come da circolare n. 29 del 15 dicembre 2009 (prefettizia prot. n. 46314/2009 Area II del 18 dicembre 2009), il cui contenuto si richiama.

IL DIRIGENTE L'AREA II
IL VICE PREFETTO
f.to(DR. LUCIANO




PROT. N. 46314/2009 AREA II Padova, 18 dicembre 2009


AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI


OGGETTO:Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.


Per gli adempimenti di competenza, si trascrive la circolare della Direzione Centrale dei Servizi Demografici, Area III Stato Civile, Prot. n. 29/2009 in data 15 dicembre 2009, relativa all'oggetto:

"Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato disposto, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che: "A far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedirnenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."


In tale iniziativa rientrano:
a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall' autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R, 396/2000, presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.

b) l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, dell'avviso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000. In questo caso resta ovviamente fermo l'obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l'avvenuta affissione.
A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto avvalersi di tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto così pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge.
Sarà altresì cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi.
Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della presente circolare, coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficoltà nell'attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti, anche concedendo eventualmente un breve periodo di transizione, qualora necessario, anche per consentire alle amministrazioni locali di reperire fondi e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti."



IL DIRIGENTE L'AREA II
IL VICE PREFETTO
f.to(DR. LUCIANO




Pubblicato il 18/01/2010

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