Rinvio Termini - Circolari relative alla pubblicazione di atti aventi pubblicità legale
Ministero dell'Interno
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova
PROT. N. 1185/2010 AREA II Padova, 15 gennaio 2010
AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI
CAMPOSARSEGO
OGGETTO: Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del
cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Proroga termini
Decreto - Legge n. 194/2009
Con la circolare prot. n. 1/2010 del 13 gennaio 2010 la Direzione
Centrale dei Servizi Demografici, Area III Stato Civile, ha reso noto che l'art. 2, comma 5 del
Decreto - Legge 30 dicembre 2009 n. 194, concernente la proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative, gli
obblighi di cui all'art. 32, comma 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sono stati prorogati al "1° luglio 2010", ciò comportando che dalla suddetta
data le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del
nome e del cognome si dovranno effettuare esclusivamente nei siti informatici di ciascun
comune.
Ne consegue che, fino alla data del 30 giugno 2010 p.v., le pubblicazioni dei suddetti atti, anche
se effettuate solo in forma cartacea, continuano a ad avere effetto di pubblicità legale, al pari
delle pubblicazioni disposte nei siti informatici, come da circolare n. 29 del 15 dicembre 2009
(prefettizia prot. n. 46314/2009 Area II del 18 dicembre 2009), il cui contenuto si
richiama.
IL DIRIGENTE L'AREA II
IL VICE PREFETTO
f.to(DR. LUCIANO
PROT. N. 46314/2009 AREA II Padova, 18 dicembre 2009
AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
OGGETTO:Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o
del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.
Per gli adempimenti di competenza, si trascrive la circolare della Direzione Centrale dei Servizi
Demografici, Area III Stato Civile, Prot. n. 29/2009 in data 15 dicembre 2009, relativa
all'oggetto:
"Come è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato disposto, nell'ambito della progressiva
eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che: "A far
data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedirnenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati."
In tale iniziativa rientrano:
a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall' autorità comunale,
atto che deve restare affisso, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R, 396/2000, presso la porta della
casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.
b) l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza, dell'avviso
contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del
cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000. In questo caso
resta ovviamente fermo l'obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni
comprovanti l'avvenuta affissione.
A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto avvalersi di
tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del
nome o del cognome, nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di
assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente
accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto così pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento
degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge.
Sarà altresì cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette
innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi.
Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della presente circolare,
coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficoltà nell'attuazione della nuova normativa
nei ristretti limiti temporali previsti, anche concedendo eventualmente un breve periodo di
transizione, qualora necessario, anche per consentire alle amministrazioni locali di reperire fondi
e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti."
IL DIRIGENTE L'AREA II
IL VICE PREFETTO
f.to(DR. LUCIANO
Pubblicato il 18/01/2010