White List contro le infiltrazioni mafiose
modelli di istanze White List della Prefettura
White List
Provinciali
Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n.
265)
D.P.C.M. 18 aprile 2013,
modificata con D.P.C.M. 24.11.2016 e succ. mod. dalla Legge n.
40 2020 art. 4 bis comma 2
La legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi dal 52 al 57) ha
previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list
).
Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli
antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori
maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.
Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013
che disciplina le modalità relative all'istituzione e
all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per
le correlate attività di verifica.
Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione
nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della
citata L. 190/2012, sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi
(abrogata)
;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi
(abrogata)
;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) Servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) Ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di
trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di
trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di
risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti.
L'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere
aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito
decreto interministeriale.
L'iscrizione negli elenchi è volontaria.
La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale
ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale
rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad
identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale
anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia,
numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i
settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura
della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede
legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della
provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo
2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita
all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato,
qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere
l'iscrizione.
Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa
Prefettura potranno essere presentate utilizzando gli appositi
modelli (scaricabili), anche tramite posta elettronica
certificata (P.E.C.) all'indirizzo
protocollo.prefmo(at)pec.interno.it
. Alle stesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (vedi
allegati, Modello 1);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione dei conviventi
resa da
tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del
Codice antimafia
. (vedi allegati, Modello 3);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione assenza cause
ostative antimafia resa da
tutti i soggetti giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del
Codice antimafia
. (vedi allegati, Modello 2).
La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad
accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo
67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi dell'impresa, di cui agli
articoli
84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone
l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale
comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato
sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano
situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 10-
bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione
dandone comunicazione all'interessato.
Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è
disposta.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità
dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Modena
l'interesse a permanere nell'elenco
(il Modello è scaricabile in fondo a questa pagina e dovrà
necessariamente essere corredato dal Modello 3, relativo ai
familiari conviventi, debitamente compilato dai soggetti
giuridici previsti ai sensi dell'articolo 85 del Codice antimafia)
. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per
settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa
è iscritta.
La Prefettura, accerta la permanenza delle condizioni previste per
l'iscrizione.
La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a
campione, alla verifica delle condizioni richieste per la
permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.
In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette
condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 10-
bis
della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone
comunicazione all'impresa.
In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di
comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto
proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico
(se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto
o dalla stipula del relativo contratto che determini tali
modifiche. Le società di capitali quotate in mercati
regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle
modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate
dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio
dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle
attività per cui essa e conseguita.
Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia ,
l'iscrizione nell'elenco è equipollente al rilascio della
comunicazione anche per attività diverse da quelle per cui essa è
conseguita.
La Prefettura di Modena pubblica l'elenco per il quale è
competente, curandone il costante aggiornamento.
(Per una veloce consultazione degli elenchi in formato PDF, si
consiglia una volta aperto il Documento, di utilizzare la
combinazione di tasti
CTRL+F
per visualizzare il campo Ricerca dove poter immettere la
Ragione Sociale
della Ditta o il
CF/P.IVA
).
Riferimenti:
Tel.: 059 410.470 / 410.440
Tel.: 059 410.470 / 410.440
email:
antimafia.pref_modena(at)interno.it
[il mittente deve necessariamente essere un indirizzo di
posta NON PEC]
(da NON utilizzare per inviare Modulistica ma
solamente
per richiedere informazioni)
White List Ricostruzione Post Terremoto
Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 prevede che
le normative previgenti in materia di
white list
restino in vigore fino al 14 ottobre p.v.
La cessazione dell'efficacia di tali normative non implica che le
imprese iscritte negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa istituiti ai sensi di normative previgenti e da esse
regolati perdano lo
status
di impresa ritenuta non soggetta tentativo di infiltrazione
mafiosa.
Il citato decreto stabilisce infatti che gli operatori economici
iscritti nelle "vecchie"
white list
siano "trasferiti" d'ufficio, per i settori di attività
corrispondenti, nelle nuove
white list provinciali
istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f), del
medesimo D.P.C.M.
Per i procedimenti di iscrizione negli elenchi ancora in corso alla
data del 14 ottobre p.v.,la Prefettura di Modena assicurerà la
trasmissione d'ufficio alla prefettura competente per territorio di
tutta la documentazione in proprio possesso.
L'iscrizione nel nuovo elenco avrà validità per il periodo residuo
di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie"
white list
.
L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore
economico comunichi, entro il 13 settembre 2013
, di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco
prefettizio. Tale comunicazione potrà avvenire utilizzando
l'apposito modello (scaricabile).
Le Prefetture dell'area sismica interessata dal terremoto del
maggio 2012 continueranno invece a provvedere alla tenuta dei
"vecchi" elenchi limitatamente agli ulteriori settori di attività
individuati con l'ordinanza del 17 dicembre 2012, n. 91, del
Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario
delegato, fino al loro "esaurimento".
Riferimenti:
Tel.: 059 410.470 / 410.440
Tel.: 059 410.470 / 410.440
email:
antimafia.pref_modena(at)interno.it
[il mittente deve necessariamente essere un indirizzo di
posta NON PEC]
(da NON utilizzare per inviare Modulistica ma
solamente
per richiedere informazioni)
Data pubblicazione il 16/08/2013
Ultima modifica il 18/01/2021 alle 14:54
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