Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli


Staff protocolli di legalità


  

Dirigente in posizione di staff Viceprefetto Aggiunto D.ssa Carolina lovino

 PROTOCOLLO DI  LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 AGOSTO 2007
Le Stazioni appaltanti con la sottoscrizione del protocollo di legalità in materia di appalti oltre all'osservanza del D.Lvo n.163/06 del D.P.R. N.252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27.02.2007 sugli appalti pubblici, assumono l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R.252/98 sul conto delle imprese aggiudicatarie e/o subappaltatrici interessate, aventi sedi legali anche al di fuori della provincia.

Tale protocollo si applica:

  • - Agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro;
  • - Ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro;
  • - Alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro;
  • - Alle forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cave per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari , fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D. Lgs. 163/2006, servizio di autotrasporto , guardiania di cantiere.
 La stazione appaltante, a corredo della richiesta, nella quale va sempre indicato l'importo dell'appalto e/o servizio e/o fornitura, deve allegare il certificato camerale dell'impresa in esame, in corso di validità, emesso dall'Ufficio del Registro delle Impresa della competente C.C.I.A.A. in data non anteriore a sei mesi e debitamente munito di "nulla osta".

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI COMMERCIO

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e della Legge 25 agosto 1991, n. 287 i Comuni sottoscrittori del protocollo, per essi i competenti uffici comunali, s'impegnano, prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero nei casi di apertura o trasferimenti di attività commerciali di cui all'art. 7 del citato D.L.vo114/98 limitatamente agli esercizi aventi superficie di vendita pari o superiore a 250 mq, ad acquisire, tra l'altro, le informative antimafia ex art. 1 septies del D.L. 629/82 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stessa sia in forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa.

Pertanto, il competente ufficio comunale, a corredo dell'istanza, nella quale va sempre  indicata la superficie di vendita, deve allegare il certificato camerale dell'impresa in esame, in corso di validità, emesso dall'Ufficio del Registro delle Impresa della competente C.C.I.A.A. in data non anteriore a sei mesi e debitamente munito di "nulla osta".



Ultima modifica il 16/11/2009 alle 13:29:13

INVIA