Ricorsi e istanze di rateazione per violazioni al codice della strada
Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto
Si avvisa l'utenza che a partire da giorno
9 giugno 2020
l'Area Terza della Prefettura (Sanzionatorio Amministrativo -
Affari Legali - Contenzioso e Rappresentanza in giudizio) riprende
l'attività di sportello al pubblico che verrà effettuata terrà, in
ottemperanza alle misure di sicurezza correlate all'emergenza
sanitaria in corso, presso gli uffici ubicati al piano terra
in
CORSO MONFORTE N. 29
, nel consueto orario
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Email Dirigente Dell'Area: donatella.cera(at)interno.it
Ricorsi per Violazioni al Codice della Strada
Orari di ricevimento: Il Martedì dalle 09:00 alle 13:00Ubicazione dell'Ufficio: Corso Monforte, 29 - Piano Terra
Email dell'ufficio:
Fax:
- 0277584883
Quando viene commessa una violazione amministrativa di una
norma del
Codice della Strada
, viene redatto un verbale di contestazione/accertamento da parte
di un organo accertatore, ad esempio la Polizia Locale, o la
Polizia Stradale, o l'Arma dei Carabinieri, o altro.
La persona fisica o giuridica
che ha ricevuto la contestazione o la notificazione
di tale verbale, se ritiene che l'accertamento della violazione
sia infondato o rileva l'esistenza, nel procedimento sanzionatorio,
di un vizio di legittimità che lede i suoi diritti, può proporre
ricorso al Prefetto oppure (in alternativa) al Giudice di Pace
osservando le modalità ed i termini previsti dagli articoli 203,
204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Per il ricorso al
Prefetto non occorre pagare alcuna cauzione.
Il ricorso può essere presentato solo se la sanzione in misura
ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è
inammissibile
. E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del
verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al
ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.
Il Prefetto di Milano può esaminare unicamente i ricorsi relativi a
violazioni commesse nel territorio della provincia di
Milano. In caso di violazioni penali, ovvero reati,
previsti dal Codice della Strada, ogni competenza è attribuita
all'Autorità Giudiziaria.
Il ricorso si redige in carta libera, anche utilizzando un
linguaggio semplice e conciso, purché nel testo venga
esplicitamente manifestata la volontà di proporre ricorso al
Prefetto, e spiegando con chiarezza la motivazione del ricorso, che
va firmato
in originale
e va presentato od inviato allo stesso organo accertatore che ha
redatto il verbale (Polizia Locale, o Polizia Stradale, o altro)
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'organo
accertatore provvederà a trasmettere il ricorso all'Ufficio
Territoriale del Governo.
E' anche possibile trasmettere il ricorso direttamente al Prefetto,
ma in tal caso è previsto un allungamento del termine del
procedimento di ulteriori 30 giorni rispetto il termine complessivo
"ordinario" di 180 giorni.
Il ricorso può essere trasmesso direttamente al Prefetto in una
delle due seguenti modalità:
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (art.203 C.d.S.)
all'indirizzo della Prefettura di Milano - Corso Monforte 31 -
20122 MILANO, allegando quanto segue:
- ricorso in originale, sottoscritto con firma autografa dal ricorrente
- copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
- copia di un documento di identità del ricorrente
- via P.E.C. allegando quanto segue:
- copia del ricorso firmato dal ricorrente
- copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
- copia di un documento di identità del ricorrente (non necessario nel caso che la P.E.C. sia munita di firma digitale)
La P.E.C. deve essere inoltrata al seguente indirizzo scrivendo nell'
Oggetto
la dicitura "RICORSO CDS":
protocollo.prefmi(at)pec.interno.it
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è
stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro
un
termine complessivo
di 180 giorni dalla spedizione (o presentazione) del ricorso
all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne
spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del
Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia
stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata
alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla
patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene
rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto
di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro
150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
Inoltre, per quanto riguarda i termini entro cui il Prefetto può
decidere il ricorso, qualora il ricorrente chieda di venir
personalmente sentito dal Prefetto, i termini
restano sospesi
per tutto il tempo da quando il ricorrente riceve la convocazione,
fino al giorno fissato per lo svolgimento dell'audizione (anche in
caso di mancata presentazione dell'interessato convocato). Se il
ricorso viene rigettato, viene ingiunto al ricorrente anche il
pagamento della spesa sostenuta per la convocazione dell'audizione.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente con firma
autografa dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o
notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un
ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento
sanzionatorio, neppure se si tratta di un familiare.
Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi,
l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio,
dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del
ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come
se non fosse
mai stato presentato
. Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione
in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla
legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la
formale notificazione o contestazione
del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60°
giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha
avuto luogo né alcuna notificazione nè alcuna contestazione
immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può
comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha
interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad
esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul
parabrezza di un veicolo in sosta.
Per le violazioni per le quali non è ammesso il pagamento in misura
ridotta, il Prefetto emette un'ingiunzione di pagamento, anche se
non è stato proposto alcun ricorso. Tuttavia, se sono passati oltre
cinque anni
dall'accertamento della violazione, il procedimento viene
archiviato per prescrizione.
Il personale dell'Ufficio Territoriale del Governo non può fornire
anticipazioni o formulare previsioni sull'esito dei ricorsi. In
ogni caso, è utile consultare la parte del Codice della Strada
concernente il caso specifico e la violazione che è stata
contestata. Il testo aggiornato del Codice della Strada è
consultabile sul sito della
Polizia di Stato
.
