Ricorsi per violazioni al codice della strada
Contro la contestazione di una violazione amministrativa è possibile presentare ricorso al Prefetto
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del
Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione",
l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa
(pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale
di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il
ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa.
Il ricorso
è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un
veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del
Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene
ingiusta o errata la contravvenzione.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito
:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di guida senza patente o con patente revocata, ritirata o sospesa;
- in caso di guida con patente estera non emessa da Stato dell'UE scaduta di validità, quando la residenza in Italia è stata acquisita da più di un anno;
- per alcune violazioni nel trasporto di merci pericolose;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al
Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette
una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della
sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della
violazione ed il comportamento del responsabile.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed
alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Dirigente:
Dr.ssa Chiara PINTOR
Responsabili del procedimento:
Dr. Paolo MOLINARO
Addetti:
Sig.ra Stefania AMUSO
La corrispondenza relativa alle violazioni amministrative tra
la Prefettura e gli organi accertatori avviene esclusivamente in
modalità telematica, in ottemperanza alle norme del Codice
dell'Amministrazione Digitale, attraverso SANA (il portale internet
per l'automazione dei servizi procedimentali e documentali del
Ministero dell'Interno).
All'interno del portale, l'area "Servizi per il cittadino (
http://sana.interno.it/SANA/index.php?app=bXYxTVBJbWt1OXM9
) mette a disposizione dei cittadini uno spazio dedicato alla
consultazione, in ogni momento, dello stato del procedimento
amministrativo di interesse.
Attraverso tale servizio é possibile, semplicemente via internet e
senza doversi presentare in Prefettura, conoscere
in tempo reale
lo stato del proprio procedimento o, anche, ottenere l'
accesso agli atti
via internet con le modalità indicate nella scheda di
consultazione del proprio procedimento.
Anche i rapporti con il cittadino seguono i canoni del Codice
dell'Amministrazione Digitale.
Le informazioni sulle modalità e i tempi per la presentazione di un
ricorso sono ampiamente illustrate e contenute in queste pagine del
sito istituzionale e, pertanto, NON devono essere richieste,
neppure per iscritto, né all'Area III? né all'Ufficio Relazioni con
il Pubblico.
In via del tutto eventuale e residuale
rispetto all'interlocuzione digitale, l'Ufficio riceve il pubblico
esclusivamente su appuntamento.
P
er trasmettere documentazione o richiedere un eventuale
appuntamento, occorre inviare una e-mail, indirizzata all'Area III^
della Prefettura, all'indirizzo di posta elettronica
certificata
protocollo.prefmo(at)pec.interno.it
e NON inviare assolutamente corrispondenza in formato
cartaceo.
Si rammenta che telefonicamente non possono essere fornite
informazioni sullo stato dei singoli procedimenti in quanto, in
attuazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della
riservatezza, non risulta possibile l'identificazione esatta e
certa dell'interlocutore telefonico.
Chi può fare ricorso
:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata
contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che
ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che
assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della
rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di
contestazione immediata o di notificazione del verbale di
accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere
la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione
: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto
lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il
ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del
verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale
ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso
: Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 90 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere
anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione
dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia
preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti
compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività
.
La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di
violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è
alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto (in quest'ultimo caso, la presentazione del ricorso sarà presto possibile attraverso l'area "Servizi al cittadino" del portale SANA al link http://sana.interno.it/SANA/ricorso.php?app=bXYxTVBJbWt1OXM9 )
Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto (in quest'ultimo caso, la presentazione del ricorso sarà presto possibile attraverso l'area "Servizi al cittadino" del portale SANA al link http://sana.interno.it/SANA/ricorso.php?app=bXYxTVBJbWt1OXM9 )
Termini:
Il verbale di contravvenzione può essere
impugnato dall'interessato (ricorso)
entro sessanta giorni dalla contestazione
(si ricorda che per "
contestazione
" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da
parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).
Il termine entro il quali quest'ultimo
deve emettere ordinanza ingiunzione i pagamento è di
120 giorni
dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale
gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale
interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato
adottata ordinanza il ricorso si intende annullato.
Il provvedimento deve essere notificato
entro 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
l'interessato può proporre opposizione
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
(60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace
del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o
subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto
ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di
violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso
.
Il ricorso sottoscritto da persona che non
risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione
del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da
procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al
tempo della rilevazione dell'illecito.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto
presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del
veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non
risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione
del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario
del veicolo)
Rateizzazione.
La normativa vigente non ammette in
alcun caso la rateizzazione della sanzione prevista per l'oblazione
del Codice della strada a beneficio di soggetti che, chiedendo di
effettuare il pagamento in misura ridotta, assumano di versare in
condizioni di disagio economico. Potrebbe concludersi diversamente
solo in caso di ordinanza ingiunzione.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette
infatti, previa istanza dell'interessato, il frazionamento in rate
mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il
pagamento con la ordinanza conclusiva del procedimento
sanzionatorio (la quale, come è noto, irroga una sanzione
determinata dal Prefetto almeno per il doppio del minimo edittale).
Quando e' possibile il ricorso avanti il Giudice di Pace.
E' sempre possibile, in
alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace
del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della
Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni
dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre
che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei
casi consentiti.
Il ricorso avanti il Giudice di pace può
essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al
Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla
notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso avanti il Giudice di Pace.
Il ricorso, in carta semplice, deve essere
depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace,
allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Avanti il giudice di pace non è necessaria
l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso
occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio
di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera
e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il
ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente,
senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le
regole processuali sopra accennate.
Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità
che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita
da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per
l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per
la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella
causa.
Come si conclude il procedimento del Giudice di Pace.
Il Giudice di pace
accoglie
il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in
parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge
il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente.
In tal caso sono a carico di
quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in
misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le
spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della
controparte.
La sentenza del Giudice di pace è
appellabile solo in Corte di Cassazione.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un
veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a
quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, è possibile inviare
a mezzo posta elettronica certificata
all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia
della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della
visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico
dell'avvenuta trascrizione.
In tal modo l'autorità provvede all'autoannullamento
della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei
confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché, tuttavia, l'esito favorevole di tale
procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile
presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al
Prefetto o al Giudice di Pace.
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Per tutti gli altri chiarimenti, visitare il link sottostante:
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 19/09/2020 alle 18:57
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