Nel caso che il Prefetto respinga un ricorso, l'importo di cui
viene ingiunto il pagamento non può (per legge) essere inferiore al
doppio
del minimo edittale per quella determinata violazione.
Se il Prefetto respinge un ricorso, l'interessato può ricorrere al
Giudice di Pace, come viene spiegato in calce al provvedimento del
Prefetto. Presso le segreterie degli Uffici Giudiziari possono
essere richieste le informazioni relative ai ricorsi ai Giudici di
Pace e/o ad altri organi giudiziari. Per conoscere le competenze
territoriali dei Giudici di Pace si può consultare il sito del
Ministero della Giustizia
.
L'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) può concedere il
pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una
violazione accertata dopo il 12.08.10 dalla Polizia Stradale,
dall'Arma dei Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non
per violazioni accertate dalla Polizia Locale o da altri organi non
statali). Inoltre la rateazione può venir chiesta solo se l'importo
complessivo delle sanzioni indicate nello stesso verbale, od in un
decreto ingiuntivo prefettizio, è superiore a 200 euro. Non può
venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare
imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore
all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni
familiare convivente con l'interessato. L'istanza di rateazione
deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o
notificazione, e vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al
Giudice di Pace. Qualora la rateazione venga concessa, vengono
applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più
verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione.
L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale
familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o
Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F.,
Centro di Assistenza Fiscale, oppure può presentarsi allo sportello
con un documento di identità per sottoscrivere una dichiarazione
sotto la propria responsabilità.
L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato
all'interessato da parte dell'organo accertatore, che provvede
anche a notificare l'eventuale rigetto del ricorso. Le norme
attuali non prevedono alcuna forma di
accesso agli atti
per via telefonica, mentre la persona interessata (od una persona
munita di idonea delega scritta) può esercitare l'accesso agli
atti, negli orari di apertura al pubblico, previa identificazione
del richiedente, il quale a tal fine deve esibire un documento di
identità. Non è consentito né l'accesso agli atti, né la
comunicazione di notizie inerenti ad uno specifico procedimento, a
persone estranee a quel procedimento od a persone di cui non sia
possibile accertare l'identità. Del resto, la legge sul
procedimento amministrativo (n. 241/90, art. 28) proibisce al
personale dell'Ufficio di comunicare alcuna notizia concernente un
determinato procedimento al di fuori del legittimo esercizio del
diritto di accesso.
Qualunque informazione attinente il punteggio della propria patente
di guida può essere richiesta al Dipartimento dei Trasporti
Terrestri (ex "Motorizzazione"). In particolare componendo il
numero telefonico a tariffa urbana
848782782
è possibile conoscere il punteggio residuo sulla propria patente
di guida.
Rateazione delle sanzioni (art.202 bis C.d.S.)
Entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione di un verbale
redatto per una o più violazioni del Codice della Strada è
possibile chiedere di essere ammessi al beneficio del pagamento
rateale della sanzione qualora l'importo complessivo di tale
verbale sia superiore a €200,00.
L'istanza di rateazione può essere presentata o inoltrata
all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano solamente solo in
caso di violazioni del Codice della Strada commesse nel territorio
provinciale di Milano, e unicamente se l'accertamento è stato
compiuto da un organo di polizia statale (Polizia Stradale,
Carabinieri, Guardia di Finanza), pertanto non per violazioni
accertate dalla Polizia Locale.
La rateazione non può essere chiesta in caso di reddito imponibile
familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(risultante dall'ultima dichiarazione) superiore all'importo di
€10.628,16 elevato di €1.032,91 per ogni familiare
convivente con l'interessato.
L'istanza deve essere necessariamente corredata dalla
Dichiarazione I.S.E.E.
ottenibile gratuitamente presso un CAF - Centro Assistenza
Fiscale, oppure, in subordine, da copia della dichiarazione dei
redditi.
L'istanza di rateazione implica la rinuncia a ricorrere al Prefetto
o al Giudice di Pace avverso il verbale di contestazione, e
comporta l'applicazione degli interessi legali previsti dalla
legge.
Per ciascun verbale di importo superiore a €200.00 occorre
compilare una distinta istanza di rateazione.
In caso di sequestro del veicolo per la violazione dell'art.193
C.d.S., ferma restando la possibilità di vendita del veicolo
trascorsi 10 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale
qualora l'interessato non abbia provveduto a prenderlo in consegna
presso un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio, l'organo
accertatore non procederà comunque alla restituzione del veicolo
fino al pagamento integrale della sanzione (ossia fino all'ultima
rata prevista).
In caso di violazione per la quale non sia ammesso il pagamento in
misura ridotta, può venir chiesta la rateazione dell'importo
(superiore a €200.00) ingiunto con decreto prefettizio qualora
l'accertamento sia stato compiuto da un organo statale e la
violazione sia stata commessa nel territorio provinciale di Milano.
In caso di accoglimento dell'istanza di rateazione, il pagamento
verrà ripartito fino ad un massimo di 12 rate se l'importo dovuto
non supera €2.000, fino ad un massimo di 24 rate se l'importo
dovuto non supera €5.000, fino ad un massimo di 60 rate se
l'importo dovuto supera €5.000. L'importo di ciascuna rata non
può essere inferiore a €100.
Qualora l'istanza venga respinta, il pagamento della sanzione deve
avvenire entro 30 giorni. Il provvedimento di accoglimento o di
rigetto della richiesta di rateazione viene adottato entro 90
giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso tale termine
l'istanza si intende respinta, ed il pagamento deve avvenire entro
30 giorni.
Modulo di istanza di rateazione:
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 18/01/2021 alle 15:19
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